Project Financing, stop al diritto di prelazione: cosa cambia per i Comuni dopo la sentenza UE

Project Financing, stop al diritto di prelazione: cosa cambia per i Comuni dopo la sentenza UE

La Corte di Giustizia UE boccia definitivamente il diritto di prelazione nel project financing. ANCI analizza impatti, rischi e soluzioni operative per i Comuni, chiamati ora a ripensare le procedure di partenariato pubblico-privato.

Un terremoto normativo per il project financing italiano

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 febbraio 2026 (C‑810/24) ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il diritto di prelazione previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 36/2023.
Secondo i giudici europei, la prelazione, che consentiva al promotore di pareggiare l’offerta del miglior concorrente, viola:

– il principio di parità di trattamento,
– la concorrenza effettiva,
– la libertà di stabilimento.

La decisione ha effetto immediato ed erga omnes, imponendo alle amministrazioni di disapplicare la norma nazionale, anche nelle procedure già avviate.

Perché la prelazione è stata bocciata

La Corte ha rilevato che il meccanismo:

– scoraggia la partecipazione di operatori terzi,
– altera la competizione,
– attribuisce al promotore un vantaggio indebito derivante dalla fase preliminare non soggetta agli stessi obblighi di trasparenza.

La Commissione europea aveva già aperto una procedura di infrazione nell’ottobre 2025, segnalando criticità sia sulla prelazione sia sulla mancanza di criteri oggettivi e predeterminati nelle procedure di project financing.

Le ricadute per i Comuni: cosa non è più possibile fare

Secondo ANCI e le recenti deliberazioni della Corte dei conti Emilia‑Romagna:

– la prelazione non può più essere prevista nei bandi futuri;
– non può essere esercitata nelle gare in corso;
– la sua applicazione renderebbe illegittima l’aggiudicazione;
– mantenere la clausola espone gli enti a responsabilità erariale per violazione manifesta del diritto UE.

Resta invece valido il rimborso delle spese di progettazione fino al 2,5% del valore dell’investimento.

Cosa devono fare ora le amministrazioni: le quattro casistiche operative

1. Proposte in fase di valutazione
– La procedura prosegue, ma senza prelazione.
– Se l’avviso è ancora aperto, va ripubblicato per informare il mercato.
– I promotori devono essere avvisati e confermare l’interesse.

2. Proposte già dichiarate di pubblico interesse
– Il bando di gara deve essere pubblicato senza clausola di prelazione.
– Al promotore resta garantito il rimborso spese.

3. Bandi già pubblicati con prelazione
– Necessario annullamento in autotutela e ripubblicazione.
– Se la prelazione è stata esercitata ma il contratto non è firmato, occorre riesaminare la gara.

4. Contratti già firmati
– Se i termini per ricorsi e autotutela sono scaduti, il rapporto contrattuale rimane valido.
– Possibile, ma complesso, il recesso ex art. 123 del Codice.

Verso una riforma del project financing, le soluzioni proposte da ANCI

ANCI individua quattro possibili direttrici di riforma:

1. Rafforzare il dialogo competitivo, integrandolo nella procedura ex art. 193.
2. Introdurre criteri premiali per valorizzare il promotore senza violare la concorrenza.
3. Aumentare il rimborso spese per compensare l’investimento iniziale del promotore.
4. Ripristinare un modello simile alla “Legge Merloni”, con gara e successiva procedura negoziata tra promotore e migliori offerenti.

Nuovo equilibrio tra iniziativa privata e concorrenza

La sentenza UE segna una svolta storica per il partenariato pubblico‑privato in Italia.
I Comuni devono ora:

– adeguare immediatamente le procedure,
– evitare clausole illegittime,
– garantire trasparenza e concorrenza,
– tutelare comunque l’iniziativa privata attraverso strumenti alternativi.

La riforma del project financing diventa quindi una priorità legislativa per assicurare certezza, competitività e sostenibilità degli investimenti infrastrutturali.