Buoni pasto negli enti locali, escluso il diritto automatico dei dipendenti

Buoni pasto negli enti locali, escluso il diritto automatico dei dipendenti

Buoni pasto per i dipendenti del Comune. Con la sentenza n. 5477/2026 la Corte di Cassazione chiarisce l’interpretazione del CCNL: mensa e ticket restano una facoltà dell’ente, subordinata alle risorse disponibili

Nessun diritto soggettivo automatico ai buoni pasto per i dipendenti degli enti locali. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza n. 5477 depositata l’11 marzo 2026, ribadisce che l’istituzione della mensa o l’erogazione dei ticket è una scelta discrezionale dell’amministrazione, condizionata alla disponibilità finanziaria e al confronto sindacale.

Richiesta di 390 buoni pasto al Comune

La controversia trae origine dal ricorso di un dipendente di un Comune che aveva richiesto il pagamento dell’equivalente economico di 390 buoni pasto, riferiti al periodo compreso tra febbraio 2007 e febbraio 2012. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello ha successivamente riformato la decisione, rigettando integralmente la pretesa del lavoratore.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la contrattazione collettiva non attribuisce un diritto soggettivo al buono pasto, ma riconosce solo la facoltà per l’ente locale di istituire il servizio di mensa o, in alternativa, di erogare il ticket sostitutivo.

Questione giuridica in Cassazione

Il dipendente ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione delle regole di interpretazione del contratto collettivo e sostenendo che il buono pasto dovesse essere riconosciuto ogniqualvolta ricorressero le condizioni di orario previste dal CCNL.

Interpretazione del CCNL, nessun obbligo per l’ente

Con la sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026, la Sezione Lavoro Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento della Corte d’Appello.

Secondo i giudici di legittimità, l’articolo 45 del CCNL 14 settembre 2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali utilizza il verbo “possono”, riferendolo sia all’istituzione della mensa sia all’erogazione dei buoni pasto. Ciò esclude la nascita di un diritto automatico in capo al dipendente e configura, invece, una scelta discrezionale dell’amministrazione, vincolata:

  • all’assetto organizzativo dell’ente;
  • alla compatibilità con le risorse finanziarie disponibili;
  • al preventivo confronto con le organizzazioni sindacali.

La Corte sottolinea come la formulazione contrattuale sia significativamente diversa da quella precedente alla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, che prevedeva un vero e proprio impegno dell’ente.

Risorse finanziarie e onere della prova

Una volta esclusa l’esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore, la Cassazione ritiene irrilevante anche la questione sul riparto dell’onere della prova in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie. In assenza di un obbligo giuridico dell’ente, infatti, non può configurarsi alcun inadempimento.

La sentenza richiama inoltre precedenti conformi della stessa Cassazione relativi al comparto sanità, rafforzando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Spese di giudizio compensate

Considerata la novità della questione interpretativa, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Ricadute per gli enti locali

La pronuncia assume particolare rilievo per Comuni, Province e Regioni, chiarendo definitivamente che il buono pasto nel pubblico impiego locale non costituisce una prestazione dovuta in via automatica. Si tratta di una decisione che tutela l’equilibrio finanziario degli enti e rafforza il principio secondo cui le politiche di welfare interno devono essere compatibili con le risorse di bilancio disponibili.