Diritto all’oblio online, la Cassazione rafforza la tutela della reputazione digitale

Diritto all’oblio online, la Cassazione rafforza la tutela della reputazione digitale

Diritto all’oblio e web reputation. La I° Sezione Civile della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio ma negato il risarcimento del danno senza adeguata motivazione. La Suprema Corte chiarisce che, in ipotesi di tardiva deindicizzazione di contenuti non più attuali, il giudice deve valutare il pregiudizio anche tramite presunzioni semplici, considerando diffusione, contenuto e impatto sociale della notizia.

Una vicenda penale prescritta e due richieste di deindicizzazione

La controversia origina da una vecchia imputazione per riciclaggio e concorso (artt. 110 e 648 c.p.), conclusa nel 2022 con estinzione per prescrizione. L’interessato aveva chiesto a una società statunitense, titolare di un motore di ricerca, la deindicizzazione di articoli online che riportavano la vicenda, allegando anche la sentenza di proscioglimento.

Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto che “il comportamento del resistente ha, quindi, violato il diritto all’oblio del ricorrente”, bensì aveva negato il risarcimento del danno ritenendo non provata la sua esistenza.

Motivazione insufficiente e contraddittoria

La Suprema Corte ha censurato la decisione del Tribunale, rilevando che la motivazione non raggiungeva il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.

Secondo l’ordinanza, “si tratta di una mera frase di stile, che pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all’oblio”.

Il giudice di merito, infatti, aveva riconosciuto l’illiceità della condotta (tardiva deindicizzazione), ma aveva respinto la domanda risarcitoria senza esaminare:

  • la natura e il contenuto degli articoli;
  • la loro visibilità sul motore di ricerca;
  • la non attualità delle informazioni;
  • l’impatto reputazionale derivante dalla permanenza online.

Il danno può essere provato anche tramite presunzioni

La Cassazione richiama un principio consolidato: in materia di lesione della reputazione e trattamento illecito dei dati personali, il danno non patrimoniale può essere accertato anche tramite presunzioni semplici.

La Corte ricorda che il giudice deve considerare:

  • la diffusione della notizia,
  • la rilevanza dell’offesa,
  • la posizione sociale della vittima,
  • la correttezza e attualità delle informazioni,
  • la permanenza ingiustificata online di contenuti superati.

Il Tribunale, invece, aveva omesso di valutare elementi decisivi, tra cui la consulenza di parte che mostrava “un’altissima visibilità sul motore di ricerca” delle schermate contestate.

Diritto all’oblio e responsabilità del motore di ricerca

La Cassazione ribadisce che la tardiva deindicizzazione costituisce un illecito trattamento dei dati personali, soprattutto quando:

  • la notizia è superata da una sentenza di proscioglimento;
  • non sussiste più un interesse pubblico attuale;
  • la permanenza online espone la persona a stigma sociale.

Il giudice deve quindi verificare se la condotta omissiva del motore di ricerca abbia avuto idoneità a causare un pregiudizio, anche solo potenziale, alla reputazione e alla vita relazionale dell’interessato.

Sentenza cassata e rinvio al Tribunale

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale, in diversa composizione, affinché:

  • riesamini la domanda risarcitoria;
  • applichi correttamente i criteri presuntivi;
  • valuti il danno non patrimoniale anche in via equitativa;
  • liquidi le spese del giudizio, incluso quello di legittimità.

Perché questa ordinanza è importante

La pronuncia rafforza la tutela del diritto all’oblio e chiarisce che:

  • non basta riconoscere l’illiceità, il giudice deve motivare sul danno;
  • la prova del pregiudizio può essere presuntiva, non solo documentale;
  • la reputazione online è un bene giuridico protetto anche quando la notizia è vera ma non più attuale;
  • i motori di ricerca devono agire tempestivamente sulle richieste di deindicizzazione.

Un trend che conferma la centralità della privacy digitale e della responsabilità degli intermediari informatici.