Misc Energie rinnovabili e VIA, il Consiglio di Stato impone alla Presidenza del Consiglio di concludere il procedimento entro 120 giorni Laura Biarella 19 March 2026 Energie rinnovabili e Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il Consiglio di Stato (IV sezione, sentenza n. 1986/2026) ha affermato che pure la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata per superare il contrasto tra amministrazioni in sede di VIA costituisce atto di alta amministrazione, e non atto politico, soggetto all’obbligo di conclusione del procedimento. La pronuncia è destinata a incidere sui tempi di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Un parco eolico in Sardegna fermo da tre anni La vicenda origina dall’istanza presentata il 11 gennaio 2021 da una società al Ministero dell’Ambiente per avviare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto “Boreas”: l’ampliamento di un parco eolico esistente nei comuni di Jerzu e Ulassai, in provincia di Nuoro, con l’installazione di dieci nuove turbine da 6 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 60 MW. L’impianto rientra tra le opere strategiche per la transizione energetica incluse nel PNRR e nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il procedimento si arena nel luglio 2022, quando il Ministero della Cultura esprime parere tecnico contrario per 7 degli aerogeneratori previsti, in aperta divergenza rispetto al parere favorevole già reso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale nell’aprile 2022. Il contrasto determina la rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della Legge n. 400/1988. Da quel momento, malgrado i ripetuti solleciti della società, inviati tra il 2023 e il 2024, l’iter resta inesitato. TAR Sardegna, ricorso inammissibile La società ricorre al TAR Sardegna per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento delle amministrazioni e ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso inammissibile. La motivazione del TAR si fonda sulla distinzione tra due piani distinti: la sindacabilità giurisdizionale dell’atto di alta amministrazione eventualmente adottato dal Consiglio dei Ministri e la configurabilità di un obbligo di provvedere entro un termine determinato. Per il giudice di primo grado la deliberazione del Consiglio dei Ministri avrebbe natura eventuale, collocandosi in una fase separata e autonoma rispetto a quella originaria, e il privato potrebbe tutelare i propri interessi impugnando i pareri del MASE o del MIC. La sentenza viene posta sotto la lente del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione Con la sentenza n. 1986 dell’11 marzo 2026, la IV Sezione accoglie l’appello e riforma integralmente la pronuncia del TAR, fissando, nel caso concreto, il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Il Collegio articola il proprio ragionamento su tre assi fondamentali. L’atto di alta amministrazione non sottrae l’amministrazione all’obbligo di provvedere Il Consiglio di Stato ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti di alta amministrazione, pur collocandosi al massimo livello dell’organizzazione dei pubblici poteri, mantengono la caratteristica tipica degli atti amministrativi, ossia la finalità di cura degli interessi pubblici nel caso concreto. Ne discende che anche rispetto a tali atti sono configurabili posizioni giuridiche soggettive azionabili in giudizio e, soprattutto, che essi sono soggetti ai principi generali della Legge n. 241/1990, ivi compreso l’obbligo di conclusione del procedimento sancito dall’art. 2. Una volta deferita la questione al Consiglio dei Ministri, l’obbligo di concludere il procedimento è ineludibile La Sezione chiarisce che il verbo “può” contenuto nell’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della Legge n. 400/1988, sul quale la Presidenza del Consiglio aveva fondato la tesi della mera facoltatività della deliberazione, attiene esclusivamente alla fase preliminare del deferimento, non alla sua conclusione. Una volta operata la scelta di rimettere la questione al Consiglio dei Ministri, il procedimento deve obbligatoriamente concludersi con un provvedimento espresso. A sostegno di tale lettura, il Collegio richiama l’art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 50/2022 (convertito in Legge n. 91/2022), che prevede la confluenza delle deliberazioni consiliari nel procedimento autorizzatorio unico e stabilisce che, decorsi inutilmente 60 giorni dall’espressione favorevole del Consiglio dei Ministri, l’autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso. Il privato non è estraneo alla fase presidenziale del procedimento Il Consiglio di Stato evidenzia che, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quinquies del D.lgs. n. 152/2006, la deliberazione del Consiglio dei Ministri sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole. Il soggetto istante è quindi destinatario diretto del provvedimento finale e, per l’effetto, non può essere escluso dalla tutela giurisdizionale relativa al protrarsi sine die del procedimento. Ammettere il contrario significherebbe privarlo di qualsiasi strumento di reazione, poiché né il provvedimento di rimessione del MASE né il parere negativo del MIC costituiscono atti impugnabili in via autonoma. Principi enunciati e limite del sindacato giurisdizionale Il dispositivo della sentenza enuncia tre principi di diritto di carattere generale. Il procedimento deferito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della Legge n. 400/1988 deve essere concluso con un provvedimento espresso, in applicazione dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e del principio di buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. La deliberazione del Consiglio dei Ministri costituisce atto di alta amministrazione e non atto politico, con conseguente piena sindacabilità giurisdizionale. Il controllo del giudice amministrativo è tuttavia limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o palese contraddittorietà, in ragione dell’ampia discrezionalità che connota tali atti. Impatto sulle autorizzazioni per le energie rinnovabili La pronuncia assume rilievo sistematico ben oltre il caso concreto. L’Italia ha assunto impegni stringenti in materia di energia rinnovabile nell’ambito del PNIEC e dei Regolamenti UE n. 2022/2577 e n. 2024/233, che qualificano la produzione da fonti rinnovabili come interesse pubblico prevalente. I procedimenti di VIA per impianti eolici e fotovoltaici sono frequentemente interessati da dissensi tra MASE e MIC, con rimessione alla Presidenza del Consiglio che sino ad oggi aveva operato in un contesto di incertezza sui tempi. La sentenza n. 1986/2026 introduce un argine giurisdizionale a tale incertezza, riconoscendo agli operatori del settore lo strumento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento per reagire all’inerzia della Presidenza del Consiglio. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate, in considerazione della novità della questione.