Il promissario acquirente può ottenere il risarcimento per il titolo edilizio illegittimamente negato, lo afferma il Consiglio di Stato

Il promissario acquirente può ottenere il risarcimento per il titolo edilizio illegittimamente negato, lo afferma il Consiglio di Stato

Titolo edilizio illegittimamente negato. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 1591/2026, Sezione VII) conferma la condanna di un Comune al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo in materia edilizia. Al centro della vicenda il diniego opposto a un promissario acquirente che chiedeva l’accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione: un diniego fondato su presupposti già smentiti da giurisprudenza consolidata, e seguito da un ritardo di sei mesi nell’esecuzione della sentenza di annullamento.

Un diniego edilizio e una lunga battaglia giudiziaria

Il promissario acquirente di un fabbricato a destinazione industriale, presenta nel 2019 un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso. Il Comune, con provvedimento, dichiara l’istanza improcedibile adducendo due ragioni: la mancata legittimazione del promissario acquirente a presentarla e la pendenza sull’immobile di un’istanza di condono del 1986, rispetto alla quale, nonostante la rinuncia presentata dall’interessato, l’Amministrazione non si era ancora pronunciata.

L’uomo impugna entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR, che accoglie il ricorso. Il giudice di primo grado afferma con chiarezza che il promissario acquirente è legittimato a richiedere titoli edilizi ove abbia la disponibilità materiale del bene e che la domanda di condono è rinunciabile, anche in forma implicita, allorché per la medesima opera venga presentata istanza di altro titolo abilitativo. Solo sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza il Comune rilascia l’accertamento di conformità e il permesso di costruire richiesti.

Il risarcimento, il TAR condanna il Comune a oltre 52.000 euro

L’uomo promuove quindi un nuovo giudizio dinanzi al TAR, chiedendo il risarcimento per equivalente pecuniario di tutti i danni subiti in conseguenza dei provvedimenti illegittimi e del ritardo con cui l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza di annullamento. Il TAR accoglie la domanda, quantificando il risarcimento in 52.557,49 euro in linea capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e condanna il Comune anche alle spese di lite.

A fondamento della pronuncia, il giudice rileva che la nettezza delle ragioni in forza delle quali era stato annullato il diniego, basato su presupposti già smentiti da un quadro giurisprudenziale di assoluta chiarezza, consente di ritenere la colpa dell’Amministrazione provata anche mediante presunzioni semplici, senza necessità di una dimostrazione autonoma particolarmente gravosa. Il Comune appella la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.

Tre motivi di appello del Comune e la risposta del Collegio

Il Comune articola tre distinti motivi di gravame, tutti respinti dalla Sezione VII del Consiglio di Stato.

Primo motivo: il risarcimento non può derivare automaticamente dall’annullamento

L’Amministrazione sostiene che il TAR avrebbe fondato la condanna sul solo giudicato di annullamento, senza accertare autonomamente la colpa. Il Consiglio di Stato respinge la censura precisando che la sentenza di primo grado non ha ricavato la responsabilità dall’illegittimità in sé, ma dalla circostanza che tale illegittimità si è consumata in un contesto giurisprudenziale di assoluta chiarezza: la legittimazione del promissario acquirente alla richiesta di titoli edilizi era già riconosciuta da giurisprudenza risalente e consolidata. In tale quadro, la colpa dell’Amministrazione si desume per presunzione semplice ex art. 2727 c.c., senza necessità di una prova autonoma da parte del danneggiato.

Il Collegio ribadisce, sul piano dei principi generali, che la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la verifica di tutti gli elementi dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso) e che l’illegittimità del provvedimento costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpa, da valutare unitamente al grado di chiarezza della normativa applicabile, alla semplicità degli elementi di fatto e all’ampiezza della discrezionalità esercitata. Non si tratta, dunque, di responsabilità automatica, ma nel caso di specie tutti i presupposti risultano provati.

Secondo motivo: il promissario acquirente non avrebbe diritto al risarcimento

Il Comune sostiene che l’art. 11 del T.U.E. riconosca la facoltà di richiedere il titolo edilizio, bensì non il diritto al risarcimento in caso di diniego illegittimo. La Sezione VII respinge anche questo motivo: il fondamento della domanda risarcitoria non è l’art. 11 T.U.E., bensì la clausola generale dell’illecito aquiliano di cui all’art. 2043 c.c., che non pone limitazioni soggettive nella platea dei danneggiati. Peraltro, il Collegio sottolinea che l’uomo è nel frattempo divenuto proprietario del bene, circostanza che rafforza ulteriormente la sua posizione.

Terzo motivo: il ritardo nell’esecuzione sarebbe imputabile al privato

Il Comune sostiene che il ritardo di sei mesi nella riedizione del provvedimento sia da attribuire alla scelta dell’uomo di presentare una nuova istanza invece di riattivare quella originaria. Il Consiglio di Stato smonta la tesi sulla base degli atti di causa: il ricorrente non ha presentato alcuna nuova domanda, ma si è limitato a sollecitare il riesame delle pratiche già annullate. Anzi, la stessa nota interna del Servizio Edilizia Privata rivela un’ulteriore responsabilità del Comune, che per dare esecuzione alla sentenza aveva ritenuto di dover procedere all’annullamento d’ufficio del provvedimento di improcedibilità del condono, già caducato dal giudicato, dilatando inutilmente i tempi. Significativo è anche il parere della stessa Avvocatura comunale del novembre 2020, che dopo la sentenza non ravvisava vizi nelle argomentazioni del Collegio e sollecitava gli uffici ad ottemperare senza indugio.

Principi affermati, rilevanza sistematica

La pronuncia consolida un orientamento di grande rilevanza pratica per i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione in materia edilizia:

  • in primo luogo, il promissario acquirente che abbia la disponibilità materiale del bene e la facoltà edificatoria riconosciuta dal contratto preliminare è legittimato a richiedere titoli edilizi, e può ottenere il risarcimento del danno in presenza dei presupposti dell’illecito aquiliano, anche quando agisca in qualità di promissario acquirente;
  • in secondo luogo, quando l’illegittimità del provvedimento si consumi in un contesto di giurisprudenza consolidata e univoca, la colpa della Pubblica Amministrazione è presunta e il privato è esonerato dall’onere di provarla autonomamente;
  • in terzo luogo, il ritardo nell’esecuzione del giudicato, nel caso di specie pari a sei mesi, costituisce un autonomo titolo di responsabilità risarcitoria, distinto dall’illegittimità del provvedimento originario.

Il Comune è condannato al pagamento delle spese processuali del grado di appello, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.