Monopattini, targatura dal 16 maggio. Sanzioni fino a 400 euro

Monopattini, targatura dal 16 maggio. Sanzioni fino a 400 euro

Monopattini e contrassegno, tra obblighi e sanzioni. Dopo aver fatto circolare pressoché nell’illegalità migliaia di conducenti di monopattini per oltre un anno (dall’entrata in vigore della legge di riforma del codice della strada alla legge 25 novembre 2024, n. 117), finalmente si dà attuazione alla previsione normativa dell’obbligo di “targatura” e quindi del conseguente obbligo di assicurazione.

Infatti, fino ad adesso, era impossibile per il cittadino, non solo “targare” il monopattino, bensì anche solo assicurare il veicolo dal momento che senza contrassegno identificativo nessuna compagnia assicuratrice era in grado di provvedere.

La cosa a messo fino ad adesso in difficoltà anche gli organi di polizia stradale, che in caso di controllo relativamente all’obbligo del casco, o per altro motivo, si sono spesso trovati in situazioni imbarazzanti.

Venivano a conoscenza di un illecito come la mancata assicurazione, ma ben sapendo che il cittadino, con tutta la buona volontà, non aveva modo provvedere.

Terminato il percorso di attuazione della legge di riforma del codice della strada relativamente ai monopattini

Il decreto in oggetto pone quindi la parola fine al travagliato percorso di attuazione della previsione dell’art. 14 (“Art. 14 Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di monopattini e altri dispositivi”) della l. 177/2024.

Pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 17 marzo il decreto del Direttore della motorizzazione, datato 6 marzo, con il quale si disciplinano dunque le modalità di funzionamento della piattaforma per il rilascio dei contrassegni.

Il testo è composto da quattordici articoli e un allegato tecnico ed entrerà in vigore, quanto all’obbligo del proprietario del monopattino di dotarsi del contrassegno identificativo, a partire dal 16 maggio 2026.

Dal punto di vista giuridico ci sarebbe qualcosa da obiettare sul fatto che un decreto dirigenziale, quindi un atto amministrativo, possa decidere da quando entra in vigore una norma di legge, che in realtà sarebbe già in vigore dal 14 dicembre 2024, ma tant’è.

L’attuale decreto è stato preceduto da una sequela interminabile di altri decreti relativi all’obbligo di targatura (decreto 18 giugno 2025 – disciplinava le procedure di accesso ai sistemi informativi, decreto 27 giugno 2025 – stabiliva i criteri per la stampa e la vendita dei contrassegni e per la formazione delle combinazioni alfanumeriche, decreto del Ministro in data 6 ottobre 2025, n. 250, che determinava il prezzo di vendita dei contrassegni) e viene da chiedersi come mai non si sia provveduto con un unico decreto comprensivo di tutte le tematiche attuative dell’art. 14 della l. 177/2024.

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Le definizioni

Salta all’occhio che, come precedentemente lo stesso legislatore ma anche gli estensori dei vari decreti, i monopattini vengono denominati in alcuni punti “monopattini elettrici” e in altri “monopattini a propulsione prevalentemente elettrica” cosa che certo non aiuta in quanto a chiarezza e semplicità oltre che mettere il dubbio che in monopattini possano essere condotti anche senza la propulsione elettrica.

Dopo una lunghissima premessa, dove si cita anche il GDPR e l’acquisito parere del Garante privacy, che ormai è come il prezzemolo che si mette dappertutto, l’art. 1 si spende in definizioni, alcune lapalassiane quanto inutili (cosa è l’ANIA o cosa è l’ANPR), altre pleonastiche, infine alcune fuorvianti.

Infatti l’”utente richiedente” non è la persona che richiede il contrassegno, ma “il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, il quale richiede il rilascio del contrassegno identificativo” tramite un soggetto maggiorenne.

Solo quest’ultimo è invece qualificato come “richiedente”.

L’accesso alla piattaforma di gestione dei contrassegni

Mentre l’art. 2 illustra l’ambito di applicazione del decreto l’art. 3 riporta le modalità di accesso alla piattaforma precisando che i cittadini possono accedere tramite SPID di secondo livello ovvero tramite la carta di identità elettronica attraverso il portale dell’automobilista.

L’art. 3 del decreto specifica chi fa cosa e in particolare che cittadini e imprese potranno accedere direttamente alla piattaforma per:

  • presentare l’istanza   di   rilascio   del    contrassegno identificativo, prenotandone il ritiro anche presso gli studi di consulenza automobilistica oltre che presso gli uffici della Motorizzazione;
  • comunicare data e numero di protocollo della denuncia nei casi di furto e smarrimento del contrassegno identificativo o del monopattino;
  • comunicare i casi di deterioramento del contrassegno e richiederne la cancellazione.

Lascia perplessi quella comunicazione della denuncia di furto e smarrimento del contrassegno o del monopattino che il cittadino dovrebbe fare autonomamente, in quanto compito già in carico agli organi di polizia tramite lo SDI (Sistema di indagine informatico interforze), interfacciato con gli archivi della Motorizzazione.

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Chi può accedere alla piattaforma

Lo stesso art. 3 precisa per quali attività potranno accedere al sistema i seguenti soggetti:

  • personale degli studi di consulenza automobilistica;
  • personale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • autorità di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Quest’ultima dizione non è particolarmente felice e meglio si sarebbe fatto a parlare di “organi di polizia stradale” perché l’art. 12 comprende anche soggetti che sicuramente non necessitano di accedere ai dati inerenti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

La gestione dei contrassegni

Mentre l’art. 4 specifica le modalità di “rifornimento degli uffici di motorizzazione civile”, l’art. 5 prevede lo stesso per gli studi di consulenza automobilistica.

L’art. 6 c. 5 prevede che il richiedente, quando provveda autonomamente, possa selezionare l’ufficio della Motorizzazione dove effettuare il ritiro del contrassegno, previo pagamento (ai sensi del c. 6) dell’importo dovuto tramite bollettino PagoPA generato direttamente dalla piattaforma.

Gli art. 7 e 8 prevedono un’alternativa: il cittadino può richiedere autonomamente il contrassegno, ma recarsi per il rilascio presso uno studio di consulenza automobilistica o, oppure effettuare tutta la procedura presso quest’ultimo.

L’art. 9 specifica i casi di cancellazione del contrassegno identificativo, oltre che per deterioramento, anche per furto o smarrimento (provvedendo in questi ultimi due casi entro 48 ore alla denuncia ai sensi dell’art. 102 del codice della strada).

Si ribadisce poi il già obbligo, in carico al cittadino stesso, di accedere alla piattaforma per inserire data e numero di protocollo della denuncia.

In caso di cessione l’art. 10 prevede che il cedente debba rimuovere dal monopattino il contrassegno identificativo con l’obbligo, per il nuovo proprietario, di richiederne uno a sé intestato.

Gli articoli 11, 12 e 13 del decreto trattano i principi sui quali è basato il trattamento dei dati personali e le correlate misure di sicurezza, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, le modalità di conservazione dei dati personali.

L’art. 14 riporta, come al solito, disposizioni transitorie e finali.

le perplessità sulla sicurezza della piattaforma di gestione

Nel corposo allegato si descrivono i profili funzionali e tecnici della piattaforma di gestione dei contrassegni, anche con riferimento alle garanzie e misure di sicurezza tecnico-organizzative adottate.

Quello che lascia perplessi è che si utilizza il protocollo informatico SSL (Secure Sockets Layer) anziché il ben più moderno e sicuro TLS (Transport Layer Security) che offre algoritmi di crittografia più robusti e una maggiore sicurezza contro gli attacchi e migliori meccanismi di autenticazione rispetto a SSL.

In effetti la tabella riportata in allegato, anziché un rischio basso di attacco della piattaforma da parte di malware, virus, bug, ma anche intrusioni che possano comportare l’accesso illegittimo ai dati personali, un rischio medio a conferma che si sarebbe potuto meglio congegnare questo aspetto.

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Le principali violazioni possibili con i monopattini elettrici

Di seguito una tabella di sintesi delle principali violazioni possibili con i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Violazione Norma violata Pagamento misura ridotta

(entro 60 giorni)

Pagamento entro 5 giorni Pagamento oltre 60 giorni
Circolazione di monopattino elettrico senza esporre contrassegno (“targa”) o con contrassegno alterato o contraffatto Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75, c. 75-quater e c. 75-undevicies 100,00 70,00 200,00
Circolare di monopattino elettrico senza aver aggiornato le generalità del contrassegno (es. cambio di residenza o di sede) Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75, c. 75-quater e c. 75-undevicies 100,00 70,00 200,00
Guida di monopattino elettrico senza indossare il casco protettivo Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75, c. 75-novies e c. 75-duodevicies 50,00 35,00 125,00
Circolazione di monopattino elettrico senza assicurazione Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75, c. 75-quater e c. 75-undevicies 100,00 70,00 200,00
Guida di monopattino elettrico trasportando persone o cose o animali Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75, c. 75-decies e c. 75-duodevicies 50,00 35,00 125,00
Guida di monopattino elettrico su strade ove non è consentito Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75-undevicies 50,00 35,00 125,00
Guida di monopattino elettrico non avendo compiuto 14 anni Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75-octies 50,00 35,00 125,00
Guida di monopattino elettrico senza fare uso di giubbotto ad alta visibilità Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75-duodevicies 50,00 35,00 125,00
Guida di monopattino elettrico senza fare uso dei dispositivi di segnalazione visiva Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75-duodevicies 50,00 35,00 125,00
Circolazione di monopattino elettrico con potenza non superiore a 1kW ma con caratteristiche diverse da quelle previste Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75-quater e c, 74-undevicies 200,00 140,00 400,00
Circolazione di monopattino elettrico con potenza superiore a 1kW e con caratteristiche diverse da quelle previste Legge n. 160/2019 art. 1 c. 75-quater e c, 74-undevicies Non ammesso

 

Sanzione da 200,00 a 800,00

E sequestro del veicolo per confisca

Sergio Bedessi