Legal Smart Road PPP, stop al diritto di prelazione nel project financing: cosa cambia per i Comuni dopo la sentenza UE del 5 febbraio 2026 Laura Biarella 21 March 2026 Italia UE PPP e prelazione. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato incompatibile col diritto europeo il diritto di prelazione previsto dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici. La decisione impone ai Comuni di disapplicare immediatamente la norma, rivedere le procedure in corso e ripensare l’intero modello di partenariato pubblico-privato. La Nota ANCI n. 36 delinea criticità, rischi e possibili soluzioni operative per gli enti locali. Impatto della sentenza UE sul project financing italiano Il 5 febbraio 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C‑810/24) ha stabilito che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di project financing viola i principi di parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento. La pronuncia ha effetto immediato ed erga omnes, imponendo alle amministrazioni di disapplicare la norma nazionale contrastante. Per i Comuni, principali utilizzatori del PPP per opere infrastrutturali, si tratta di un cambio di visione che incide su gare in corso, programmazioni già avviate e futuri investimenti. Perché il diritto di prelazione è stato bocciato Per la Corte, il meccanismo che consente al promotore di “pareggiare” l’offerta del miglior concorrente: – altera la concorrenza effettiva; – disincentiva la partecipazione di ulteriori operatori; – attribuisce al promotore un vantaggio competitivo derivante da una fase preliminare non trasparente; – contrasta con gli articoli 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE e con l’art. 49 TFUE. La Commissione europea aveva già aperto una procedura di infrazione l’8 ottobre 2025, segnalando criticità nella trasparenza dei criteri di aggiudicazione e nella pubblicità delle procedure. Indicazioni della Corte dei conti, disapplicazione immediata Le Sezioni regionali di controllo dell’Emilia‑Romagna (delibere n. 14 e 15/2026) hanno chiarito che: – il diritto di prelazione non può essere applicato neppure nelle procedure già avviate; – mantenerlo esporrebbe l’ente a responsabilità erariale per violazione manifesta del diritto UE; – l’obiettivo di evitare contenziosi o richieste risarcitorie del promotore non giustifica la violazione del diritto europeo. Cosa devono fare ora i Comuni, soluzioni operative ANCI La Nota ANCI n. 36 propone una serie di scenari e soluzioni in base allo stato della procedura. 1. Proposte in fase di valutazione – La procedura prosegue senza prelazione. – Va garantito il rimborso delle spese (2,5%). – Se i termini per proposte concorrenti sono aperti, occorre ripubblicare l’avviso. – È necessario informare promotore e proponenti della modifica. 2. Proposte già dichiarate di pubblico interesse – Il bando deve essere pubblicato eliminando la clausola di prelazione. – Rimane il diritto al rimborso delle spese. 3. Bandi già pubblicati con prelazione – L’amministrazione deve annullare la gara in autotutela e ripubblicarla senza prelazione. – Se la prelazione è stata esercitata ma il contratto non è firmato, occorre riesaminare l’aggiudicazione. 4. Contratti già stipulati – Se i termini per impugnazione e autotutela sono scaduti, il rapporto contrattuale rimane valido. – Possibile, ma complesso, il recesso ex art. 123 del Codice. Verso una riforma del PPP, ipotesi sul tavolo ANCI individua 4 possibili direttrici di riforma: 1. Rafforzare il dialogo competitivo come fase strutturale della proposta del promotore. 2. Introdurre criteri premiali per valorizzare l’iniziativa privata senza violare la concorrenza. 3. Implementare la percentuale di rimborso delle spese progettuali. 4. Ripristinare un modello simile all’art. 37‑quater della “Legge Merloni”, con gara e successiva procedura negoziata. Nuovo equilibrio tra iniziativa privata e concorrenza La sentenza UE impone ai Comuni una revisione immediata delle procedure di project financing, bensì apre anche una fase di ripensamento complessivo del PPP. La challenge sarà costruire un pattern che tuteli l’iniziativa privata, garantisca trasparenza e rispetti il diritto europeo, evitando distorsioni concorrenziali e rischi di responsabilità.