Appalti pubblici, il principio di rotazione vale anche nelle RDO

Appalti pubblici, il principio di rotazione vale anche nelle RDO

Appalti pubblici, è legittima l’esclusione dell’operatore uscente in una procedura di manutenzione automezzi

Con la sentenza n. 1358 del 25 febbraio 2026, il TAR Campania ha respinto il ricorso di un operatore economico uscente escluso da una procedura di affidamento diretto “mediato” tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA.

Il Tribunale chiarisce che il principio di rotazione previsto dall’art. 49 del Codice degli appalti pubblici si applica integralmente anche alle procedure ex art. 50, comma 1, lett. b), anche quando la stazione appaltante decide di acquisire più offerte.

Nessuna contraddizione nella lex specialis: la procedura resta un affidamento diretto e l’operatore uscente non può essere ri-affidatario.

Contesto della vicenda

Oggetto dell’appalto: manutenzione biennale del parco automezzi

  • Importo: 38.000 € + IVA
  • Procedura: R.d.O. MEPA ex art. 50, comma 1, lett. b)
  • Criterio: prezzo più basso
  • Esclusione: operatore economico uscente, già affidatario nell’anno precedente

La stazione appaltante ha applicato il principio di rotazione, ritenendo non ammissibile l’offerta dell’operatore uscente.

Motivi del ricorso

L’impresa ricorrente ha sostenuto che:

1. Il principio di rotazione richiederebbe due affidamenti consecutivi, non uno solo.
2. La procedura, essendo aperta a più operatori tramite R.d.O., non sarebbe un affidamento diretto, ma una selezione competitiva.
3. La lex specialis sarebbe contraddittoria perché richiama sia l’affidamento diretto sia la selezione al prezzo più basso.
4. L’esclusione violerebbe il favor partecipationis e la concorrenza.

TAR, ricorso respinto

1. La R.d.O. resta un affidamento diretto. Il TAR ribadisce che l’art. 50, lett. b) consente alla PA di richiedere più offerte pur mantenendo la natura di affidamento diretto. La pluralità di operatori non trasforma la procedura in una gara.

2. La rotazione si applica sempre negli affidamenti sotto soglia. Secondo il Tribunale:

  • la rotazione è un principio generale del sotto soglia;
  • è sufficiente un solo affidamento precedente per impedire quello successivo;
  • non occorre dimostrare una serie di affidamenti consecutivi.

3. Nessuna deroga applicabile. Le eccezioni previste dall’art. 49, comma 4 (assenza di alternative, struttura del mercato, esecuzione impeccabile) non ricorrevano nel caso concreto.

4. La lex specialis è chiara. Il disciplinare indicava:

  • affidamento diretto ex art. 50, lett. b);
  • criterio del prezzo più basso come modalità di selezione. Nessuna ambiguità: la procedura è un affidamento diretto con confronto competitivo.

Implicazioni operative

Per le stazioni appaltanti

  • La R.d.O. non elimina l’obbligo di rotazione.
  • L’esclusione dell’operatore uscente è legittima.
  • La motivazione è necessaria solo in caso di deroga, non per l’applicazione ordinaria del principio.

Per gli operatori economici

  • Essere affidatari uscenti comporta un rischio concreto di esclusione nelle procedure ex art. 50.
  • La partecipazione a una R.d.O. non garantisce la valutazione dell’offerta.
  • È essenziale monitorare la propria posizione rispetto agli affidamenti precedenti.

Perché la sentenza è rilevante

La decisione chiarisce un punto molto dibattuto nel nuovo Codice: le R.d.O. ex art. 50, lett. b) non sono gare, ma affidamenti diretti con confronto competitivo.

Di conseguenza, la rotazione si applica sempre, salvo eccezioni rigorosamente motivate.

L’orientamento si inserisce in una linea giurisprudenziale che rafforza la funzione pro-concorrenziale del principio di rotazione.

Il principio

La sentenza in disamina del TAR Campania conferma un principio chiave del nuovo Codice dei contratti: negli affidamenti diretti sotto soglia, anche con più offerte, l’operatore uscente non può essere ri-affidatario salvo specifiche e motivate deroghe.