Pensionati esteri al Sud, dal 7 aprile scatta la flat tax 7% anche per i comuni fino a 30.000 abitanti

Pensionati esteri al Sud, dal 7 aprile scatta la flat tax 7% anche per i comuni fino a 30.000 abitanti

Pensionati esteri al Sud. Con l’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI (n. 34/2026) il 7 aprile 2026, i comuni del Mezzogiorno tra 20.000 e 30.000 abitanti diventano destinazioni fiscalmente appetibili per i pensionati stranieri. L’articolo 26 innalza la soglia demografica che dà accesso al regime sostitutivo del 7% sui redditi esteri, aprendo una nuova stagione per l’attrattività dei centri urbani di medie dimensioni nel Sud Italia. Muta pure la governance nazionale per l’attrazione degli investimenti esteri: più poteri alla segreteria tecnica e ingresso del Ministero del Turismo nel Comitato interministeriale.

Cosa cambia dal 7 aprile, la soglia sale a 30.000 abitanti

L’articolo 26 della Legge n. 34 del 2026, in vigore dal 7 aprile 2026, interviene sull’articolo 24-ter del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986), novellando uno dei parametri del regime agevolato per i pensionati stranieri che optano di trasferirsi in Italia.

La norma precedente fissava a 20.000 abitanti il limite massimo di popolazione dei comuni del Mezzogiorno in cui era possibile trasferire la residenza fiscale e accedere all’imposta sostitutiva del 7% sui redditi di fonte estera. Con la modifica introdotta dal comma 1 dell’articolo 26, quella soglia sale a 30.000 abitanti, aprendo l’agevolazione a una fascia di centri urbani di medie dimensioni che fino a ieri ne erano esclusi.

La novella è operativa anche verso i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009 (sisma dell’Aquila), nel 2016 e nel 2017, già inclusi nella platea dal Decreto Sostegni Ter.

Il regime del 7%, come funziona e chi può accedervi

Il regime introdotto dalla Legge di bilancio 2019 consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di optare per l’assoggettamento di tutti i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a una imposta sostitutiva forfettaria del 7% per ciascun periodo di imposta di validità dell’opzione, fino a 9 anni.

Per accedere al regime, occorre:

  • trasferire la residenza fiscale in uno dei comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione ora fino a 30.000 abitanti, oppure in un comune colpito dai citati eventi sismici;
  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • provenire da Paesi con cui siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia;
  • esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del trasferimento.

L’opzione è revocabile, bensì la sua cessazione, per volontà del contribuente, accertata insussistenza dei requisiti o omesso versamento, preclude l’esercizio di una nuova opzione.

Vantaggi fiscali accessori: niente IVIE, IVAFE né dichiarazione monitoraggio

Chi aderisce al regime beneficia anche di una serie di esenzioni accessorie di rilievo, che alleggeriscono significativamente gli adempimenti legati alla detenzione di patrimoni all’estero:

  • esenzione dall’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
  • esenzione dall’IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero);
  • esonero dalla dichiarazione di monitoraggio fiscale prevista dall’articolo 4 del D.L. n. 167/1990 (quadro RW), concernente investimenti e attività finanziarie detenute all’estero.

L’imposta sostitutiva non risulta deducibile e si versa in un’unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. L’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità applicative tramite il provvedimento del 31 maggio 2019.

Quali città entrano nel perimetro, nuove destinazioni agevolate

L’estensione della soglia da 20.000 a 30.000 abitanti introduce nel radar fiscale dei pensionati stranieri numerose realtà urbane del Sud finora escluse, città con un patrimonio storico, ambientale e culturale rilevante, ma che fino al 7 aprile 2026 non potevano competere con i borghi minori nell’offerta di residenzialità agevolata.

Rientrano ora nella platea potenziale centri quali Acireale, Mazara del Vallo, Ragusa (Sicilia), Crotone, Lamezia Terme (Calabria), Nocera Inferiore, Nola, Portici (Campania), Molfetta, Altamura, Andria (Puglia), Sassari nella sua fascia demografica interessata. La valutazione della popolazione si basa sui dati ISTAT al 1° gennaio dell’anno precedente il primo periodo di validità dell’opzione, secondo le rilevazioni comunali annuali del movimento demografico.

Lavoratori da remoto stranieri, nuovi poteri alla segreteria tecnica CAIE

L’articolo 26 non si occupa solamente dei pensionati. Il comma 2 novella l’articolo 25 del decreto-legge n. 50/2022 (legge n. 91/2022), ampliando i compiti della segreteria tecnica istituita nell’ambito del Fondo per il potenziamento dell’attrazione degli investimenti esteri, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Alla segreteria tecnica, che già oggi supporta operativamente il Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri (CAIE) e svolge funzioni di raccordo tra Stato, operatori e investitori stranieri, vengono quindi aggiunte attività di valorizzazione e promozione dell’attrattività dei territori nei confronti dei lavoratori stranieri, dipendenti o autonomi, che lavorano da remoto (“digital nomad”). Una replica concreta alla domanda crescente di residenza “smart” da parte di professionisti internazionali, che scelgono sempre più spesso l’Italia quale base operativa.

Il Ministero del Turismo entra nel Comitato per gli investimenti esteri

Il comma 3 modifica l’articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014 (legge n. 164/2014), integrando la composizione del Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri con un rappresentante del Ministero del Turismo.

Il Comitato, presieduto dal MIMIT e già composto dai rappresentanti di MEF, Ministero degli Esteri, Ministero per la Semplificazione e della Conferenza Stato-Regioni, acquisisce in tal modo una prospettiva settoriale essenziale per i processi di attrazione di investitori internazionali nel settore ricettivo, dell’hospitality e del turismo esperienziale. Come per gli ulteriori componenti, anche il rappresentante del Turismo non percepisce gettoni, compensi o rimborsi spese.

Perché questa norma conta per i Comuni

L’articolo 26 della Legge PMI 2026 rappresenta una misura di politica urbana oltre che fiscale. L’obiettivo dichiarato è rilanciare i centri urbani di medie dimensioni nel Mezzogiorno, quei comuni che non sono né borghi spopolati né grandi città metropolitane, e che spesso faticano ad attrarre investimenti, nuovi residenti e risorse dall’estero.

Il modello della flat tax per i pensionati stranieri ha già dimostrato la sua efficacia nei borghi piccoli, la Sicilia è diventata una delle destinazioni preferite dai pensionati tedeschi, nordici e statunitensi proprio in virtù di questa leva fiscale. Estendendo il meccanismo ai centri di medie dimensioni, la disposizione mira ad allargare la platea territoriale di questa strategia di ripopolamento selettivo, con effetti diretti su consumi locali, mercato immobiliare e vitalità economica dei territori.