Legal Tech Diffamazione a mezzo internet: la prova non passa solo dall’indirizzo IP Filippo Bisanti 27 March 2026 Italia La Corte di cassazione è tornata a occuparsi di diffamazione online, affrontando uno dei nodi più delicati della comunicazione digitale contemporanea: è davvero indispensabile l’accertamento tecnico sull’indirizzo IP per attribuire un contenuto offensivo al suo autore? La risposta è negativa, e lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 40400/2025 (depositata il 16 dicembre 2025). Nel mondo digitale, la responsabilità penale può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e convergenti, senza che sia necessario “inseguire” a tutti i costi la prova informatica. Il caso: espressioni diffamatorie su una testata online La vicenda prende le mosse dalla pubblicazione di espressioni diffamatorie inserite all’interno di un articolo apparso su una testata giornalistica online. Secondo l’accusa, tali contenuti erano stati aggiunti abusivamente, a seguito di un accesso non autorizzato al sistema informatico del sito. L’imputato ha sempre sostenuto di non esserne l’autore, richiamando l’impossibilità, da parte della polizia postale, di identificare l’hacker responsabile dell’intrusione e facendo leva sull’esistenza di un blog anonimo che aveva rivendicato l’azione. In altre parole, mancava qualsiasi forma di accertamento tecnico (indirizzo Ip o altre forme di indagini specifiche). Il percorso processuale In primo grado l’imputato era stato ritenuto responsabile di una pluralità di reati, tra cui l’accesso abusivo a sistema informatico e la diffamazione aggravata. In appello, i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, ma la Corte territoriale ha comunque confermato l’impianto motivazionale della sentenza di condanna. Da qui il ricorso per Cassazione. La linea difensiva: senza IP non c’è prova Il cuore della difesa ruotava attorno a un argomento ormai classico: in assenza di accertamenti informatici certi sulla provenienza dei post, non sarebbe stato possibile attribuire con sicurezza la paternità delle espressioni offensive all’imputato. Secondo questa impostazione, fondare la responsabilità su dichiarazioni delle parti civili e su elementi indiziari avrebbe significato colmare un vuoto probatorio in modo illegittimo. La risposta della Cassazione: contano gli indizi, non solo la tecnica La Suprema Corte respinge il ricorso e ribadisce un principio ormai consolidato. In tema di diffamazione a mezzo internet, l’accertamento tecnico sull’indirizzo IP non è condizione necessaria per l’affermazione di responsabilità penale, quando esistano elementi logici e indiziari idonei a ricondurre il fatto all’imputato. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato una serie di dati significativi: il movente e il contesto del conflitto tra le parti; il contenuto e il tenore delle frasi pubblicate; il comportamento dell’imputato, che aveva utilizzato un profilo recante il proprio nome e cognome; l’assenza di qualsiasi denuncia di furto d’identità. Elementi che, valutati unitariamente e non in modo frammentario, hanno composto un quadro probatorio coerente e univoco. Il principio di diritto e le implicazioni in chiave Smart City La Cassazione conferma che, in materia di diffamazione online, la paternità dei contenuti offensivi può essere attribuita anche in assenza di accertamenti informatici, quando la responsabilità emerga dalla convergenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. Non si tratta di una scorciatoia probatoria, ma dell’applicazione dei normali criteri di valutazione della prova indiziaria al contesto digitale. Nelle Smart City, la rete è spazio pubblico e come ogni spazio pubblico, anche quello digitale richiede regole, responsabilità e tutela delle persone. La Cassazione lo ribadisce: la tecnologia non cancella la responsabilità, la rende solo più complessa da governare. Filippo Bisanti