Bonus rifiuti 2025, chiarimenti Arera per gestori e cittadini

Bonus rifiuti 2025, chiarimenti Arera per gestori e cittadini

Bonus rifiuti 2025, nuove indicazioni operative da ARERA: come funziona, chi ne ha diritto e come devono comportarsi i gestori nei casi particolari

Impianto normativo più chiaro per l’erogazione del bonus rifiuti

Col comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha diffuso una serie di chiarimenti applicativi sulla gestione del bonus sociale rifiuti, previsto dalla delibera 355/2025/R/RIF e disciplinato dal TUBR (Testo Unico Bonus Rifiuti).

L’obiettivo è semplificare l’attività dei gestori e garantire ai cittadini aventi diritto un’applicazione omogenea dell’agevolazione.

Cos’è il “bonus sociale rifiuti”

Il bonus consiste in uno sconto del 25% sulla TARI o sulla tariffa corrispettiva dovuta dai nuclei familiari con ISEE agevolabile.
La riduzione:

  • si applica solo in presenza di una TARI effettivamente fatturata;
  • è calcolata sulla quota TARI al netto del TEFA e dell’IVA;
  • può essere riconosciuta a una sola utenza domestica per nucleo familiare.

Requisiti per ottenere il Bonus

ARERA ribadisce che i requisiti previsti dal TUBR sono esclusivi e tassativi:

  • l’utenza deve essere intestata a un componente del nucleo ISEE;
  • deve trattarsi di un’utenza domestica (non necessariamente residente);
  • la DSU deve riferirsi all’anno in cui la TARI è dovuta;
  • l’agevolazione è riconosciuta a una sola utenza per nucleo, sulla base dell’indirizzo comunicato tramite SGAte.

Casi particolari: cessazioni, volture, trasferimenti

ARERA dedica ampio spazio alle situazioni più complesse:

1. Cessazione e nuova attivazione nello stesso Comune

  • Se l’utenza cessa, il bonus si calcola solo fino alla data di cessazione.
  • Se viene attivata una nuova utenza nel medesimo anno, lo sconto va riconosciuto sull’intero anno, applicandolo alla nuova utenza.

2. Trasferimento in un altro Comune

  • Se la famiglia presenta più DSU nel corso dell’anno, SGAte invia ai gestori solo l’ultima DSU, indirizzando il bonus al gestore del Comune di arrivo.
  • In assenza dell’importo TARI dell’anno a, il gestore può quantificare il bonus sulla TARI dell’anno successivo.

3. Decesso dell’intestatario

  • Se la voltura avviene verso un soggetto dello stesso nucleo ISEE, il bonus resta valido per tutto l’anno.
  • Se l’utenza passa a un soggetto estraneo al nucleo, il bonus si calcola solo fino al mese del decesso.

Timeline di erogazione

Secondo il TUBR:

  • il bonus va applicato entro il termine del 30 giugno di ogni anno;
  • se la bolletta è emessa a seguito di tale data, l’erogazione deve avvenire tramite rimessa diretta;
  • nelle ipotesi di subentro gestore o passaggio TARI, tariffa corrispettiva, la deadline è prorogata al 31 dicembre.

Morosità, quando il gestore può trattenere il bonus

La normativa concede ai gestori una facoltà, non un obbligo:

  • il bonus può essere trattenuto a compensazione degli insoluti non prescritti;
  • la prescrizione rimane pari a 5 anni, come da codice civile.

Bonus integrativo comunale, cosa cambia

ARERA chiarisce che i Comuni possono deliberare agevolazioni aggiuntive, tuttavia:

  • devono essere finanziate esclusivamente con risorse del bilancio comunale;
  • non possono gravare né sulle altre utenze né sul sistema perequativo nazionale;
  • restano misure separate e indipendenti dal “bonus sociale nazionale”.

Il nuovo comunicato ARERA rappresenta uno strumento fondamentale per gestori e cittadini, offrendo un quadro interpretativo chiaro e coerente per l’erogazione del bonus sociale rifiuti.

Uno step cruciale nella direzione di una maggiore uniformità nella governance delle agevolazioni, come anche un supporto concreto alle famiglie in difficoltà economica.