Cani, divieto di accesso nelle aree giochi. Tar: “misura sproporzionata”

Cani, divieto di accesso nelle aree giochi. Tar: “misura sproporzionata”

Il TAR Lazio (Sezione II Bis) ha annullato un articolo di una ordinanza sindacale che vietava l’accesso dei cani alle aree giochi e fitness nei parchi pubblici. Per i giudici il divieto era eccessivamente restrittivo e non rispettava il principio di proporzionalità, in quanto le esigenze di igiene e sicurezza potevano essere garantite tramite i controlli già previsti dalla normativa vigente.

Stop al divieto assoluto per i cani nelle aree giochi

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato da una associazione nazionale di protezione ambientale e animale, contro il divieto imposto dal Comune di introdurre cani nelle aree giochi e fitness dei parchi pubblici.

Nel ricorso, l’associazione contestava l’ordinanza per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che le esigenze di igiene pubblica potessero essere tutelate con gli strumenti già previsti dalla legge.

Il TAR ha condiviso tale impostazione, affermando che il divieto assoluto risultava non necessario e quindi illegittimo.

Motivazioni del TAR, “Divieto eccessivamente limitativo”

Il TAR ha chiarito che il provvedimento comunale non superava il test di proporzionalità, in particolare sotto il profilo della necessarietà.

Dal documento emerge che: “Il generico divieto di accesso degli animali, anche se custoditi, alle aree indicate nel provvedimento gravato risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità.”

Il TAR ha ricordato che le esigenze di igiene e sicurezza possono essere garantite tramite:

  • vigilanza sul rispetto degli obblighi dei proprietari di cani;
  • applicazione delle norme già vigenti (art. 2052 c.c., ordinanze ministeriali 2009 e 2013, art. 639 c.p.);
  • sanzioni in caso di violazioni.

Come riportato nella sentenza: “Gli eventuali comportamenti violativi […] ben avrebbero potuto essere fronteggiati mediante l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione.”

Ordinanza annullata “in parte qua”

Il TAR ha quindi annullato l’articolo dell’ordinanza sindacale, confermando al contempo l’ammissione dell’associazione ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidando il compenso al difensore.

Impatti per i cittadini

L’annullamento del divieto comporta che:

  • i cani possono accedere alle aree giochi e fitness, purché custoditi e nel rispetto delle norme generali;
  • il Comune dovrà eventualmente adottare misure alternative, proporzionate e non discriminatorie;
  • resta fermo l’obbligo dei proprietari di garantire igiene, sicurezza e custodia responsabile.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha più volte censurato divieti generalizzati ritenuti non proporzionati.