Corte costituzionale, torna alla Corte dei Conti il controllo sull’elenco ISTAT delle P.A.

Corte costituzionale, torna alla Corte dei Conti il controllo sull’elenco ISTAT delle P.A.

Controllo giurisdizionale sull’elenco ISTAT delle P.A. spetta alla Corte dei Conti. La Consulta dichiara incostituzionale l’art. 23‑quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020. Ristabilita l’unitarietà della giurisdizione: decisiva la tutela della certezza del diritto.

Con la sentenza n. 39 depositata il 27 marzo 2026, la Corte costituzionale ha stabilito che il controllo giurisdizionale sull’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetta esclusivamente alla Corte dei conti, dichiarando illegittimo il frazionamento introdotto nel 2020 che affidava parte delle controversie ai TAR.

Secondo la Consulta il “doppio binario” giurisdizionale creava incertezza, rischio di giudicati contrastanti e ritardi incompatibili con l’annualità dell’elenco ISTAT, essenziale per i conti pubblici nazionali ed europei.

Elenco cruciale per i conti pubblici

L’elenco annuale delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT, previsto dalla legge n. 196/2009, definisce il perimetro degli enti inclusi nel conto economico consolidato dello Stato secondo le regole europee del SEC 2010.

Da tale elenco discendono obblighi finanziari essenziali: equilibrio di bilancio, sostenibilità del debito, regole di spending review e vincoli europei.

Norma censurata, “doppio binario” giurisdizionale

Nel 2020, l’art. 23‑quater del decreto-legge n. 137/2020 aveva limitato la giurisdizione della Corte dei conti ai soli profili inerenti alla spending review, rimettendo al giudice amministrativo la valutazione sulla legittimità dell’inserimento nell’elenco ISTAT.

Secondo la Consulta questa opzione originava un sistema “irrimediabilmente inefficace”, con giurisdizioni potenzialmente sovrapposte e pronunce contrastanti.

Ragioni della Corte costituzionale

La Corte ha evidenziato plurime criticità della norma:

1. Violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.)

La duplice giurisdizione rendeva aleatoria l’applicazione delle norme di finanza pubblica.
Il rischio: un ente inserito nell’elenco ISTAT poteva ricevere decisioni divergenti da TAR e Corte dei conti su aspetti strettamente connessi.

2. Necessità di certezza del diritto

Poiché l’elenco ISTAT è annualizzato, i tempi di un doppio giudizio avrebbero compromesso la stabilità delle decisioni necessarie per l’anno finanziario di riferimento.
La Corte sottolinea che la certezza del diritto è “pietra d’angolo dello Stato di diritto”.

3. Competenza naturale della Corte dei conti

Secondo la Consulta, la Corte dei conti è l’organo più idoneo a valutare la corretta inclusione di un ente nell’elenco, poiché:

  • è garante dell’equilibrio economico‑finanziario del settore pubblico;
  • opera in relazione diretta ai vincoli europei su deficit e debito;
  • possiede competenze tecniche sulla struttura dei conti pubblici.

Effetti della decisione

La sentenza:

  • dichiara incostituzionale l’art. 23‑quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020;
  • ripristina la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sull’intera materia della ricognizione ISTAT;
  • evita duplicazioni processuali e rafforza uniformità e coerenza delle pronunce.

Rimangono invece inammissibili, per difetti procedurali, le questioni sollevate sul comma 1 del medesimo articolo.

La decisione ha impatti diretti su:

  • Regioni, Province e Comuni;
  • società partecipate, consorzi e organismi strumentali che possono essere inclusi nell’elenco ISTAT;
  • enti impegnati in investimenti, finanziamenti europei e programmazione di bilancio.