Enforcement Legal Inseguimento con sirene e lampeggianti attivi, vanno rispettate le comuni regole di prudenza Laura Biarella 31 March 2026 Cds Italia News&Trend Safety & Security Anche nel corso di un inseguimento con sirene e lampeggianti attivi, gli operatori di Polizia devono rispettare le regole di comune prudenza. La III Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 7658/2026) ha inoltre stabilito che, nel giudizio civile derivante da un processo penale concluso con assoluzione, solo la parte civile che ha proposto ricorso può beneficiare dell’annullamento ai fini civili. Respinte le domande di tutti gli altri familiari e del Ministero dell’Interno. Confermata la responsabilità concorrente: 30% al conducente inseguito, 70% all’agente deceduto. Il caso, un inseguimento finito in tragedia Nel marzo 2012, lungo una strada del territorio di Isernia, un agente della Polizia di Stato perde la vita durante l’inseguimento di un SUV che procedeva “a forte velocità… sorpassando i veicoli incolonnati… suonando ripetutamente il clacson”. La volante, nel tentativo di raggiungere il mezzo, invade l’opposta corsia e si scontra frontalmente con un autocarro. Il conducente del SUV viene assolto in sede penale, ma una sola parte civile ricorre in Cassazione, ottenendo l’annullamento ai soli effetti civili. La decisione della Cassazione, nessuna estensione automatica La Suprema Corte chiarisce che l’annullamento ottenuto da una parte civile non si estende agli altri danneggiati che non hanno impugnato. La Corte afferma che la mancata impugnazione costituisce acquiescenza alla sentenza assolutoria: “La mancata impugnazione… deve essere valutata quale acquiescenza alla decisione a sé pregiudizievole“. Conseguenze: Domande risarcitorie inammissibili per tutti i familiari che non avevano presentato ricorso. Inammissibile anche la domanda del Ministero dell’Interno, il cui ricorso era stato respinto già nel 2017. Si discute solo la posizione della parte civile ricorrente, come imposto dal giudizio di rinvio. Dinamica e responsabilità, 30% al conducente, 70% all’agente La Corte d’appello, confermata dalla Cassazione, ricostruisce la dinamica: Il conducente del SUV ha tenuto una guida “estremamente scorretta, imperita, negligente e imprudente“. La sua condotta ha innescato la sequenza causale che ha portato all’inseguimento. Tuttavia, l’agente deceduto non ha rispettato le “regole di comune prudenza e diligenza” previste dall’art. 177 CdS, pur con sirene e lampeggianti attivi. Ripartizione della responsabilità: 30% al conducente del SUV 70% all’agente di Polizia alla guida della volante La parte civile ricorrente ottiene solo il danno da perdita del rapporto parentale, ridotto in proporzione. Spese di lite, cassata la decisione d’appello La Cassazione accoglie il motivo relativo alle spese: la Corte d’appello aveva compensato un terzo dei costi ma, contraddittoriamente, aveva condannato la parte vittoriosa a pagare parte delle spese dei soccombenti. La Suprema Corte corregge: le spese devono essere poste a carico dei soccombenti, in solido. Perché questa sentenza è importante Ribadisce che ogni parte civile ha un’azione autonoma, chi non impugna, perde. Chiarisce i limiti dell’art. 177 CdS, anche i mezzi di polizia, in emergenza, devono rispettare le regole di prudenza. Rafforza il principio di responsabilità concorrente negli incidenti complessi.