Autovelox, Tribunale di Bari: legittima la multa rilevata con postazione mobile presidiata

Autovelox, Tribunale di Bari: legittima la multa rilevata con postazione mobile presidiata

Autovelox mobile con postazione presidiata. Il Tribunale di Bari (sentenza n. 1425 del 4 marzo 2026) ha accolto l’appello del Comune confermando la piena legittimità di una sanzione per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox mobile con presenza degli agenti. La decisione chiarisce i requisiti di visibilità della postazione, la validità della firma a stampa, l’irrilevanza del decreto prefettizio per i dispositivi presidiati e la corretta taratura dell’apparecchiatura. Nessun fondamento, infine, per l’invocato stato di necessità.

Dal ricorso accolto al GdP alla riforma in appello

La causa origina da un verbale contestato a una conducente per eccesso di velocità rilevato nel 2020 su strada extraurbana con limite di 90 km/h, velocità accertata: 165,30 km/h. Il Giudice di Pace aveva annullato la multa ritenendo insufficiente l’attestazione di visibilità della postazione.

Il Comune ha proposto appello e il Tribunale ha completamente riformato la decisione.

Visibilità della postazione, attestazione sufficiente e documentata

Il Tribunale, in appello, chiarisce che nel verbale era già indicata la regolare visibilità della postazione, conforme al D.M. 13 giugno 2017, che stabilisce che la postazione può essere resa riconoscibile tramite:

  • segnaletica verticale con simbolo della forza di polizia,
  • presenza dell’autoveicolo di servizio,
  • agente in uniforme,
  • lampeggiante blu sui veicoli di servizio.

In giudizio, il Comune ha anche prodotto fotografie che mostrano:

  • cartello verticale della Polizia Locale,
  • auto di servizio con insegne istituzionali,
  • agente in uniforme in piazzola di sosta.

Il Tribunale afferma che non è necessario specificare nel verbale quale modalità concreta sia stata utilizzata, richiamando anche la giurisprudenza di Cassazione.

Firma a stampa e notifica, nessuna irregolarità

L’appellata aveva contestato la validità della firma a stampa dell’agente accertatore e l’assenza della firma dell’addetto alla notifica.

Il Tribunale rammenta che:

  • la firma autografa può essere sostituita dal nominativo stampato, come previsto dal d.lgs. n. 39/1993;
  • i verbali generati da sistemi meccanizzati sono validamente notificati tramite moduli prestampati, senza bisogno della firma del notificatore.

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Contestazione immediata, non è necessaria per l’eccesso di velocità

La mancata contestazione immediata risulta pienamente legittima in quanto l’art. 201 comma 1-bis del Codice della Strada la esclude in modo espresso per l’eccesso di velocità.

Nessun decreto prefettizio richiesto, la postazione era presidiata

Uno degli highlight della sentenza riguarda l’utilizzo di autovelox su strade urbane o extraurbane secondarie.

Il Tribunale ribadisce che:

  • il decreto prefettizio è necessario solo per gli autovelox automatici senza presidio,
  • non è richiesto quando la postazione risulta presidiata, ossia gestita direttamente dagli agenti.

Nella vicenda de qua l’apparecchio era mantenuto dagli agenti della Polizia Locale, quindi non occorrevano atti prefettizi.

Taratura e omologazione, il dispositivo risultava regolarmente certificato

Il dispositivo utilizzato risultava:

  • tarato da laboratorio accreditato,
  • conforme alle prescrizioni del DM n. 282/2017,
  • corredato da certificato di approvazione depositato agli atti.

Contestazioni dell’appellata dichiarate del tutto infondate.

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Lo stato di necessità? Non provato

L’appellata sosteneva di aver superato i limiti per accorrere dalla madre colpita da un improvviso malore.

Il Tribunale constata che:

  • il certificato medico era successivo ai fatti,
  • non attesta un pericolo imminente di vita,
  • non risultano effettuati gli esami urgenti suggeriti.

Dunque non vi è stato alcuno stato di necessità idoneo a escludere l’illecito.

La decisione finale

Il Tribunale di Bari:

  • ha accolto l’appello del Comune;
  • ha rigettato il ricorso originario dell’automobilista;
  • ha determinato la sanzione in 1.700 euro oltre spese;
  • ha condannato l’appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

Chiariti i confini della legittimità dei controlli mobili

La pronuncia rappresenta un importante riferimento nazionale, confermando che gli autovelox mobili presidiati non richiedono decreto prefettizio, che la visibilità può essere attestata nel verbale senza dettagli tecnici aggiuntivi e che taratura e certificazioni degli strumenti rimangono pilastri imprescindibili della validità dell’accertamento.