Diffamazione a mezzo stampa, tutelato il diritto di cronaca del candidato sindaco

Diffamazione a mezzo stampa, tutelato il diritto di cronaca del candidato sindaco

Diffamazione a mezzo stampa, la Cassazione rigetta il ricorso dell’ex candidato sindaco: nessuna violazione del giudicato interno e spese a suo carico. L’ordinanza n. 7685/2026 conferma che la riproduzione fedele di interrogazioni parlamentari non è diffamatoria. 

La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7685 pubblicata il 30 marzo 2026, interviene su un caso di presunta diffamazione a mezzo stampa che risale alla campagna elettorale del 2013.

Protagonista è un candidato sindaco che aveva citato in giudizio una società editrice, il direttore responsabile e due giornalisti, accusandoli di aver diffuso notizie false sulla sua precedente esperienza professionale.

La Suprema Corte conferma la decisione della Corte d’appello: non è diffamatoria la pubblicazione di un’interrogazione parlamentare quando il giornalista ne riporta fedelmente il contenuto, pure se l’atto contiene espressioni dure o potenzialmente lesive.

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Presunta diffamazione, tre articoli e una campagna elettorale

Nel maggio 2013, durante la corsa alla carica di sindaco, il ricorrente sostiene di essere stato colpito da una “campagna diffamatoria” basata su articoli che lo descrivevano come costretto a lasciare un prestigioso incarico universitario per presunte irregolarità gestionali.

Il Tribunale aveva riconosciuto il carattere diffamatorio di due articoli firmati da uno dei giornalisti, condannando la società editrice e i responsabili al risarcimento di 15.000 euro.

Il terzo articolo riportava testualmente tre interrogazioni parlamentari dell’Assemblea Regionale Siciliana riguardanti “la poca chiarezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione e [l’istituto] e il dirottamento di decine di miliardi di lire”.

Il Tribunale aveva ritenuto che, essendo trascorsi “molti anni”, fosse necessario instaurare un contraddittorio con l’interessato.

Corte d’appello, la riproduzione fedele è sempre scriminata

La Corte d’appello corregge parzialmente la decisione del Tribunale, escludendo l’indole di diffamazione del secondo articolo, richiamando un principio consolidato della Cassazione: “Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca la pubblicazione di un’interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che corrisponda al vero la riproduzione del testo”.

La Corte aggiunge che “Non può rilevare in alcun modo la distanza temporale […] non potendo il decorso del tempo impedire l’esercizio del diritto di cronaca”.

Pertanto, riduce il risarcimento e condanna il ricorrente a rifondere le spese del primo grado nei confronti del giornalista risultato vittorioso.

Ricorso in Cassazione, quattro motivi tutti respinti

Il ricorrente propone quattro motivi di ricorso, sostenendo che: la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato interno; avrebbe applicato in modo errato i principi sul diritto di cronaca; avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo; avrebbe riformato illegittimamente la compensazione delle spese.

La Cassazione rigetta ogni motivo.

Primo motivo, nessuna violazione del giudicato interno

Il ricorrente sostiene che il Tribunale avesse accertato un fatto decisivo, il decorso di “molti anni”, e che tale accertamento fosse passato in giudicato.

La Cassazione chiarisce che il giudicato riguardava solo un punto: l’articolo riportava testualmente il contenuto delle interrogazioni.

La Corte d’appello non ha modificato questo accertamento, ma ha applicato una diversa disciplina giuridica, ritenendo irrilevante il tempo trascorso. Nessuna violazione del giudicato, dunque.

Secondo motivo, la riproduzione fedele resta scriminata

Il ricorrente sostiene che il giornalista avrebbe elaborato fatti nuovi. La Cassazione osserva che: il Tribunale aveva accertato la mera riproduzione testuale delle interrogazioni; tale accertamento non era stato impugnato; la Corte d’appello si è limitata ad applicare il principio giurisprudenziale consolidato.

Il motivo è dichiarato inammissibile, perché tenta di rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

Terzo motivo, nessun omesso esame di un fatto decisivo

Il ricorrente lamenta che l’articolo non si limitasse a riportare l’interrogazione, ma insinuasse fatti ulteriori. La Cassazione ribadisce che l’accertamento di primo grado, riproduzione testuale, è definitivo.

La chiosa del giornalista sulla mancata risposta alle interrogazioni è considerata un “mero completamento della notizia”.

Quarto motivo, spese correttamente poste a carico del soccombente

Il ricorrente contesta la riforma della compensazione delle spese. La Cassazione chiarisce che: la “limitatissima rilevanza” dell’attività difensiva non costituisce giudicato; la compensazione era stata impugnata dal convenuto; la Corte d’appello ha correttamente applicato la regola della soccombenza; la liquidazione secondo i valori medi del DM n. 55/2014 risulta insindacabile.

Ricorso rigettato e spese a carico del ricorrente

La Cassazione rigetta integralmente il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere 8.800 euro di compensi, oltre accessori, e disponendo l’ulteriore contributo unificato. Dispone inoltre l’oscuramento dei nomi, sussistendone i presupposti di legge.

Perché questa ordinanza è importante

Questa decisione rafforza alcuni principi fondamentali:

  • La riproduzione fedele di atti parlamentari è sempre scriminata, anche se il contenuto è duro o potenzialmente lesivo.
  • Il decorso del tempo non limita il diritto di cronaca quando si tratta di atti pubblici.
  • Il giudicato interno riguarda i fatti accertati, non la loro qualificazione giuridica.
  • La libertà di stampa è tutelata, purché esercitata nel rispetto della verità formale.
  • La regola della soccombenza resta centrale nella disciplina delle spese.

La pronuncia offre un quadro chiaro per giornalisti, editori, giuristi e amministratori locali, in contesti sensibili come le campagne elettorali.