Autovelox, la Cassazione smentisce se stessa: per la legittimità dell’accertamento della velocità sono sufficienti approvazione, taratura e revisione periodica

Autovelox, la Cassazione smentisce se stessa: per la legittimità dell’accertamento della velocità sono sufficienti approvazione, taratura e revisione periodica

Autovelox. Era prevedibile, ed è avvenuto: la Corte di cassazione, fra l’altro la stessa Sez. II Civile, con ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026 ha, di fatto, demolito il dogma che essa stessa aveva stabilito con l’ordinanza 10505/2024: che è necessaria l’omologazione (e non l’approvazione) affinché l’accertamento della velocità tramite strumentazione sia legittimo.

La storia

Con ordinanza n. 10505 del 19 aprile 2024, la Corte di cassazione Sez. II, Civile confermava l’annullamento di un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142 C.d.S., velocità rilevata tramite apparecchiatura di controllo non presidiata, ponendo nuovamente il problema della mancata omologazione di tali apparecchiature, più volte venuto fuori nel corso del tempo.

In sintesi, per la Cassazione l’uso di strumentazione non omologata per il controllo della velocità sarebbe stato illegittimo, non essendo l’omologazione equipollente all’approvazione.

L’interpretazione di cui all’ordinanza in questione veniva confermata da altre due ordinanze, successive, sempre della Corte di Cassazione, Sez. II, Civile: la n. 20492 (relativa a circolazione marittima nella laguna di Venezia, violazione di norma regolamentare comunale, ma rilevata con uso di strumentazione) e la n. 20913.

Lo stato di fatto

A seguire la giurisprudenza di merito si adeguava, salvo poche sporadiche pronunce, a questa interpretazione.

Non solo, ma qualche giudice di merito, nel sentenziare riguardo la difesa in giudizio dei giusti verbali elevati a chi violava i limiti di velocità, palesava la condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), dovendo l’ente pagare spese legali, risarcimenti ai cittadini e sanzioni, sventolando così lo spauracchio del potenziale danno erariale.

L’assurdo blocco dei controlli della velocità

Ne conseguiva una situazione di blocco, a livello nazionale, degli accertamenti sulla velocità, dovuta essenzialmente alla paura dei responsabili degli accertamenti (essenzialmente i comandanti delle Polizie Locali), di provocare appunto un danno erariale, con le conseguenze, anche personali, del caso.

Da notare che i controlli sulla velocità sono una delle colonne portanti della sicurezza stradale perché la velocità è una delle cause principali dei sinistri con esiti più gravi.

L’atteggiamento del MIT

Su questa situazione il Ministero delle infrastrutture, anziché risolvere la questione da esso stesso creata (perché è il MIT che non ha mai provveduto alle omologazioni procedendo, da anni e anni, alle ben più semplici approvazioni), con una deriva populistica (cfr. web-site del MIT dove si parla di “multe selvagge”) amplificava il problema.

Solo all’inizio di quest’anno si intravedeva una via d’uscita con la bozza di decreto ministeriale riportante i criteri per le future omologazioni.

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La Corte dei conti sul possibile danno erariale

Su questa situazione di stallo, a niente valevano le timide esternazioni della Corte dei conti (cfr. deliberazione n. 113/2025/PAR della Corte dei Conti Lazio).

In sede di parere su richiesta di un Comune infatti veniva chiarito come la materia esulasse dalla competenza della Corte dei conti stessa e dunque non si sarebbe potuto prefigurare un danno erariale solamente per aver applicato le norme del codice della strada.

Fra l’altro un semplice ragionamento entrate / spese, nel complessivo della tematica controlli della velocità e collegati ricorsi, basterebbe a fugare qualsiasi dubbio sulla possibilità di creare un danno erariale.

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L’ambiguità sul tema omologazione / approvazione nasce dal legislatore

È bene ricordare che l’ambiguità è dovuta al codice della strada stesso e al relativo regolamento che parlano, in vari articoli e in modo pressoché equivalente, di omologazione e approvazione.

La nuova ordinanza n. 7374/2026

Su questo quadro si inserisce adesso l’ordinanza n. 7374/2026 della Corte di cassazione, Sez. II Civile, stessa Sezione che aveva innescato il problema omologazione/approvazione.

La questione prende l’avvio da due verbali per violazione dell’art. 142 del codice della strada elevati tramite dispositivo Velocar RedESpeed Evo.

Il giudice di merito aveva annullato gli stessi con l’ormai consueta motivazione: apparecchio sprovvisto di omologazione e dotato di sola approvazione.

Il Tribunale, in sede di appello aveva accolto invece le tesi del Comune, ribadendo quindi la sufficienza dell’approvazione ministeriale.

Da qui il ricorso per Cassazione del cittadino, con la proposta di ben cinque motivi, tutti puntualmente rigettati.

È sufficiente l’approvazione dello strumento e non è indispensabile l’omologazione

Al di là di ogni possibile commento, sul fatto che l’omologazione non è indispensabile per un accertamento corretto, basterà riportare testualmente quanto la stessa Corte di cassazione dice nella sentenza:

“…la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto il gravame del Comune, confermando i verbali di accertamento delle infrazioni oggetto di opposizione, ancorché le infrazioni erano state rilevate mediante apparecchiatura autorizzata, ma priva di omologazione. La censura è infondata”.

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Una breve analisi dell’ordinanza

Se è vero che il problema sarà definitivamente risolto quando il MIT, che lo aveva generato, provvederà finalmente alle omologazioni, è pur vero che l’ordinanza in questione fa comprendere come l’approvazione, corredata di successive taratura e revisione periodica, conferisca all’accertamento della velocità tutti i crismi richiesti dalla legge.

Infatti il punto chiave per la correttezza dell’accertamento non è il problema omologazione/approvazione, ma il fatto che lo strumento sia stato tarato e revisionato periodicamente come stabilito da numerosissime sentenze di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922; conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 35830 del 22/11/2021, Rv. 663073; nonché Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8694 del 17/03/2022) e come ribadito dalla Corte anche questa volta, con riferimento al passato (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021, Rv. 661511; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv. 657796).

Conclusioni

L’ordinanza n. 7374/2026 della Corte di cassazione non è certamente il capitolo conclusivo della problematica omologazione/approvazione che deve essere risolta dal legislatore, cosa che si sarebbe potuta fare in sede di riforma del codice con la l. n. 177/2024.

Questo perché al di là del futuro decreto ministeriale che conterrà le norme sull’omologazione all’interno del codice della strada e del correlato regolamento le ambiguità normative rimangono e sono foriere di future problematiche interpretative.

Nel frattempo l’ultimissima interpretazione della suprema Corte, tenuto conto anche dal parere della Corte dei conti sopra richiamato e di un ragionamento costi/benefici, non solo economici ma anche sociali, dà modo di proseguire senza eccessivi timori e nell’interesse della sicurezza stradale nei controlli sulla velocità tramite strumentazioni.

Sergio Bedessi