Appalti pubblici, Consiglio di Stato esclude il cumulo alla rinfusa per i requisiti premiali sulla parità di genere

Appalti pubblici, Consiglio di Stato esclude il cumulo alla rinfusa per i requisiti premiali sulla parità di genere

Appalti pubblici, la certificazione di parità di genere non può essere trasferita alle consorziate esecutrici. Accolto l’appello e ripristinata l’aggiudicazione originaria.

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR e stabilito che un consorzio di imprese artigiane, pur qualificabile quale consorzio stabile, non può beneficiare del “cumulo alla rinfusa” per ottenere punteggi premiali legati alla certificazione di parità di genere. La certificazione deve essere posseduta dalle imprese che eseguono i lavori. Confermata l’aggiudicazione.

La gara e il nodo della certificazione di genere

La controversia origina dalla procedura aperta bandita da un ateneo per il restauro di un edificio. Un appalto da 17,9 milioni di euro.

Il disciplinare prevedeva 2 punti premiali per il concorrente in possesso della certificazione di parità di genere (art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006).

Primo e secondo classificato due Consorzi. Il secondo contestava la mancata attribuzione dei 2 punti, sostenendo che la certificazione posseduta dal consorzio dovesse valere anche se le consorziate esecutrici ne erano prive.

Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che il consorzio fosse l’unico interlocutore della stazione appaltante e che il punteggio dovesse essere attribuito a lui.

Consiglio di Stato ribalta la decisione, “Il cumulo alla rinfusa non vale per i requisiti premiali”

Il Consiglio di Stato (Sez. VII) accoglie l’appello del consorzio primo classificato e chiarisce un principio destinato a incidere su molte gare pubbliche.

Il secondo classificato è un consorzio stabile

Dall’istruttoria emerge che il secondo classificato possiede una comune struttura di impresa, requisito essenziale del consorzio stabile.

La pronuncia chiarisce che tale secondo consorzio classificato “dispone di un proprio patrimonio aziendale composto di beni e mezzi di varia natura” e può provvedere all’“esecuzione diretta dei lavori”.

Dunque, la prima condizione per applicare il cumulo alla rinfusa risulta soddisfatta.

Ma il cumulo alla rinfusa si applica solo ai requisiti di ammissione, non ai punteggi premiali

Qui sta il punto decisivo.

Il Collegio afferma: “La norma sul cumulo alla rinfusa positivizza tale meccanismo soltanto per i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento”.

La certificazione di parità di genere, invece, rappresenta un requisito premiale, non un requisito di ammissione.

Applicare il cumulo alla rinfusa ai requisiti premiali violerebbe la par condicio, in quanto “Si assegnerebbe il medesimo punteggio a concorrenti che nella medesima posizione non si trovano affatto”.

La certificazione deve essere posseduta da chi esegue i lavori

Il Consiglio di Stato chiarisce che la certificazione di genere è assimilabile a una certificazione di qualità, e pertanto  deve caratterizzare l’organizzazione che esegue la prestazione.

“La certificazione della parità di genere attesta l’adozione di un sistema di gestione conforme alla UNI/PdR 125:2022 e attiene all’organizzazione aziendale coinvolta nell’esecuzione della prestazione.”

Poiché le consorziate designate dal secondo classificato non possiedono la certificazione, il punteggio non può essere attribuito.

Avvalimento premiale possibile, ma solo con contratto ex art. 104

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’avvalimento premiale è ammissibile, bensì richiede un contratto specifico che metta a disposizione:

  • risorse umane,
  • protocolli organizzativi,
  • know-how certificato.

Nel caso di specie “tale contratto è pacificamente assente.”

Dunque, nessun trasferimento del requisito è possibile.

Appello accolto, aggiudicazione confermata

Il Consiglio di Stato:

  • accoglie l’appello della prima classificata,
  • riforma la sentenza del TAR,
  • respinge il ricorso del secondo classificato,
  • conferma l’aggiudicazione originaria.

Le spese dei due gradi sono compensate per la complessità della materia.

Impatti per il settore degli appalti pubblici

La decisione chiarisce un principio: i requisiti premiali non possono essere “prestati” tramite cumulo alla rinfusa.

Per l’effetto:

  • i consorzi devono verificare che le imprese esecutrici possiedano le certificazioni premiali richieste;
  • la certificazione di parità di genere diventa un elemento effettivo di qualificazione dell’offerta, non un requisito meramente formale;
  • l’avvalimento premiale richiede un contratto dettagliato, non può essere automatico.

La pronuncia appare destinata a incidere su molte gare basate sul nuovo Codice dei Contratti.