Corruzione per regalie di modico valore, condannato il funzionario che accelera le pratiche in cambio di denaro

Corruzione per regalie di modico valore, condannato il funzionario che accelera le pratiche in cambio di denaro

Corruzione e regalie di modico valore, anche l’accelerazione delle pratiche amministrative integra la corruzione per l’esercizio della funzione.

Con la sentenza n. 12513 depositata il 2 aprile 2026, il collegio della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma che la dazione di denaro a un funzionario pubblico per sollecitare o accelerare pratiche amministrative integra il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, anche in assenza di atti formalmente illegittimi e anche quando le somme corrisposte siano di modesto importo. Un pronunciamento di rilievo per amministrazioni pubbliche, enti locali e policy anticorruzione.

Somme di denaro per accelerare la liquidazione di fatture

La Corte di Cassazione, Sezione VI penale, con la sentenza n. 12513/2026, ha rigettato il ricorso proposto contro una decisione della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna per corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.).

Il procedimento afferiva alla corresponsione di somme di denaro a un funzionario della Protezione Civile regionale nella finalità di agevolare e accelerare la liquidazione di fatture concernenti lavori eseguiti da società private per un Comune.

Le dazioni erano avvenute in due occasioni documentate, accertate mediante intercettazioni ambientali e videoriprese.

Le immagini mostravano peraltro la consegna di più buste in più occasioni, così che i giudici del merito hanno ritenuto accertata la corresponsione di almeno 600 euro, ferma restando la dichiarazione dell’imputato nell’altro procedimento di aver consegnato 100 – 150 euro per volta.

Ruolo del funzionario e qualifica soggettiva

Focus della decisione afferisce alla qualifica di pubblico ufficiale e l’estensione dell’“esercizio della funzione”.

La difesa sosteneva che il funzionario non avesse competenza diretta a disporre i mandati di pagamento.

La Cassazione ha respinto l’argomento, chiosando che:

  • rileva, ai fini dell’art. 318 c.p., pure la partecipazione alla fase istruttoria dell’iter amministrativo;
  • è sufficiente che il pubblico agente eserciti poteri funzionali o di influenza qualificata sull’iter decisionale, anche se non sottoscrive l’atto finale.

Il principio è di rilievo per gli enti pubblici complessi, dove le decisioni si formano attraverso processi articolati e non su un singolo atto terminale.

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Non esistono “regalie di modico valore” quando incidono sull’azione amministrativa

La Corte affronta in modo netto un’ulteriore linea difensiva: l’asserita irrilevanza penale della somma corrisposta, indicata come modesta, ovvero 100 – 150 euro per dazione.

Per la Cassazione:

  • la proporzionalità tra utilità e atto amministrativo non rappresenta un elemento costitutivo del reato;
  • pure una somma modesta integra corruzione se inserita in un rapporto sinallagmatico, quindi se rappresenta il corrispettivo dell’esercizio della funzione pubblica;
  • non può parlarsi di “regalia d’uso” quando il denaro è collegato alla definizione di una pratica amministrativa di interesse del privato.

Il principio rafforza l’imprinting di tolleranza zero verso condotte che mercificano l’azione amministrativa, pure in forme apparentemente minori.

Corruzione o traffico di influenze? La Corte traccia i confini

La difesa aveva richiesto la riqualificazione del fatto nel reato di traffico di influenze illecite (art. 346‑bis c.p.), sostenendo che il funzionario si fosse limitato a intercedere presso altri colleghi.

La Cassazione ha chiarito che:

  • il traffico di influenze opera soltanto quando il mediatore è un terzo rispetto al pubblico ufficiale che compie l’atto;
  • quando invece il soggetto che riceve il denaro è egli stesso parte dell’apparato amministrativo e interviene nel procedimento, si ricade nella corruzione, non nella mediazione illecita.

La pronuncia contribuisce a delimitare in modo netto due fattispecie sovente oggetto di confusione applicativa.

Attenuanti, quando non si applicano

La Corte ha altresì escluso:

  • l’attenuante del danno patrimoniale o lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p., poiché il danno arrecato alla PA per l’accelerazione indebita delle pratiche non è quantificabile, e il lucro conseguito non risulta lievissimo o irrisorio;
  • l’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 323-bis, comma 1, c.p., in ragione della reiterazione delle condotte, che quindi non possono essere valutate in modo atomistico e scorporato.

Va al contempo precisato che la Corte d’appello aveva invece riconosciuto all’imputato la distinta attenuante di cui all’art. 323-bis, comma 2, c.p. (relativa alla collaborazione processuale), confermata anche in Cassazione.

Impatti per enti locali e Pubblica Amministrazione

La sentenza in disamina rappresenta un segnale evidente per il sistema pubblico:

  • l’accelerazione indebita delle pratiche risulta penalmente rilevante;
  • pure attività formalmente lecite diventano illecite se “comprate”;
  • il controllo anticorruzione deve estendersi all’intero ciclo procedimentale, non solo all’atto finale;
  • tramonta definitivamente l’idea delle “piccole somme tollerabili”.

Per amministratori, dirigenti e responsabili anticorruzione, la pronuncia rafforza l’esigenza di trasparenza, tracciabilità e separazione delle funzioni nei procedimenti di spesa e liquidazione.

Rafforzata la legalità amministrativa

La Cassazione consolida un trend rigoroso: la funzione pubblica non può essere oggetto di scambio, neppure quando l’utilità promessa è minima e l’atto non è formalmente illegittimo.

Il principio è destinato a incidere non soltanto sul diritto penale, bensì pure sulle politiche di prevenzione, governance e compliance nella Pubblica Amministrazione.