Enforcement Legal Photored e semaforo rosso, confermata la multa. Nessuna autorizzazione prefettizia necessaria in area urbana Laura Biarella 03 April 2026 Cds Italia News&Trend Safety & Security Photored e semaforo rosso. Il Tribunale di Brindisi ha riformato la decisione del Giudice di Pace e confermato la validità di una sanzione elevata per attraversamento con semaforo rosso rilevata tramite Photored. La giudice ha chiarito che: la documentazione fotografica è idonea anche se la targa non è leggibile in tutti gli scatti; in area urbana non serve alcuna autorizzazione prefettizia per installare dispositivi di rilevazione automatica; i Photored non richiedono taratura periodica. La decisione rafforza l’utilizzo dei sistemi automatici nei centri abitati e fornisce un orientamento utile per Comuni, Polizie Locali e cittadini. Multa annullata in primo grado, poi ripristinata in appello Il procedimento origina da un verbale elevato nel febbraio 2022 presso un incrocio nel centro urbano di un Comune del brindisino. Il dispositivo Photored aveva rilevato il superamento della linea di arresto con semaforo rosso. Il Giudice di Pace aveva annullato la multa ritenendo: inidonea la documentazione fotografica nel suo complesso, in quanto la targa del veicolo non risultava leggibile nei due reperti fotografici prodotti dal Comune e non consentiva, pertanto, l’identificazione del mezzo; mancante l’autorizzazione prefettizia prevista dall’art. 201, comma 1-quater, CdS, il tratto stradale non risultando ricompreso tra quelli individuati nel relativo decreto prefettizio. Il Comune ha proposto appello. Foto valide anche se una targa non è perfetta Il Tribunale di Brindisi (Sentenza 26 febbraio 2026, n. 297) ha ribaltato la sentenza di primo grado, affermando che: la sequenza fotografica va valutata nel suo complesso. Il primo fotogramma mostrava chiaramente il veicolo oltre la linea di arresto con luce rossa; il secondo, scattato un secondo dopo, documentava la prosecuzione della marcia. La giudice ha ritenuto che identità del mezzo, continuità spazio-temporale e progressione dell’azione consentono di attribuire entrambi gli scatti allo stesso veicolo, anche se la targa non è perfettamente leggibile nel secondo fotogramma; il conducente non ha mai contestato di non essere alla guida. L’opposizione si basava solo su rilievi formali. Nessuna autorizzazione prefettizia per i Photored nei centri abitati Il Tribunale ha chiarito un punto fondamentale per tutti i Comuni: l’art. 201, comma 1-quater, CdS, si applica solo alle strade extraurbane. Nei centri abitati, l’installazione dei dispositivi è competenza dell’ente proprietario della strada (artt. 5 e 7 CdS). Poiché l’incrocio era in pieno centro urbano, non era necessaria alcuna autorizzazione prefettizia; Photored: nessun obbligo di taratura periodica; è sufficiente l’omologazione o approvazione ministeriale ex art. 45, comma 6, C.d.S. Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ., 5 dicembre 2019, n. 31818), il Tribunale ha affermato che i dispositivi destinati alla rilevazione delle violazioni semaforiche non rientrano tra gli strumenti di misurazione di grandezze fisiche suscettibili di variazioni, categoria cui appartengono invece gli autovelox, e pertanto non sono soggetti ad alcuna taratura periodica, essendo sufficiente la loro omologazione o approvazione ai sensi dell’art. 45, comma 6, C.d.S. Quanto al caso concreto, il Tribunale ha rilevato, già in sede di esame della prova fotografica, che il dispositivo Photored era stato regolarmente approvato con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato all’esito del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione specifica da parte dell’appellato. Multa confermata e spese a carico dell’automobilista Il Tribunale ha: accolto l’appello del Comune; confermato integralmente il verbale; condannato l’automobilista al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 804,50 a titolo di compenso (di cui € 278,00 per il primo grado, € 462,00 per il secondo grado ed € 64,50 per esborsi del grado di appello), oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. Perché questa sentenza è importante per le città La decisione offre un orientamento chiaro per le amministrazioni locali: rafforza la validità dei sistemi Photored in ambito urbano. Conferma che i Comuni possono installarli senza autorizzazione prefettizia; chiarisce i requisiti probatori. La targa non deve essere perfetta in ogni fotogramma: conta la sequenza complessiva; conferma l’assenza di obbligo di taratura. Riduce il contenzioso basato su eccezioni tecniche infondate; supporta le politiche di sicurezza stradale nelle smart city, poiché la certezza giuridica favorisce l’adozione di sistemi automatici per ridurre incidenti e comportamenti pericolosi.