Legal Appalti pubblici, Consiglio di Stato ribalta TAR sulla rettifica dell’offerta economica Laura Biarella 08 April 2026 Italia Appalti pubblici, il Consiglio di Stato (n. 2721/2026) ha accolto gli appelli proposti contro la sentenza del TAR Puglia n. 641/2025, ritenendo legittima la rettifica dell’offerta economica in una gara per un accordo quadro sulla cogenerazione da biogas. La decisione chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e ribadisce la natura programmatoria degli accordi quadro, con importanti ricadute per le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Appalto strategico per la transizione energetica La controversia afferisce a una gara bandita nel 2023 per il “Progetto Cogenerazione – Implementazione di sistemi di cogenerazione mediante biogas negli impianti di depurazione”, del valore massimo di 25,1 milioni di euro. L’appalto, strutturato quale accordo quadro di durata quadriennale, prevedeva forniture, servizi e lavori con costi della manodopera non ribassabili. Il TAR Puglia aveva annullato l’aggiudicazione, ritenendo illegittima la rettifica dell’offerta economica presentata da un concorrente, che aveva modificato il valore del costo della manodopera da € 27,23 a € 2.451.700,00. Il Consiglio di Stato ha invece ribaltato completamente la decisione. Quando è ammessa la rettifica dell’offerta economica La sentenza chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, che consente la rettifica di errori materiali “fino al giorno fissato per la loro apertura”. Il TAR aveva interpretato la norma in senso restrittivo, sostenendo che la rettifica non fosse più possibile dopo l’apertura delle offerte tecniche. Il Consiglio di Stato ha invece affermato che: “La facoltà accordata dal nuovo Codice deve essere interpretata nel senso di ritenere possibile la rettifica per ciascun tipo di offerta fino al momento in cui ciascuna di esse non viene aperta”. La rettifica dell’offerta economica è quindi legittima anche se le offerte tecniche sono già state aperte e valutate, a condizione che: l’offerta economica non sia ancora stata aperta; sia garantito l’anonimato; non vi sia modifica sostanziale dell’offerta; l’errore sia riconoscibile e la correzione non comporti una nuova offerta. Errore materiale o modifica sostanziale? Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l’indicazione del costo della manodopera pari a € 27,23 fosse un errore materiale evidente: “Non si può ragionevolmente sostenere che il grossolano errore non fosse ictu oculi rilevabile”. La rettifica non ha alterato il ribasso percentuale né la struttura dell’offerta, ma ha semplicemente riportato il costo complessivo della manodopera, già stimato dalla stazione appaltante. Inoltre, trattandosi di accordo quadro, il costo della manodopera ha natura approssimativa e programmatoria, come evidenziato dal Collegio: “È sufficiente l’indicazione di un costo approssimativo della manodopera, che verrà specificato nei contratti applicativi”. Accordo quadro, perché la natura programmatoria incide sulla valutazione Il Consiglio di Stato ha richiamato la definizione normativa di accordo quadro, evidenziando che: non determina obblighi immediati di esecuzione; stabilisce solo le condizioni dei futuri contratti applicativi; non consente una quantificazione ex ante precisa delle voci di costo. Questo elemento ha pesato nella valutazione dell’errore materiale, rendendo la rettifica ancora più compatibile con la struttura dell’appalto. Requisiti tecnici e avvalimento, respinte le contestazioni Il Collegio ha respinto anche le censure relative ai requisiti tecnico‑professionali, ritenendo idonei i contratti “full service” prodotti dall’ausiliaria per dimostrare l’esperienza nelle forniture: “I contratti full service comprendono pacificamente la fornitura di materiali”. La soglia richiesta dalla lex specialis risultava quindi superata. Valutazione dell’offerta tecnica, ampio margine alla Commissione Il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità del soccorso procedimentale attivato dalla stazione appaltante per chiarire alcuni dati tecnici, ribadendo che: il soccorso è ammesso quando non integra l’offerta; la Commissione gode di ampia discrezionalità tecnica; il giudice può intervenire solo in caso di manifesta illogicità. Impatto della decisione per PA e operatori La pronuncia rappresenta un precedente rilevante per le gare pubbliche, specie in settori complessi come energia, ambiente e infrastrutture. Punti chiave per le stazioni appaltanti La rettifica ex art. 101, c.4 è ammessa fino all’apertura della singola busta. L’errore materiale può essere corretto anche se richiede una minima attività interpretativa. Negli accordi quadro, i costi stimati non devono essere trattati come valori assoluti. Punti chiave per gli operatori economici È possibile correggere errori materiali senza rischiare l’esclusione. È fondamentale indicare chiaramente CCNL applicato e struttura dei costi. L’avvalimento può coprire anche requisiti complessi, inclusi contratti misti. Conclusione Il Consiglio di Stato ha quindi riformato integralmente la sentenza del TAR Puglia, confermando l’aggiudicazione e compensando le spese. La decisione rafforza un approccio meno formalistico e più sostanziale nelle gare pubbliche, in linea con la filosofia del nuovo Codice dei contratti. LEGGI ANCHE Affidamento diretto e rotazione, timing del ricorso