Assicurazione auto, cosa cambia con il nuovo Regolamento IVASS 56/2025 su certificato e CID

Assicurazione auto, cosa cambia con il nuovo Regolamento IVASS 56/2025 su certificato e CID

Assicurazione auto, dall’8 aprile è operativo in Italia il Regolamento IVASS n. 56/2025, il provvedimento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che riscrive le regole sul certificato di assicurazione per veicoli a motore e natanti e sul modulo di constatazione amichevole di incidente (CID). Il testo abroga il vecchio Regolamento ISVAP n. 13/2008 e proietta il settore assicurativo italiano verso la piena digitalizzazione dei documenti di polizza.

Perché nasce il Regolamento 56/2025

L’assicurazione obbligatoria RC auto è uno dei documenti con cui ogni automobilista italiano convive quotidianamente.

Eppure la normativa di riferimento era ferma al 2008, in un’epoca in cui smartphone e firma digitale erano ancora concetti futuristici per il grande pubblico. In diciassette anni il quadro tecnologico e legislativo è radicalmente mutato: il Regolamento eIDAS dell’Unione europea (n. 910/2014, aggiornato dal Regolamento n. 1183/2024), il Codice dell’Amministrazione Digitale e le direttive sul mercato unico delle assicurazioni avevano già reso obsoleto l’impianto previgente.

Il Regolamento 56/2025 origina dunque come update necessario: semplificare per gli assicurati, modernizzare per le imprese, uniformare l’Italia agli standard europei.

Ambito di applicazione

Il provvedimento si applica a tutte le imprese di assicurazione autorizzate in Italia per l’RC auto (ramo 10, esclusa responsabilità del vettore) e per la responsabilità civile dei natanti (ramo 12), incluse le società con sede in altri Paesi dello Spazio Economico Europeo che operano in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi.

In pratica tutte le compagnie che vendono polizze auto e moto in Italia devono adeguarsi.

Certificato di assicurazione, digitale o cartaceo lo sceglie il contraente

La principale innovazione per gli automobilisti riguarda le modalità di rilascio del certificato di assicurazione.

L’articolo 9 del Regolamento stabilisce che la compagnia deve rilasciare il certificato contestualmente al pagamento del premio (o entro 5 giorni), ma ora il contraente sceglie liberamente se riceverlo su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, quindi in formato digitale, scaricabile e conservabile.

L’opzione non risulta definitiva, bensì può essere modificata in qualsiasi momento, e l’impresa è tenuta a conservarne traccia.

La previsione elimina di fatto l’obbligo implicito di gestire un documento fisico, aprendo la strada alla completa dematerializzazione del certificato per chi lo desidera.

Tra le informazioni obbligatorie (art. 6):

  • Denominazione, sede e numero iscrizione IVASS dell’impresa assicuratrice
  • Nome, domicilio o sede del contraente
  • Tipo di veicolo e dati di targa (o telaio/motore se targa non prevista)
  • Periodo di assicurazione coperto dal premio pagato
  • Numero del contratto di assicurazione
  • Firma del legale rappresentante o intermediario autorizzato (sez. A RUI)
  • Per le imprese in libera prestazione di servizi: dati del rappresentante per i sinistri

CID digitale, app obbligatoria per tutti

La novità più rilevante e attesa per gli automobilisti italiani è contenuta nell’articolo 14: tutte le compagnie assicurative devono mettere a disposizione dei propri clienti un’applicazione informatica, funzionante anche su devices e accessibile via web, per compilare il modulo CID (Constatazione Amichevole di Incidente) e trasmetterlo telematicamente.

Addio alla compilazione cartacea sul cofano in ipotesi di tamponamento: il modulo di denuncia di sinistro potrà essere redatto direttamente dallo smartphone, sottoscritto con firma elettronica avanzata e inviato alla compagnia in tempo reale.

Il conducente o il proprietario del veicolo conserva la scelta tra la versione cartacea e quella informatica.

Si vieta esplicitamente alle imprese di usare l’adesione al servizio di CID digitale quale pretesto per inviare materiale promozionale o comunicazioni commerciali.

Cosa deve garantire l’app della compagnia:

  • Accessibilità via web e su dispositivi mobili (smartphone e tablet)
  • Firma con requisiti non inferiori alla firma elettronica avanzata (standard eIDAS)
  • Possibilità per le imprese di avvalersi di prestatori di servizi fiduciari qualificati
  • Rilascio di copia della denuncia su supporto durevole per contraente e assicurato
  • Divieto di utilizzo dell’adesione al servizio per finalità promozionali o pubblicitarie

Veicoli speciali, regole taylor made

Il Regolamento dedica attenzione specifica a categorie di veicoli che seguono logiche assicurative particolari.

Per i veicoli:

  • che circolano a scopo di prova tecnica o di vendita (con targa di prova), il certificato indica i dati della targa di prova e copre un periodo non superiore alla validità dell’autorizzazione;
  • con targa provvisoria, il periodo di copertura non può eccedere la validità del foglio di via;
  • importati/esportati tra Stati membri UE, la copertura massima è di trenta giorni.

veicoli con rimorchio mantengono l’obbligo di certificati distinti per motrice e rimorchio.

Sinistri con veicoli esteri, moduli equiparati

L’articolo 12 risolve una questione pratica frequente per chi circola o viene coinvolto in sinistri con vetture straniere.

Nel caso di sinistro che coinvolga veicoli immatricolati in altri Stati (UE, SEE o terzi) che circolano temporaneamente in Italia, l’obbligo di denuncia può essere assolto anche usando il modulo CID rilasciato da una compagnia estera, a condizione che sia conforme al modello standard italiano.

Ciò allinea l’Italia alla prassi europea e semplifica la gestione di sinistri transfrontalieri.

Duplicati del certificato, chi paga e quando

L’articolo 10 regola il rilascio di duplicati del certificato assicurativo.

In ipotesi di deterioramento, furto, smarrimento o distruzione, l’impresa rilascia il duplicato a spese del contraente.

Fa eccezione il mancato recapito postale per le polizze vendute a distanza: in quel caso il duplicato è a carico della compagnia.

Sul documento duplicato deve comparire in modo ben evidente la dicitura “DUPLICATO”, e l’emissione deve essere registrata dall’impresa.

Quando entrano in vigore le singole disposizioni

Il Regolamento è entrato in vigore l’8 aprile, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e tutte le disposizioni su certificato, coassicurazione, duplicati e CID cartaceo sono immediatamente applicabili.

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore le compagnie assicurative devono rendere disponibile ai propri clienti l’applicazione informatica per la compilazione e trasmissione telematica del CID digitale (art. 14).

Contestualmente all’entrata in vigore è abrogato il Regolamento ISVAP n. 13/2008, che disciplinava la materia dal vecchio impianto analogico.

Cosa cambia per l’automobilista

Per chi guida un’auto o una moto in Italia, le implicazioni pratiche del Regolamento n. 56/2025 sono chiare e positive.

Il certificato RC auto può ora essere conservato sul proprio smartphone o tablet in formato digitale, senza più la necessità di tenere il foglio cartaceo nell’auto.

In ipotesi di sinistro, l’intera procedura di denuncia potrà avvenire via app, con sottoscrizione digitale e trasmissione immediata alla propria compagnia.

Restano invariati gli obblighi di esibizione dei documenti alle forze dell’ordine.