Valutazione dei segretari comunali, il Sindaco non può ignorare l’OIV

Valutazione dei segretari comunali, il Sindaco non può ignorare l’OIV

Valutazione dei Segretari Comunali, l’Ordinanza n. 6109/2026 della Cassazione richiama il ruolo imprescindibile dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

Contestata la valutazione delle performance

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 6109 del 17 marzo 2026, ha accolto il ricorso del segretario comunale di un Comune, annullando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando per un nuovo esame.

Il ricorrente aveva impugnato la valutazione delle performance per gli anni 2018 e 2019, sostenendo che il giudizio espresso dal Sindaco fosse:

  • arbitrario,
  • privo di parametri misurabili,
  • formulato da un organo politico non dotato di competenze tecniche adeguate.

Nel documento si legge che la valutazione era stata “sganciata da qualsiasi parametro di misurabilità” e proveniente da un soggetto “privo di formazione giuridico amministrativa”.

Ruolo dell’OIV ignorato dalla Corte d’Appello

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: la Corte territoriale non aveva considerato il ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), organo tecnico previsto dal D.Lgs. 150/2009.

La Suprema Corte sottolinea che: “La Corte territoriale ha del tutto pretermesso le valutazioni dell’OIV e ha limitato il proprio giudizio alla discrezionalità del Sindaco”.

E ancora: “La statuizione […] che s’incentra solo sulla valutazione del Sindaco è monca ed in contrasto con le disposizioni di legge e regolamentari”.

Per la Cassazione la valutazione del segretario comunale non può essere un atto politico puro, bensì deve integrarsi con i pareri tecnici dell’OIV, responsabile della correttezza dei processi di misurazione e valutazione.

Cosa dice la normativa, separazione tra politica e tecnica

La Corte richiama un quadro normativo preciso:

  • Art. 99 TUEL: il segretario dipende funzionalmente dal Sindaco, ma la valutazione deve rispettare criteri oggettivi.
  • D.Lgs. n. 150/2009: l’OIV garantisce la correttezza dei processi valutativi.
  • CCNL Segretari comunali (art. 42): l’indennità di risultato non è automatica e richiede obiettivi chiari e valutazioni tecniche.

Il regolamento comunale, citato nell’ordinanza, prevede che l’OIV: “dà corso alla valutazione del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati […] e valuta la performance individuale e organizzativa”.

Il Sindaco può valutare il segretario, ma non può prescindere dal supporto tecnico dell’OIV.

Perché la decisione è rilevante per gli enti locali

La pronuncia ha un impatto diretto su tutti i Comuni italiani:

  • ribadisce la centralità dell’OIV nei processi di valutazione;
  • limita la discrezionalità politica nella valutazione dei segretari comunali;
  • rafforza la tutela della professionalità tecnica e dell’imparzialità amministrativa;
  • richiama gli enti a una corretta applicazione dei sistemi di performance.

La Cassazione richiama infatti la necessità di evitare “giudizi incoerenti con i parametri di misurabilità ed i riscontri oggettivi”.

Rinvio alla Corte d’Appello

La Corte:

  • accoglie il primo motivo di ricorso,
  • assorbe gli altri,
  • cassa la sentenza impugnata,
  • rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Il nuovo giudizio dovrà verificare se e come l’OIV abbia partecipato alla valutazione e se il Sindaco abbia rispettato i criteri tecnici previsti dalla normativa.

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