Legal Appalti pubblici, no alla rinegoziazione dei prezzi Laura Biarella 14 April 2026 Italia Niente rinegoziazione dei prezzi negli appalti pubblici. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7994/2026, ribadisce un principio fondamentale degli appalti pubblici: la Pubblica Amministrazione non può rinegoziare elementi essenziali del contratto in fase esecutiva, nemmeno per far fronte a sopravvenienze o squilibri economici. Confermata la nullità dell’aumento del prezzo dei pasti riconosciuto a un appaltatore di servizi mensa ospedalieri in Abruzzo. La decisione ha impatto diretto su ASL, Comuni e stazioni appaltanti di tutta Italia. Dal calo dei pasti alla richiesta di aumento del prezzo La gara del 1997 prevedeva un servizio mensa per 700/800 posti letto, ma in fase esecutiva i pasti effettivi scesero a 460/470, con un forte squilibrio economico per l’appaltatore. Come riportato nell’ordinanza: “il numero dei pasti si era ridotto a 460/470, verificandosi un decremento di fatturato […] con un aumento dei costi fissi”. La ASL riconobbe un aumento del prezzo per pasto tramite delibera n. 41/2000, poi confermato nel rinnovo contrattuale del 2000. Nel 2001, però, la stessa ASL annullò in autotutela l’aumento, ripristinando il prezzo originario. Si può rinegoziare un appalto dopo la gara? La risposta della Cassazione è netta: no, se la modifica riguarda elementi essenziali come il prezzo. La Corte richiama la giurisprudenza UE (Pressetext, Finn Frogne, T‑Systems) e ribadisce che: “le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità costituiscono una nuova aggiudicazione […] quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale”. E aggiunge: “la rinegoziazione del prezzo in aumento […] era avvenuta in violazione di norme imperative, determinando la nullità del rinnovo contrattuale”. Perché l’aumento è nullo? La Cassazione conferma la linea del Tribunale e della Corte d’Appello dell’Aquila: la PA non aveva il potere di modificare il prezzo fissato in gara; la rinegoziazione avrebbe alterato la par condicio tra gli operatori; la modifica costituiva una nuova aggiudicazione mascherata. La delibera di aumento è quindi nulla per difetto assoluto di potere. Niente arricchimento senza causa La società appaltatrice aveva chiesto, in subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Cassazione respinge: “Poiché il Tribunale aveva ritenuto esistente il contratto, non poteva darsi luogo all’azione di ingiustificato arricchimento”. Implicazioni per ASL, Comuni e stazioni appaltanti La decisione è destinata a incidere su tutta la PA italiana, in particolare: ASL e ospedali che gestiscono appalti di servizi essenziali (mensa, pulizie, logistica). Comuni e Province che rinnovano contratti di manutenzione, trasporto scolastico, rifiuti. Centrali di committenza che devono vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti. Cosa cambia in concreto Non è possibile aumentare o modificare il prezzo per sopravvenienze senza una nuova gara. Le clausole di rinnovo non autorizzano rinegoziazioni economiche. Le transazioni non possono sanare modifiche sostanziali del contratto. Le PA devono attivare strumenti alternativi: risoluzione, autotutela, nuova gara. Conclusione L’Ordinanza n. 7994/2026 della Cassazione rafforza un principio fondamentale: la trasparenza e la concorrenza prevalgono su ogni esigenza di riequilibrio economico in corso d’opera. Una decisione che richiama tutte le amministrazioni italiane alla massima attenzione nella governance degli appalti pubblici.