Decreto Sicurezza, il Governo vara subito il correttivo sull’articolo 30 bis. Entrambi i testi in G.U. e vigenti dal 25 aprile

Decreto Sicurezza, il Governo vara subito il correttivo sull’articolo 30 bis. Entrambi i testi in G.U. e vigenti dal 25 aprile

Decreto Sicurezza, nella mattinata del 24 aprile via libera finale di Montecitorio alla conversione in legge con 162 voti favorevoli. Subito dopo, il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge correttivo sui rimpatri volontari assistiti, modificando l’articolo 30 bis contestato da opposizioni e Quirinale. Pubblicati nella stessa giornata entrambi i provvedimenti.

Via libera definitivo della Camera al decreto Sicurezza

L’Aula della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto Sicurezza, chiudendo una lunga e complessa maratona parlamentare alla vigilia della scadenza del provvedimento.

Il testo ha ottenuto 162 voti favorevoli, 102 contrari e un’astensione, confermando integralmente il testo già approvato dal Senato e blindato dal Governo con il ricorso alla fiducia.

La discussione in Aula è stata caratterizzata da una seduta fiume durata due notti e un giorno, con oltre cento interventi, molti dei quali da parte delle opposizioni, che hanno duramente contestato sia il metodo, ovvero tempi ristrettissimi d’esame in Commissione e in Assemblea, sia il merito di alcune norme considerate particolarmente controverse.

Nella stessa giornata la legge 24 aprile 2026, n. 54, che reca “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, è stata pubblicata nella G.U, Serie Generale n. 95.

Il provvedimento è in vigore dal 25 aprile 2026.

Cosa prevede il decreto Sicurezza

Il decreto-legge, composto da 39 articoli, e convertito in legge n. 54/2026, interviene su più fronti legati a sicurezza pubblica, ordine pubblico e immigrazione.

Si introducono inasprimenti delle pene per alcuni reati, si rafforzano le misure di controllo delle manifestazioni pubbliche e si introducono nuove fattispecie penali, quali il reato di “porto ingiustificato di coltelli”, oltre a strumenti di prevenzione come il cosiddetto “fermo preventivo”.

Secondo l’impianto del Governo, il provvedimento punta a rendere più efficaci l’azione delle forze dell’ordine e gli strumenti dell’autorità giudiziaria, rafforzando il presidio di sicurezza nei territori e affrontando, in parallelo, alcuni aspetti della gestione dei flussi migratori.

L’articolo 30 bis e le polemiche sui rimpatri volontari assistiti

Il punto più contestato del decreto è stato l’articolo 30 bis, introdotto durante l’esame parlamentare, che disciplina i programmi di rimpatrio volontario assistito (RVA).

La norma prevedeva un compenso di circa 615 euro per l’assistenza prestata da un avvocato allo straniero che aderisce al programma, stabilendo inizialmente il pagamento solo in caso di effettiva partenza del migrante.

Su questa disposizione si sono concentrate le critiche delle opposizioni, dell’avvocatura e, secondo quanto emerso, anche rilievi tecnici del Quirinale, legati al possibile contrasto col diritto alla difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione.

Il Consiglio dei ministri approva il decreto correttivo

A meno di un’ora dal voto finale di Montecitorio, il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi sotto la presidenza del vicepremier Antonio Tajani, ha approvato un decreto-legge correttivo intitolato “Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti”.

Il provvedimento (decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti”, G.U. Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2026, con entrata in vigore dal 25 aprile 2026), modifica profondamente l’articolo 30 bis convertito in legge. In particolare:

  • non è più previsto che l’assistenza al rimpatrio sia svolta esclusivamente da un avvocato;
  • il compenso non è più legato alla partenza effettiva del migrante, bensì alla conclusione del procedimento amministrativo;
  • vengono eliminati i riferimenti al Consiglio Nazionale Forense, che nel testo originario era indicato come soggetto collaboratore e responsabile della ripartizione dei compensi.

Sarà un successivo decreto del Ministero dell’Interno a definire i criteri per individuare i soggetti abilitati all’assistenza e le modalità di corresponsione dei compensi.

Pubblicazione in G.U. e vigore dal 25 aprile

Ambedue i provvedimenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale nella serata del 24 aprile e sono vigenti dal 25 aprile 2026.

La scelta di intervenire immediatamente con un nuovo decreto-legge conferma la volontà dell’esecutivo di salvaguardare l’impianto complessivo del decreto Sicurezza, correggendo al contempo i profili più delicati emersi durante l’iter parlamentare.