Enforcement Legal Ferie non godute, stop alla monetizzazione, quando il militare perde il diritto Laura Biarella 06 May 2026 Italia News&Trend Ferie non godute, nessuna monetizzazione se il militare rifiuta la conversione in licenza di convalescenza: la nuova sentenza del Consiglio di Stato Consiglio di Stato, “Il mancato godimento è frutto di una scelta libera e consapevole” Il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 2908 del 12 aprile 2026, ha confermato un principio destinato a incidere in modo significativo sulla gestione delle ferie nel comparto sicurezza: non spetta alcuna indennità sostitutiva se il lavoratore, pur potendo, sceglie volontariamente di non convertire la licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza prima dell’aspettativa per infermità. La decisione riguarda un militare della Guardia di Finanza che, al momento del collocamento in quiescenza, aveva accumulato 57 giorni di ferie non godute (18 del 2019 e 39 del 2020). L’Amministrazione aveva negato la monetizzazione, sostenendo che la mancata fruizione fosse imputabile a una scelta personale. Palazzo Spada ha confermato il diniego. Ferie residue, malattia e scelta di non convertire la licenza Dalla sentenza emerge che il militare: – era prossimo al pensionamento per limiti di età (9 gennaio 2021); – era stato invitato dall’Amministrazione a programmare le ferie residue; – era poi stato riconosciuto in malattia con prognosi inabilitante; – aveva chiesto l’aspettativa per infermità dichiarando espressamente di non voler convertire le ferie in licenza straordinaria di convalescenza. Il Consiglio di Stato sottolinea questo passaggio chiave, riportando che l’interessato aveva dichiarato espressamente di non desiderare la conversione della licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza. Niente indennità se la mancata fruizione dipende dal lavoratore La Sezione II richiama il quadro costituzionale e sovranazionale sul diritto alle ferie, ribadendo che: – le ferie sono irrinunciabili (art. 36 Cost.); – la monetizzazione è ammessa solo quando il mancato godimento non è imputabile al lavoratore; – la normativa UE vieta la perdita delle ferie solo se il lavoratore non è stato messo in condizione di fruirne. Nel caso concreto, però, la scelta del militare è stata determinante: “Il mancato godimento delle ferie è dunque ascrivibile a una scelta libera e consapevole dell’interessato, e non all’amministrazione ovvero ad altre cause a lui non imputabili”. Di conseguenza, nessun diritto all’indennità sostitutiva. La cornice normativa, art. 905 c.m. e circolare GdF 25800/2014 La decisione chiarisce anche l’interpretazione dell’art. 905, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, secondo cui in caso di malattia, prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. La Guardia di Finanza, con la circolare n. 25800/2014, ha stabilito che la conversione delle ferie in licenza straordinaria è una facoltà, non un obbligo. Il militare può scegliere tra: – convertire le ferie in licenza straordinaria di convalescenza (prolungando il periodo massimo di aspettativa); – non convertire, mantenendo la possibilità di fruirne dopo la malattia. Nel caso esaminato, la scelta di non convertire ha reso imputabile al lavoratore la mancata fruizione. Implicazioni per il pubblico impiego e il comparto sicurezza La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza che esclude automatismi nella monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, confermando che: – l’indennità sostitutiva è eccezionale; – spetta solo quando il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà; – la responsabilità della mancata fruizione deve essere valutata caso per caso. Per il personale delle Forze armate e di polizia, la decisione ribadisce l’importanza di: – programmare tempestivamente le ferie residue; – valutare attentamente la scelta di convertire o meno la licenza ordinaria in licenza straordinaria di convalescenza. Conclusione Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (3.000 euro), confermando che la monetizzazione delle ferie non è un diritto automatico e che la volontà del lavoratore può essere decisiva nel negare l’indennità.