Misc Revoca dell’incarico nelle PA, quando i “mutamenti organizzativi” sono sufficienti Laura Biarella 07 May 2026 Revoca dell’incarico nelle P.A.: per la Suprema Corte non serve un atto di macro-organizzazione, basta una motivazione adeguata e coerente con le esigenze dell’ente. Revoca anticipata dell’incarico in un piccolo Comune Un dipendente di un Comune, inquadrato in categoria D come specialista in attività amministrative, aveva impugnato la revoca anticipata della propria posizione organizzativa (“Responsabile del settore/area Affari Generali”), disposta con decreto sindacale. Il Tribunale aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo che non vi fossero veri “mutamenti organizzativi” tali da giustificare la revoca. La Corte d’Appello, invece, aveva ribaltato la decisione, riconoscendo la legittimità della scelta dell’ente. Il dipendente ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Cassazione, ricorso inammissibile La Suprema Corte (Sez. Lavoro) dichiara il ricorso inammissibile, confermando la lettura della Corte d’Appello e chiarendo un punto cruciale per tutte le amministrazioni locali: I mutamenti organizzativi che giustificano la revoca di una posizione organizzativa non devono necessariamente derivare da un atto di macro-organizzazione. Ciò che conta è che siano adeguatamente motivati e attinenti al settore interessato. Perché la revoca è stata ritenuta legittima La Cassazione ritiene corretta la valutazione della Corte d’Appello, che aveva individuato due elementi oggettivi di mutamento organizzativo: 1. Il segretario comunale diventa “a tempo pieno” Dal 1° settembre 2011 il segretario comunale non era più condiviso con un altro ente, ma operava stabilmente nel Comune interessato. Questo fatto, secondo i giudici, incide profondamente sull’assetto organizzativo, rendendo possibile una diversa distribuzione delle responsabilità. 2. Il dipendente era impegnato per 18 ore settimanali nel Piano Sociale di Zona La riduzione del tempo disponibile per il Comune rendeva incompatibile la gestione di una posizione organizzativa ad alta complessità. La Corte sottolinea inoltre che, nei piccoli Comuni, anche variazioni limitate nell’impiego del personale possono costituire mutamenti organizzativi rilevanti. Principio ribadito dalla Cassazione La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. 21482/2020; 2972/2017; 22296/2022): – la revoca anticipata di un incarico dirigenziale o di posizione organizzativa è possibile – se adeguatamente motivata, – per esigenze riorganizzative, – senza necessità di un formale atto di macro-organizzazione. Il controllo della Cassazione si ferma alla verifica della correttezza giuridica: la valutazione di merito della Corte d’Appello non è sindacabile. Conseguenze economiche Il ricorrente è condannato: – al pagamento di € 3.500 per compensi, – € 200 per esborsi, – oltre accessori e spese generali del 15%, – e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Perché questa ordinanza è importante per gli enti locali L’ordinanza n. 11096/2026 offre un chiarimento operativo rilevante per sindaci, segretari comunali e responsabili del personale: – non serve un nuovo organigramma per revocare una posizione organizzativa; – basta una motivazione concreta, legata a esigenze reali dell’ente; – nei piccoli Comuni, anche variazioni minime possono incidere sull’assetto organizzativo; – la Cassazione non entra nel merito delle scelte organizzative, se adeguatamente motivate.