Enforcement Legal Smart Road DASPO urbano, niente condanna se manca il concreto pericolo per la sicurezza Laura Biarella 30 July 2026 Italia Daspo, la III Sezione Penale annulla senza rinvio la condanna per violazione del divieto di accesso ex art. 10, comma 2, d.l. 14/2017: il “decoro urbano” non basta, serve un pericolo concreto di commissione di reati legato alla condotta, non alla sola reiterazione della presenza in un’area pubblica. Vendita ambulante e divieto di accesso violato La vicenda riguarda un venditore ambulante colpito da un provvedimento del Questore che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 (conv. l. n. 48/2017), gli aveva vietato per dodici mesi l’accesso ad alcune aree urbane, tra cui una piazza cittadina. Sorpreso all’interno di quell’area mentre vendeva calamite, l’uomo era stato condannato sia in primo grado sia in appello per la violazione del divieto. La Cassazione, con la sentenza depositata il 29 luglio 2026, ha annullato senza rinvio entrambe le pronunce di merito, dichiarando che il fatto non sussiste. Due presupposti per il divieto di accesso L’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14/2017 punisce la violazione dei divieti di accesso disposti dal Questore contro chi, reiteratamente, tenga le condotte indicate dall’art. 9 dello stesso decreto (comportamenti che ostacolano la fruizione di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali o aree pubbliche). Per l’emissione del divieto, però, non basta accertare la reiterazione: la norma richiede anche un secondo presupposto autonomo, il “pericolo per la sicurezza”, che il Questore deve motivare specificamente nel provvedimento. Interpretazione costituzionalmente orientata dopo la sentenza n. 47/2024 La Cassazione ricostruisce il perimetro applicativo della norma richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2024, che aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sull’art. 10, ma “nei sensi di cui in motivazione”. La Consulta aveva chiarito che il termine “sicurezza” nel contesto della norma va inteso in senso rigoroso: non il generico “decoro urbano” richiamato dalla definizione di “sicurezza urbana” contenuta nell’art. 4 dello stesso decreto, ma la garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le proprie attività lecite al riparo da condotte criminose. Non è sufficiente, cioè, che la presenza di un soggetto risulti “non consona al decoro” di un’area: occorre che la condotta sia concretamente associata a un pericolo di commissione di reati. La Consulta aveva inoltre precisato che il pericolo deve emergere dalla condotta tenuta, e non dalla sola personalità dell’agente desunta ad esempio dai precedenti penali: per attivare la misura più incisiva del divieto di accesso, il comportamento deve risultare concretamente indicativo di un pericolo per chi frequenta l’area, ad esempio per atteggiamenti aggressivi o minacciosi. Perché la condanna è stata annullata Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano fondato la legittimità del provvedimento questorile sulla mera reiterazione della presenza dell’imputato in piazza per vendere calamite, qualificando tale condotta come lesiva del “decoro urbano” e degli spazi pubblici. Per la Cassazione, questo ragionamento utilizza impropriamente lo stesso elemento (la presenza reiterata) sia per il primo sia per il secondo presupposto della norma, in assenza di qualsiasi indicazione di una prognosi di commissione di reati. Nessun elemento agli atti, né condotte moleste, né richieste minacciose, né altro, risultava idoneo a integrare un “pericolo per la sicurezza” nel senso ristretto tracciato dalla Consulta. Da qui l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Conseguenze pratiche per i provvedimenti del Questore La pronuncia conferma un orientamento già consolidato secondo cui il giudice penale, chiamato a valutare la violazione di un divieto di accesso, deve sempre verificare la motivazione del provvedimento questorile sulla sussistenza autonoma del pericolo per la sicurezza, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa né appiattirsi su un concetto ampio di decoro urbano. Per le amministrazioni e per i difensori, la sentenza segna un punto fermo: i provvedimenti che si limitano a richiamare il degrado o l’impatto estetico di una presenza reiterata, senza indicare elementi concreti di pericolosità collegati alla condotta, rischiano l’annullamento in sede penale. LEGGI ANCHE AI per la polizia, Garante chiede più garanzie su dati biometrici, sperimentazioni e banche dati