Pubblicata in G.U. la riforma al C.d.S., sanzioni lievitate per eccesso di velocità e uso di devices

Pubblicata in G.U. la riforma al C.d.S., sanzioni lievitate per eccesso di velocità e uso di devices

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La riforma al C.d.S. pubblicata sulla G.U. del 29 novembre, novella talune disposizioni del Codice della strada per inasprire il quadro sanzionatorio dell’eccesso di velocità e dell’utilizzo di devices al volante.

La legge 25 novembre 2024, n. 177, che reca “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, è stata pubblicata nella G.U., Serie Generale, n.280 del 29-11-2024, con entrata in vigore al 14 dicembre 2024.

Le disposizioni novellate dal comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 177 sono quelle previste agli articoli:

  • 142, comma 8, attinente a chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità;
  • 173, comma 3-bis, per chi utilizza durante la marcia gli apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero fa uso di cuffie sonore.

La Relazione illustrativa riconduce l’inasprimento delle sanzioni all’esito del confronto avuto sul punto, in Conferenza Unificata, con l’ANCI, e dove si è evidenziato come la guida distratta risulti la prima causa di incidentalità stradale.

Al contempo, le forze dell’ordine riferiscono che il principale problema è l’impiego del cellulare e di ulteriori devices durante la guida.

In ragione di detto inasprimento la fattispecie dell’articolo 173 è stata espunta dall’elenco di quelle verso cui opera la sospensione breve.

Risultano interessati dalla novella di cui alla legge n. 177/2024:

  • l’articolo 142, comma 8, che commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro a chiunque oltrepassi di più di 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. A tale comma viene aggiunto, infine, un nuovo periodo secondo cui, ove la violazione sia compiuta all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco cronologico di un anno, la sanzione amministrativa pecuniaria viene innalzata a euro fra 220 e 880 e opera la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.  I lavori parlamentari rammentano che detta sanzione si aggiunge alla sospensione breve contemplata per la violazione di velocità tra 20 e 40 km/h (comma 1, articolo 4 della riforma) evidenziando che si tratta di un incremento razionale a sistema, poiché nella normativa già vigente, per la violazione dei limiti di oltre 40 km/h bensì di non oltre 60 km/h, opera una sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro, che risulta in ogni caso più elevata anche di quella raddoppiata, da 220 a 880 euro, già prevista per l’intervallo 10-40 in ambito urbano e in ipotesi di recidiva nell’arco dell’anno;
  • l’articolo 173, comma 3bis, che già punisce chi utilizzi durante la marcia apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, ovvero l’utilizzo di cuffie sonore, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 165 a 660 euro, cui si affianca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi se il medesimo soggetto ponga in essere un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. All’esito della novella, all’accertamento di tale violazione consegue sia l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, i cui valori limite vengono elevati rispettivamente a 250 e 1000 euro, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi. Viene prevista la sospensione ordinaria a prescindere dalla recidiva nel biennio. Tale novella pone la questione della conciliazione tra la sospensione ordinaria e quella breve: ove un conducente che abbia già meno di 20 punti sia sanzionato per utilizzo di devices, potrebbe vedersi applicate ambedue le sospensioni (breve e ordinaria), mentre quella ordinaria prima della novella in disamina gli sarebbe stata applicata solo in ipotesi di ulteriore violazione. Ove lo stesso individuo ponga in essere un’ulteriore violazione durante un biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida aggravata (da 1 a 3 mesi) si affianca pure la sanzione amministrativa pecuniaria aggravata (da 350 a 1400 euro);
  • la tabella dei punteggi previsti all’articolo 126-bis, contenente l’indicazione dei punti da sottrarre alla patente di guida per singola norma violata, stabilendo la sottrazione, al posto dei 5 punti previsti in via generica per la violazione dell’articolo 173, commi 3 e 3-bis, di: 8 punti per la violazione dell’articolo 173, comma 3 (guida senza l’uso di lenti o apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente); 5 punti per la violazione dell’articolo 173, comma 3-bis, primo periodo (uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di cuffie sonore); 10 punti per la violazione dell’articolo 173, comma 3-bis, secondo periodo (commissione nel corso di un biennio di un’ulteriore violazione rispetto a quella di cui al primo periodo).

Laura Biarella