Legal Attuazione dell’art. 46 Cost., al via la democrazia economica Giuseppe Vecchio 26 May 2025 Italia Focus sull’articolo 46 della Costituzione. Il 14 maggio scorso è stato approvato, in via definitiva al Senato della Repubblica, il disegno di legge di iniziativa popolare A.S. n. 1407. Reca “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese” (non ancora pubblicato in G.U.) e, attuando l’articolo 46 Cost., propone una possibile evoluzione sostanziale del “capitalismo italiano”. Il modello industriale italiano e la svolta partecipativa del DDL n. 1407 Il modello industriale italiano, storicamente derivato da quello fordista, ha per lungo tempo relegato il lavoratore al ruolo di “costo da contenere”, piuttosto che di risorsa strategica da valorizzare. Questa impostazione ha prodotto un sistema produttivo verticalizzato, in cui le decisioni sono concentrate nella direzione d’impresa, mentre i lavoratori sono stati esclusi dai processi decisionali. Oggi, tuttavia, si apre uno scenario inedito: l’approvazione del disegno di legge A.S. n. 1407, in via definitiva al Senato della Repubblica, propone una possibile evoluzione sostanziale del “capitalismo italiano”. L’obiettivo è orientare il sistema produttivo verso forme concrete di partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili d’impresa, in attuazione del principio costituzionale previsto dall’articolo 46 della Costituzione. Un’attesa lunga 76 anni: l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione Tale norma, sin dal 1948, stabilisce che: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.” Per decenni questa disposizione è rimasta inattuata e priva di un riferimento legislativo organico. Il DDL n. 1407 rappresenta un tentativo serio e sistematico di realizzarne i contenuti attraverso strumenti volontari, premiali e sostenibili. L’articolo 1 del disegno di legge ne chiarisce immediatamente la portata: “La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione.” Il disegno di legge definisce con precisione le quattro tipologie di partecipazione: Partecipazione gestionale: consiste nella pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso la presenza nei consigli di amministrazione o di sorveglianza, oppure tramite altri organi aziendali collegiali. Partecipazione economica e finanziaria: comprende la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche mediante forme di compartecipazione al capitale sociale, tra cui l’azionariato diffuso. Partecipazione organizzativa: si riferisce al coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni operative che riguardano l’organizzazione e le diverse fasi della produzione. Partecipazione consultiva: implica l’espressione di pareri, proposte e osservazioni sui processi decisionali aziendali, attraverso organismi rappresentativi o strutture di confronto. Gli organi societari e il ruolo dei lavoratori Il DDL prevede inoltre specifiche modalità di coinvolgimento dei lavoratori all’interno degli organi di governance aziendale, in coerenza con quanto previsto dal codice civile: Nelle imprese che adottano il sistema dualistico di amministrazione (ai sensi degli articoli 2409-octies e seguenti c.c.), è possibile prevedere, mediante statuto e in base a quanto stabilito dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza. Nelle società che non adottano il sistema dualistico, lo statuto può prevedere, sempre se disciplinato dai contratti collettivi, la presenza di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies c.c.). Gli amministratori rappresentanti sono designati dai lavoratori, secondo procedure definite contrattualmente. Le commissioni paritetiche e la consultazione preventiva Un’altra novità rilevante riguarda la possibilità per le aziende di istituire commissioni paritetiche, composte in egual numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, con compiti propositivi e consultivi. Tali organismi possono formulare proposte di innovazione dei prodotti, dei servizi, dei processi produttivi e dell’organizzazione del lavoro. In tema di consultazione, il disegno di legge riconosce che, salvo quanto già previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 25/2007, art. 2, co. 1, lett. g), le commissioni paritetiche possano costituire sede di confronto preventivo sulle scelte aziendali, anche con il coinvolgimento delle RSU, RSA o rappresentanti dei lavoratori, e – in mancanza – con le strutture territoriali degli enti bilaterali. I contratti collettivi avranno il compito di definire la composizione, le modalità, i tempi e i contenuti della partecipazione consultiva. In caso di argomenti negoziali, le commissioni potranno anche fornire documentazione utile al tavolo contrattuale, favorendo una contrattazione più informata e consapevole. Dalla partecipazione agli utili alla codecisione Il disegno di legge adotta un approccio volontario e premiale, non impositivo. In particolare, introduce una serie di incentivi fiscali temporanei per favorire la partecipazione agli utili d’impresa: L’importo massimo di utili detassabili passa da 3.000 a 5.000 euro annui, se regolati da contratti aziendali o territoriali; L’aliquota dell’imposta sostitutiva si riduce dal 10% al 5% per il solo anno 2025, rimanendo al 5% fino al 2027. Un confronto col modello tedesco Il riferimento più esplicito e positivo è il modello tedesco della Mitbestimmung, introdotto dalla legge del 1976. Esso consente ai lavoratori delle imprese con più di 2.000 dipendenti di nominare fino al 50% dei membri del consiglio di sorveglianza, partecipando attivamente alle decisioni strategiche. Tale esperienza ha prodotto risultati in termini di produttività, innovazione, coesione sociale e riduzione del conflitto industriale. Verso un liberismo economico inclusivo e costituzionalmente orientato Il DDL n. 1407 non impone alcun modello unico né struttura rigida. Si limita a fornire strumenti giuridici, fiscali e contrattuali per incentivare forme volontarie di partecipazione, nella prospettiva di un liberismo economico inclusivo e socialmente responsabile. In definitiva, l’approccio delineato dal disegno di legge appare coerente sia con i valori costituzionali (art. 1, 3, 35, 46 Cost.), sia con gli indirizzi europei, in particolare con l’art. 27 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione in azienda. Se pienamente attuato, il disegno di legge potrebbe segnare un passaggio storico: da un modello fondato sulla subordinazione a uno fondato sulla partecipazione responsabile e condivisa. Una trasformazione che può rafforzare la democrazia economica, coniugando efficienza produttiva, giustizia sociale e innovazione istituzionale. Giuseppe Vecchio LEGGI ANCHE Veneto, quota più bassa in Italia di dipendenti comunali pro capite. 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