Edificio occupato abusivamente, nuova procedura di sgombero

Edificio occupato abusivamente, nuova procedura di sgombero

La nuova procedura di sgombero consente al cittadino, spossessato del proprio immobile, di rivolgersi a un ufficiale di polizia giudiziaria (di qualunque organo di polizia), che dovrà farsi carico di una procedura d’urgenza finalizzata a farlo rientrare in possesso, prima possibile, dell’immobile.

La “nuovissima” procedura dell’art. 10 del d.l. n. 48/2025

Col recentissimo “pacchetto sicurezza” d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario) come convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80, è stato introdotto nel nostro ordinamento uno specifico reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui o delle relative pertinenze (art. 634-bis c.p) e una correlata procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso prevista al nuovo art. 321-bis c.p.p.

Il quadro normativo

Il nuovo reato deve essere visto nell’ambito di un quadro complessivo costituito, oltre che dal nuovo art. 634-bis c.p. (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui), dai seguenti articoli del codice penale:

  • 633-bis c.p. (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica);
  • 634 c.p. (Turbativa violenta del possesso di cose immobili);
  • 635 c.p. (Danneggiamento);
  • 639-bis c.p. (Casi di esclusione della perseguibilità a querela).

La procedura di sgombero è specificata, come anticipato, dall’art. 321-bis del codice di procedura penale, anch’esso di nuovo inserimento.

Il nuovo art. 634-bis c.p. prevede che chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Da notare che soggiace alla stessa pena anche chiunque si appropri di un immobile destinato a domicilio altrui o anche delle pertinenze con artifizi o raggiri ovvero ceda ad altri l’immobile occupato, così come chiunque si intrometta o cooperi nell’occupazione dell’immobile o anche riceva denaro o altra utilità per la stessa occupazione.

La formulazione del nuovo articolo prevede che non sia punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

Come operare? I preliminari

L’attivazione della procedura di sgombero dell’edificio inizia necessariamente con la querela per violazione dell’art. 634-bis c.p. presentata dal proprietario dell’immobile o da chi lo detiene legittimamente.

Da notare che il reato è perseguibile d’ufficio in caso che il reato sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Quasi ovvio osservare che la procedura deve essere pianificata dal punto di vista operativo, perché se è vero che il nuovo art. 321-bis c.p.p. stabilisce che si debba provvedere “senza ritardo” ci si deve accertare di avere un adeguato contingente di personale, oltre alla manovalanza tecnica necessaria per richiudere l’immobile così da poterlo metterlo a disposizione del legittimo proprietario o possessore che potrebbe non essere presente al momento dello sgombero.

Una volta acquisita la richiesta (annessa alla querela) del legittimo possessore nella quale lo stesso dichiara che l’immobile è l’unica abitazione che lui ha a disposizione, è opportuno effettuare alcuni accertamenti preliminari per verificare che in effetti l’occupazione è effettivamente arbitraria e quindi chi si trova all’interno dell’immobile non ha titolo alcuno a permanere.

Questo per evitare situazioni ambigue dove manca l’elemento dell’arbitrarietà, magari per esistenza di un titolo (esempio: contratto d’affitto scaduto).

La fase operativa dello sgombero

Nel primo accesso all’immobile si deve sempre tentare di utilizzare la via bonaria, facendo presente all’occupante l’arbitrarietà del suo comportamento, invitandolo a esibire un eventuale titolo possessorio (esempio: contratto d’affitto con sfratto non ancora dichiarato) che possa giustificare, anche minimamente, quanto sta facendo.

Si tratta di una fase importante perché serve a sostanziare gli elementi oggettivi del reato.

Nel caso che al primo accesso non si trovassero persone (per esempio nessuno risponde al campanello), rilevando che già questo basterebbe per poter procedere in modo coattivo, è comunque opportuno cercare di rintracciare l’occupante, ancorché arbitrario, per farlo venire sul posto, peraltro curando che lo stesso non rientri all’interno dell’immobile complicando così la situazione.

Dopo aver seguito la via bonaria senza risultato apprezzabile si procederà a ordinare all’occupante l’immediato rilascio specificandogli che se questo avverrà spontaneamente si avrà la non punibilità dell’occupante.

Qualora l’occupante arbitrario assecondi l’organo di polizia e rilasci l’immobile, senza abbandonare la postazione l’ufficiale di p.g. provvederà a reintegrare nel possesso il legittimo possessore se quest’ultimo è presente sul posto o, in alternativa, a presidiare l’immobile finché non si presenterà il legittimo possessore per effettuare le operazioni tecniche necessarie come il cambio della serratura.

Se invece l’immobile è occupato e dopo averne ordinato l’immediato rilascio questo non avverrà spontaneamente l’ufficiale di p.g. dovrà avvertire il pubblico ministero anche verbalmente il quale potrà autorizzare l’accesso forzato.

Si procederà dunque all’accesso forzato e allo sgombero dell’immobile da parte degli occupanti con reintegro del legittimo possessore.

Egualmente nel caso che l’occupante non sia stato rintracciato.

Gli atti di polizia giudiziaria

Indipendentemente dal fatto che all’ordine di rilascio sia stato dato riscontro positivo spontaneo e l’avente diritto reintegrato nel possesso, cosa che comporterà una causa di non punibilità del reato di cui all’art. 634-bis c.p., andrà comunque redatta la comunicazione di notizia di reato, descrivendo tutte le circostanze nonché l’eventuale commissione di altri reati che potrebbero essere avvenuti durante l’operazione di sgombero (esempio: art. 337 c.p.).

Una particolare attenzione va posta nella redazione della comunicazione di notizia di reato specificando con quali comportamenti si sostanziava l’occupazione o la detenzione arbitraria dell’immobile.

Questo perché potrebbe essersi avuto prima il reato di cui all’art. 633 c.p. (ci si è introdotti nell’immobile per poi occuparlo o detenerlo) e solo successivamente quello di cui all’art. 634-bis c.p. (si è impedito il rientro del legittimo possessore dopo essersi introdotti nell’immobile per poi occuparlo e detenerlo).

Parimenti si deve precisare se l’appropriazione dell’immobile è avvenuta con artifizi o raggiri oppure cedendo ad altri l’immobile occupato.

Nella comunicazione di notizia di reato andrà specificata l’eventuale azione di terzi soggetti che abbiano cooperato all’occupazione dell’immobile, magari anche ricevendo somme di denaro.

Conclusioni

La nuova procedura di sgombero degli edifici occupati abusivamente, correlata alla nuova fattispecie delittuosa di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui sicuramente risolve un problema reale: quello della mancanza di tutela dei legittimi proprietari, magari appartenenti a categorie sociali fragili, troppo spesso spossessati della propria abitazione senza alcun strumento di tutela rapido e incisivo.

È prevedibile che le incombenze derivanti dalla nuova normativa ricadranno quasi solo sulla Polizia Locale, quale organo di polizia a più diretto contatto con la comunità, da cui la necessità di una preparazione non solo di tipo giuridico ma anche operativo per fronteggiare situazioni che possono evolvere rapidamente in modo negativo.

Sergio Bedessi