DL Infrastrutture, via libera alla ricognizione nazionale degli autovelox

DL Infrastrutture, via libera alla ricognizione nazionale degli autovelox

Le Commissioni VIII Ambiente e IX Trasporti della Camera dei Deputati, riunite il 3 luglio, in seduta congiunta, hanno approvato un emendamento al Decreto Legge Infrastrutture che introduce una ricognizione obbligatoria e trasparente degli autovelox e degli strumenti utilizzati per il controllo della velocità sulle strade italiane.

Obiettivo fare chiarezza sugli strumenti di controllo della velocità

L’emendamento origina dall’esigenza di superare le criticità e le incertezze che da tempo caratterizzano l’utilizzo degli autovelox, tool fondamentali per la sicurezza stradale ma spesso fonte di controversie legate alla loro legittimità e conformità tecnica.

La nuova norma ha l’obiettivo di creare un quadro univoco e aggiornato a livello nazionale, regionale e locale, che consenta di conoscere con precisione il numero, la tipologia e lo stato di omologazione o approvazione di ogni dispositivo.

Cosa prevede l’emendamento cd. “autovelox”

Il testo approvato introduce, a seguito del comma 3 dell’articolo 142 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), un nuovo comma 3-bis che impone agli enti responsabili degli organi di polizia stradale di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti i dati relativi alle apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Questi dati, che includono marca, modello e conformità tecnica, saranno pubblicati in una sezione dedicata del website istituzionale del Ministero, garantendo in tal modo trasparenza e accessibilità a cittadini e operatori.

Un decreto ministeriale, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, definirà il modello informatico per la trasmissione dei dati e le modalità di comunicazione.

La comunicazione viene concepita quale condizione imprescindibile per la legittimità dell’impiego degli autovelox, che potrà essere esercitato solo dopo 60 giorni dall’adozione del decreto.

Rafforzamento della normativa sull’omologazione

L’emendamento modifica inoltre l’articolo 142, comma 6, inserendo esplicitamente il termine «approvate» accanto a «debitamente», evidenziando l’importanza che tutte le apparecchiature siano non solo debitamente omologate ma anche approvate secondo standard tecnici certi.

Testualmente: 3-bis. All’articolo 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «apparecchiature debitamente» sono inserite le seguenti «approvate o».

Step in avanti per la sicurezza stradale

L’intervento legislativo rappresenta un passo verso il riordino delle regole in materia di controllo della velocità, assicurando che gli strumenti siano utilizzati esclusivamente con finalità di prevenzione e deterrenza, all’interno di un quadro normativo trasparente e certo.

La norma tutela il diritto alla difesa dei cittadini, evitando situazioni di incertezza sull’effettiva validità delle sanzioni elevate tramite dispositivi non conformi o non correttamente registrati.

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