Alcolock, il decreto ministeriale in vigore dal 26 luglio

Alcolock, il decreto ministeriale in vigore dal 26 luglio

Alcolock, sulla G.U. pubblicato il decreto ministeriale in vigore dal 26 luglio.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un decreto che definisce le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dei dispositivi alcolock, strumenti essenziali per implementare la sicurezza stradale e contrastare la guida in stato di ebbrezza.

Riferimenti normativi

Le norme del Codice della Strada che disciplinano l’utilizzo dell’alcolock sono state introdotte con la riforma entrata in vigore il 14 dicembre 2024 e rese operative dal decreto attuativo pubblicato il 25 luglio 2025.

Ecco i principali riferimenti:

  • Articolo 186, comma 9-ter: stabilisce l’obbligo di installazione dell’alcolock per i conducenti condannati in via definitiva per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In dettaglio: Codice 68: indica il divieto assoluto di consumo di alcol; Codice 69: limita la guida ai soli veicoli dotati di alcolock.
  • Articolo 125, commi 3-ter e 3-quater: definisce le sanzioni per chi guida senza rispettare l’obbligo di installazione o con dispositivo manomesso, non funzionante o privo di sigillo.
  • Il decreto ministeriale firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 2 luglio 2025 stabilisce le caratteristiche tecniche, le modalità di installazione e i controlli sul dispositivo.

L’obbligo interessa i dispositivi alcolock installati su veicoli delle categorie M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci), e lo stesso obbligo dura:

  • due anni per tassi alcolemici tra 0,8 e 1,5 g/l,
  • tre anni se superiori a 1,5 g/l.

Il prefetto, al termine della sospensione della patente, inserisce un’apposita codifica sul documento di guida che certifica l’obbligo.

Alcolock e sicurezza urbana

Il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025, introduce precise regole tecniche e operative per l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi alcolock sui veicoli italiani.

L’obiettivo è prevenire la guida sotto l’effetto di alcol, fenomeno che rappresenta una delle principali cause di incidenti stradali e morti sulle strade.

L’alcolock è un sistema elettronico che controlla la concentrazione di alcol nel respiro prima dell’avviamento del veicolo: se il livello eccede lo zero, l’apparecchio blocca il motore, impedendo di fatto la marcia e aumentando la sicurezza sia per il conducente che per gli altri utenti della strada.

Ambito di applicazione

Il decreto si inserisce nell’ambito normativo del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e recepisce le disposizioni europee in materia di omologazione e sicurezza dei veicoli, in particolare il regolamento (UE) 2019/2144 e il regolamento delegato (UE) 2021/1243.

Devono essere rispettate le modalità tecniche previste dalla norma EN 50436, che disciplina gli standard per etilometri installati.

Caratteristiche tecniche e di installazione

Secondo quanto indicato dal decreto, i dispositivi alcolock devono:

  • Immobilizzare il veicolo se rilevano un alcol superiore a 0 mg/l nel respiro del conducente.
  • Essere omologati come unità elettrica/elettronica, con marcatura CE e secondo le disposizioni ONU UNECE n. 10 relative alla compatibilità elettromagnetica.
  • Essere dotati di un sigillo di sicurezza adesivo, autodistruttivo in caso di tentativo di manomissione.
  • Avere un sistema di memorizzazione dati per registrare test, eventi e tarature effettuate.
  • Soddisfare rigorosi requisiti di precisione nella rilevazione del livello alcolemico, mantenuti attraverso intervalli di taratura regolari.
  • Il decreto stabilisce che i fabbricanti devono fornire istruzioni dettagliate per l’installazione, l’uso e la manutenzione dei dispositivi, garantendo che le officine autorizzate alla meccatronica possano installarli correttamente senza compromettere la sicurezza o il funzionamento del veicolo.

Montaggio del dispositivo alcolock

Il montaggio del dispositivo alcolock è un’operazione regolamentata che deve essere eseguita esclusivamente da installatori autorizzati e competenti, iscritti negli elenchi ufficiali comunicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’installazione comprende varie fasi fondamentali:

  • Valutazione preliminare: l’installatore verifica la compatibilità del dispositivo con il modello specifico di veicolo, basandosi sulle istruzioni fornite dal fabbricante e sulle informazioni tecniche fornite dal costruttore del veicolo.
  • Installazione fisica: il dispositivo viene collocato in modo che il conducente possa agevolmente utilizzarlo, mantenendo la sicurezza degli occupanti (ad esempio senza interferire con airbag o altri sistemi di sicurezza). Sono previsti disegni e fotografie esplicative per guidare l’installazione.
  • Collegamenti elettrici: il collegamento all’impianto elettrico del veicolo deve essere eseguito con attenzione per non compromettere i suoi circuiti elettrici o la sicurezza complessiva. Vengono specificati requisiti relativi alla tensione di alimentazione e alla corretta messa a terra.
  • Applicazione del sigillo antisabotaggio: a installazione completata, viene applicato un sigillo adesivo a rottura automatica in caso di tentativo di manomissione, per garantire l’integrità del dispositivo.
  • Verifica e taratura: l’installatore effettua un controllo di funzionamento del dispositivo ed emette un certificato di taratura valido. Il dispositivo deve infatti essere tarato secondo norme specifiche e sottoposto a controlli periodici.
  • Consegna della documentazione: al conducente vengono consegnate tutte le istruzioni per l’uso e la manutenzione, il certificato di taratura e la dichiarazione d’installazione conforme alle disposizioni del decreto.

Nel caso sia necessario un successivo smontaggio, anche questa operazione deve essere eseguita secondo le indicazioni del fabbricante, garantendo il ripristino dell’impianto elettrico del veicolo in condizioni di piena sicurezza.

Ruoli e responsabilità

Le responsabilità principali sono affidate a:

  • Fabbricanti: assicurano la conformità ai requisiti tecnici, individuano e comunicano al Ministero le officine autorizzate per il montaggio, forniscono la documentazione tecnica completa e aggiornata.
  • Installatori autorizzati: seguono le istruzioni di montaggio, applicano il sigillo antisabotaggio e rilasciano la dichiarazione di installazione corredata dal certificato di taratura.

Il Ministero pubblica sul sito ufficiale www.ilportaledellautomobilista.it la lista aggiornata degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili con ogni tipologia di dispositivo alcolock.

Controlli e validità

Durante i controlli su strada, il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo intatto e il conducente deve essere in grado di esibire la documentazione originale di installazione e taratura valida.

Il rispetto degli intervalli di taratura è essenziale affinché il dispositivo mantenga elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità.

L’intervento tempestivo in ipotesi di malfunzionamenti o necessità di riparazioni è fondamentale per garantire la funzionalità continua del sistema e la sicurezza della guida.

Verso una smart mobility più sicura

Il decreto rappresenta uno step cruciale per l’adozione diffusa dei sistemi anti-alcol in Italia, riflettendo una sempre maggiore attenzione alle tecnologie intelligenti che migliorano la sicurezza nelle città smart.

L’alcolock, integrato con la rete di controlli e la digitalizzazione dei dati di mobilità, contribuisce a creare un ambiente più sicuro e responsabile sulle strade italiane.

Con l’entrata in vigore immediata (al 26 luglio 2025), le città possono avviare campagne di sensibilizzazione e programmi di incentivazione per l’installazione di alcolock.

Con ciò aprendo la strada a un modello di mobilità urbana innovativo, sostenibile e attento alla sicurezza.