Ammettere di aver assunto stupefacenti non toglie rilievo penale al rifiuto di sottoporsi al test

Ammettere di aver assunto stupefacenti non toglie rilievo penale al rifiuto di sottoporsi al test

Guida dopo aver assunto stupefacenti.

La I Sezione Penale della Corte di Cassazione (2 luglio 2025, n. 24390) appone un nuovo tassello al mosaico del rifiuto all’accertamento ex art. 187, comma 8, c.d.s. 

La vicenda

La Corte d’Appello di Palermo confermava la condanna alla pena di dieci mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 187 c.d.s. e 4 l. n. 110/1975 (quest’ultimo capo di imputazione era riferito al possesso di un coltello a serramanico).

In sede di controllo su strada, l’imputato esprimeva il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale aveva ritenuto legittima l’intimazione all’imputato, degli agenti accertatori, di recarsi presso una struttura sanitaria per gli opportuni accertamenti.

Infatti, all’atto del controllo aveva mostrato sintomi di un’alterazione da uso di sostanze stupefacenti.

Dopo l’invito, l’imputato aveva ammesso personalmente di avere assunto cocaina poco prima del controllo.

Per il Tribunale, e anche secondo la Corte d’Appello, il rifiuto opposto era penalmente rilevante.

Di altro avviso l’imputato che impugnava la sentenza per cassazione, sostenendo che all’atto del controllo non intendesse rifiutare di sottoporsi al controllo diretto ad accertare l’uso di sostanze stupefacenti e che avesse immediatamente dichiarato agli agenti operanti di avere appena assunto cocaina.

Per dare forza alla propria difesa, l’imputato richiamava dei precedenti giurisprudenziali in cui emergeva la necessità di dimostrare la volontà di impedire l’accertamento diagnostico.

Infine, denunciava un vizio procedurale nella modalità di accertamento che avrebbe reso giustificato il rifiuto opposto: invero, asseriva come temesse il contagio da Covid-19 (il fatto è stato accertato il 27 aprile 2020).

La decisione della Cassazione, l’inammissibilità del ricorso

Per la S.C. il ricorso non coglie nel segno.

I motivi sollevati dall’imputato inducono a formulare un quesito ben preciso: “In caso di ammissione di aver assunto sostanze stupefacenti, può dirsi provato lo stato di alterazione rendendo così inutile l’accertamento tecnico?“.

Questo è il dubbio ermeneutico da dirimere.

Va premesso, però, che il timore per un ipotetico pericolo di contagio da Covid-19 era ritenuto infondato alla radice, considerato che la giustificazione circa il timore di un contagio, per quanto risultava agli atti, fosse stata fornita solo in dibattimento e non nell’immediatezza.

Inoltre, era stata logicamente valutata non credibile dai giudici della Corte d’Appello che hanno evidenziato che tale asserito timore contrastasse con “la decisione dell’imputato di uscire da casa al solo scopo di acquistare sostanza stupefacente, nonostante la vigenza delle misure di contenimento contro la pandemia in atto, e con la oggettiva messa in pericolo della propria incolumità causata dall’incontro con le persone da cui ricevere la sostanza in questione“.

Per ciò che attiene al rifiuto opposto, la Cassazione sottolineava la sussistenza, all’atto del controllo degli operanti, di un sospetto dello stato di alterazione dell’imputato che legittimava l’invito a sottoporsi ad accertamenti tecnici.

A nulla rileva la dedotta assenza di volontà di eludere i controlli, avendo l’imputato dichiarato spontaneamente assunto della cocaina.

Ciò in quanto tale ammissione non è in grado di sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico.

E’ diretto infatti a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione.

Il principio di diritto

La Prima Sezione Penale della Cassazione ha enunciato un principio di diritto.

Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari ex art. 187, comma 8, cod. strada è configurabile anche in presenza di ammissione del conducente circa l’assunzione di sostanze stupefacenti, poiché tale ammissione non sostituisce l’accertamento diagnostico”.

La decisione si pone in continuità con quanto già espresso da Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 20094.

In quell’occasione, la Corte precisò alcuni punti fermi della materia:

  •  le operazioni descritte dall’art. 187 c.d.s, commi 2, 2 bis, 3, 4 e 5 rientrano nelle attribuzioni degli organi di Polizia Stradale e sono dirette ad acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione del conducente agli accertamenti di cui al comma 3;
  • tali operazioni rendono obiettiva evidenza della condizione di alterazione mediante un esame strumentale;
  • è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico sui campioni dei liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per la individuazione e per la quantificazione della sostanza;
  • l’eventuale ammissione del conducente di un veicolo di avere assunto sostanza stupefacente non è in grado di sostituire la portata e le finalità dell’accertamento diagnostico;
  • l’eventuale rifiuto frappone un ostacolo ad un siffatto, completo e obiettivo accertamento ed è, per tale ragione, sottoposto a sanzione penale ai sensi dell’art. 187 c.d.s.

La procedura non è negoziabile

La sentenza è chiara, nessuna escamotage per il delitto di rifiuto ex art. 187, comma 8, c.d.s. (!).

Condurre un veicolo in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti costituisce un reato che l’ordinamento punisce severamente.

Per giungere a una condanna è indispensabile che l’assunzione sia dimostrata attraverso accertamenti di natura tecnica.

Non è ammissibile che la procedura delineata dalla legge possa essere ostacolata dalla volontà del diretto interessato di sottrarsi anche ammettendo le proprie responsabilità.

Qui ci sono in gioco diversi fattori quali la certezza dell’accertamento del fatto, così da garantire, in sede processuale, delle prove inequivocabili.

Dunque, i conducenti sono avvisati: ammettere la propria colpa non è un motivo legittimo di rifiuto!

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