Safety car, il decreto

Safety car, il decreto

Con circolare del Ministero dell’interno 29 agosto 2025, prot. 300/STRAD/1/0000025182.U/2025 si è provveduto a informare tutti gli organi di polizia dell’entrata in vigore del decreto interdirigenziale “Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza -Safety car. del 21 luglio 2025, adottato ai sensi dell’art. 43, comma 5-ter del codice della strada.

Perché la safety car?

La legge di riforma del codice della strada, l. 24 novembre 2025, n. 177 (“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”) aveva normato quello che fino ad allora era solamente una modalità operativa utilizzata dalla Polizia Stradale per far rallentare il traffico nel caso di ostruzioni sulla rete autostradale.

Gli interventi della riforma

Il legislatore aveva infatti ritenuto necessario intervenire sull’argomento al fine di prevedere specifiche sanzioni.

E ciò ritenendo inapplicabili quelle generali già previste dall’art. 43 c.d.s., rimandando poi a uno specifico decreto per la definizione sia delle condizioni di utilizzo della safety car, che dei comportamenti da adottarsi da parte degli utenti della strada.

In particolare la legge di riforma aveva modificato degli articoli.

Il 43 (Segnalazioni degli agenti del traffico) e il 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze) del codice della strada.

All’art. 43, oltre a modificare il comma 5, si erano inseriti un comma 5-bis e un comma 5-ter al fine di prevedere in modo specifico una “safety-car”, da utilizzarsi per il rallentamento graduale della marcia e l’eventuale regolazione del flusso veicolare in conseguenza di situazioni di pericolo di vario tipo.

Tale “safety-car”, locuzione presa a prestito dal linguaggio delle corse automobilistiche, avrebbe potuto essere tanto un veicolo di polizia con specifico messaggio, quanto un veicolo in uso ai soggetti abilitati (art. 12 c. 3-bis del codice della strada), con un pannello rettangolare recante la scritta “auto di sicurezza – safety-car”.

All’art. 177 erano stati poi inseriti un comma 3-bis.

Ovvero la previsione del divieto di sorpasso di tali veicoli e di obbligo di rallentamento dei veicoli a seguire, con attivazione della segnalazione luminosa di pericolo di cui all’articolo 151, comma 1, lettera f) (le “quattro frecce”).

Come anche un comma 5-bis recante la sanzione.

Da euro 167 a euro 665, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, e da tre a sei mesi se neo patentato.

Il comma 5-ter dell’art. 43 c.d.s. rimandava, per le specificazioni, a un successivo decreto, da emanarsi entro sessanta giorni; ne sono passati oltre il triplo e finalmente ci siamo.

Il decreto interministeriale

A questo punto con il decreto interministeriale si definiscono nei dettagli le procedure di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare.

E anche le caratteristiche dei veicoli, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari utilizzati per tali procedure, ma anche chi siano i soggetti abilitati a tali procedure.

È solo grazie al decreto che viene finalmente chiarito che la dizione “safety car” si riferisce all’intero complesso delle operazioni di rallentamento e non semplicisticamente al veicolo operante con questa funzione.

Infatti l’art. 2 del decreto fornisce copiose definizioni dei termini che verranno utilizzati nel resto del provvedimento.

Vi si specifica, appunto, in cosa consista il “dispositivo safety car”.

Viene definito “dispositivo di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile arresto, e regolazione del flusso veicolare presente su una carreggiata, attuato con l’impiego di uno o più veicoli allo scopo di effettuare un segnalamento dinamico in presenza di una situazione di pericolo”.

Nell’art. 3 si specificano le modalità di esecuzione del “dispositivo safety car” tramite uno o più veicoli denominati “auto di sicurezza safety car”.

Ma salva la circostanza, e lo si scoprirà al successivo art. 4, che il dispositivo può essere attuato anche con veicoli N1 oltre che M1.

Il decreto, nel complessivo di cinque articoli, contiene due allegati.

Il primo con le istruzioni operative, fra le quali (2.1) gli adempimenti preliminari all’attuazione del dispositivo.

Il secondo con l’indicazione grafica dei pannelli segnaletici utilizzabili.

Le perplessità

Risultano discutibili alcune definizioni, di derivazione militare.

Ad esempio, quelle di “punto di ingaggio”, “punto di attivazione”, “punto di immissione”, che sembrano inserite più per eccitare la mente di chi debba attuare il provvedimento che per chiarire come si debba operare.

Nel complesso vi è un eccesso di definizioni che rischiano non solo di ingessare l’operatività spicciola ma anche di creare nuove situazioni di responsabilità a carico degli organi di polizia così come degli altri soggetti che agiscono in loro vece.

Gli estensori del decreto non sembravano avere le idee molto chiare, tant’è che le dizioni risultano confuse.

Prima si parla di “auto di sicurezza”, dando per scontato che si tratti di un’autovettura.

Poi però di veicoli di categoria M1 o N1 (e quindi non solo autovetture), specificando alcune cose ovvie.

E cioè “caratteristiche strutturali tali da consentire l’installazione delle attrezzature previste dal presente decreto.”.

Duole vedere che si presti scarsa attenzione alla sicurezza dei lavoratori (quelli privati perché la pattuglia della Polizia Stradale sarà sempre composta da almeno due persone).

Si consente infatti l’esecuzione del dispositivo anche da parte di una sola persona.

3. Nel caso di esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza, durante l’attuazione del dispositivo safety car, l’equipaggio del singolo veicolo, in caso di improvvisa esigenza, può essere composto da un unico addetto.”.

Le novità per gli automobilisti

Le vere novità, ma erano già contenute nella riforma del codice e non sono dovute al decreto ma grazie a questo divengono attuabili, sono per gli automobilisti.

Adesso obbligati all’uso delle “quattro frecce” quando si trovano a seguire il veicolo adibito al dispositivo safety car, con la previsione si specifiche sanzioni.

La proliferazione della segnaletica inerente il “dispositivo safety-car”

Il decreto prevede, assurdamente, ben otto tipologie di segnalazione luminosa a bordo del veicolo.

Questo in funzione dell’altezza del pannello e di eventuali simboli di specificazione dell’evento che determina il rallentamento, oltre a una tipologia non luminosa.

È un evidente tentativo di riconoscere i dispositivi elettronici già montati, ben prima della normativa.

E ciò tanto sui veicoli di polizia quanto su quelli dei soggetti ausiliari.

Sarebbe infatti bastato un solo tipo di segnalazione, essendo inutile il pittogramma di specificazione dell’evento.

Conclusioni

Nel complesso si tratta di diciassette pagine di decreto che contengono, per lo più, quello che avrebbe potuto e dovuto contenere una ben più semplice disposizione di servizio.

Al di là di alcune specificazioni richieste dal legislatore in sede di riforma, ci si chiede che senso abbiano alcune banalità.

Ad esempio, “il capopattuglia o il caposquadra, al fine di garantire una migliore azione di coordinamento, deve prendere posto su una delle auto del dispositivo e deve essere costantemente in grado di comunicare, in tempo reale, con il centro operativo o con la sala radio ed eventualmente con gli addetti al dispositivo safety car e/o con gli addetti presenti al punto di ingaggio”.

Tralasciando il linguaggio poco chiaro (si parla ancora di “auto” quando si è detto che il veicolo potrebbe essere di tipo N1), ovvio che chi coordina prenda posto su uno dei mezzi, che altro avrebbe potuto fare?

Andarci in biciletta? Altrettanto ovvio che usi un mezzo di comunicazione.

Lo stesso dicasi per la meticolosa quanto scontata descrizione delle manovre, come “adeguarsi alla velocità del traffico in movimento sulla carreggiata”.

In definitiva si è fatto divenire un decreto quella che è una prassi operativa già patrimonio professionale di chi svolge il lavoro di polizia stradale con il rischio.

Togliendo ogni discrezionalità per gli operatori, di creare nuove situazioni di responsabilità a loro carico.

Sergio Bedessi