Tech Messaggi WhatsApp contenuti in un cellulare, natura giuridica per la Cassazione f.bisanti 09 October 2025 App Device Messaggi WhatsApp, la Corte di cassazione si pronuncia nuovamente sulla natura giuridica della corrispondenza tramite telefono cellulare. La soluzione ha dei risvolti pratici di rilievo perché delinea quale sia la relativa procedura per l’acquisizione e la valutazione da parte dell’Autorità giudiziaria. Una condanna fondata – anche – su messaggi WhatsApp dell’indagato La vicenda al vaglio della Cassazione trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Prato e confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. Per i giudici, emergeva oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’imputato per il delitto previsto all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Tutto nacque da un arresto in flagranza della polizia giudiziaria. Per sostenere l’ipotesi accusatoria, gli agenti acquisivano mediante riproduzione fotografica, alcuni messaggi WhatsApp contenuti nel telefono della persona arrestata, peraltro non sequestrato. Per il Tribunale e la Corte d’Appello la notizia di reato e l’imputazione trovavano pieno riscontro negli atti di indagine. Il ricorso dell’imputato: i messaggi erano inutilizzabili L’imputato promuoveva tempestivo ricorso per cassazione e sollevava una questione precisa: i messaggi non potevano essere assunti in dibattimento come prova. Invero, secondo il costrutto difensivo l’attività investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria si poneva in contrasto con l’art. 15 della Costituzione. L’analisi e l’estrazione di dati contenuti in un telefono con la mera riproduzione fotografica (screenshot) costituirebbe una violazione della corrispondenza. Si doveva – invece – seguire la procedura prevista agli artt. 253 (oggetto e formalità del sequestro) e 254 (sequestro di corrispondenza) c.p.p. La natura giuridica dei messaggi contenuti nel telefono cellulare Il quesito è chiaro: i messaggi contenuti in un telefono cellulare sono da considerarsi corrispondenza? Prima di enunciare la soluzione, la Cassazione coglie l’occasione di definire lo stato dell’arte sulla tematica in esame. Il telefono cellulare è oramai un mezzo tecnologico primario per gestire la propria corrispondenza. La tutela del suo contenuto ha sollecitato l’intervento della Corte costituzionale che, nel 2023, ha fornito importanti precisazioni (sentenza 27 luglio 2023, n. 170). Il giudice delle leggi ha dapprima evidenziato la netta differenza tra le intercettazioni e l’acquisizione della corrispondenza. Le intercettazioni sono caratterizzate da specifici elementi: la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’estraneo; deve essere colta nel suo momento dinamico; l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in maniera occulta. In difetto, non si può ritenere esistente un’intercettazione. La Corte costituzionale ha, poi, rimarcato che i messaggi contenuti in un dispositivo elettronico rientrano nella nozione di corrispondenza. Questa definizione abbraccia ogni comunicazione di pensiero umano, a nulla rilevando le caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato per esternare il pensiero. L’art. 15 Cost. assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La limitazione di questo diritto è consentita solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria. La tutela accordata si estende a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici. Dunque, per la Corte, i messaggi WhatsApp rientrano a pieno titolo nella nozione di corrispondenza, protetti dall’art. 15 Cost., “apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi”. I messaggi in un telefono sono sempre corrispondenza? Sul tema, due sono state le tesi contrapposte. Per una prima, la corrispondenza già ricevuta e letta dal destinatario perde la natura di corrispondenza. Di conseguenza, sarebbe un semplice semplice documento estraneo alla disciplina delle intercettazioni e al sequestro di corrispondenza. Per altra tesi, invece, la natura di corrispondenza non si esaurisce con la mera ricezione del messaggio. La comunicazione conserva la sua natura di corrispondenza fino a quando è caratterizzata da attualità e di interesse per i corrispondenti. Tale caratteristica viene meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento “storico”. La Corte costituzionale ritiene condivisibile la seconda tesi. La degradazione della comunicazione a mero documento quando non più in itinere restringerebbe l’ambito della tutela costituzionale apprestata dall’art. 15 Cost. alle sole ipotesi – sempre più rare – di corrispondenza cartacea. Di contro, la tutela sarebbe del tutto assente in relazione alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea. La soluzione del caso: il ricorso è inammissibile perché aspecifico Per la Cassazione i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione. La permane almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi perdano di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza. In tal caso, divengono mero documento “storico”, con le conseguenze osservate in precedenza in punto di acquisizione e produzione in giudizio. La S.C. rigettava il ricorso tenuto conto dell’aspecificità dei motivi. Il ricorrente non aveva adeguatamente assolto l’onere di specificare l’incidenza degli elementi asseritamente inutilizzabili. La disciplina è sempre più nitida La decisione della Cassazione si inserisce in un solco che, dal 2023, è in costante consolidamento. Grazie a questi plurimi interventi, si hanno delle coordinate emerneutiche di marcata utilità per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. Da questi insegnamenti, si ricava una “buona prassi operativa”. Se è necessario acquisire delle informazioni dal telefono cellulare di un indagato, è meglio procedere al sequestro (per la successiva copia forense del contenuto). La procedura garantisce l’immutabilità e l’integrità dei dati raccolti, senza scalfire i diritti della persona sottoposta a indagine. Filippo Bisanti