Enforcement Autovelox: quando le multe sono legittime. Il caso Terni e la svolta del Tribunale di Bologna Laura Biarella 20 October 2025 Cds Nel debate sulla validità delle sanzioni da autovelox emergono orientamenti giudiziari e amministrativi, che si oppongono a quello principiato tramite l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505/2024, che confermano la legittimità delle multe anche in assenza di omologazione, a condizione che sussistano approvazione ministeriale e taratura. La Prefettura di Terni, il Tribunale di Bologna e le circolari ministeriali delineano un pattern normativo che sostiene la validità delle sanzioni. Casi concreti confermano un’interpretazione favorevole alla legittimità degli accertamenti. Prefettura di Terni, approvazione e decreto prefettizio come garanzia di legittimità La Prefettura di Terni ha ribadito la validità delle sanzioni elevate con autovelox approvati, anche se non omologati, purché collocati su tratti stradali autorizzati da decreto prefettizio. I dispositivi possono essere fissi o temporanei, e la contestazione differita è ammessa se il controllo avviene in conformità all’art. 4 del D.L. 121/2002 (convertito dalla legge n. 168/2002), che disciplina l’uso dei dispositivi per l’accertamento a distanza delle violazioni del Codice della Strada, stabilendo i criteri per la loro installazione. Tale articolo specifica che il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale e il proprietario della strada, deve individuare le strade o i tratti di esse su cui è possibile l’accertamento con questi mezzi. In alcuni casi, come quello dell’autovelox sulla SS209 Valnerina, la Prefettura ha respinto i ricorsi, ritenendo legittime le multe anche in assenza di omologazione, allineandosi alle circolari ministeriali che equiparano approvazione e omologazione. Tribunale di Bologna, la sentenza che legittima l’approvazione Con la sentenza n. 1816/2025, il Tribunale di Bologna ha confermato la legittimità di una multa elevata con un autovelox approvato ma non omologato, purché regolarmente tarato e verificato. La giudice ha interpretato l’art. 201, comma 1-ter del Codice della Strada, secondo cui le violazioni possono essere accertate con dispositivi “omologati ovvero approvati”. La giudice ha rigettato il ricorso ritenendo sufficiente l’approvazione ministeriale se accompagnata da manutenzione e verifiche metrologiche. LEGGI ANCHE Multa con l’autovelox approvato, il Tribunale di Bologna ribalta la Cassazione. Il testo della sentenza Ministero dei Trasporti, circolari e parere dell’Avvocatura dello Stato Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato circolari che, sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato, equiparano approvazione e omologazione, sostenendo che entrambe le procedure garantiscono la legittimità del dispositivo. LEGGI ANCHE Autovelox, omologazione e approvazione equiparate DL Infrastrutture: ricognizione nazionale e omologazione d’ufficio Il DL Infrastrutture, convertito con modifiche in legge n. 105/2025, ha introdotto una ricognizione nazionale degli autovelox, imponendo agli enti locali di comunicare al Ministero tutti i dati relativi ai dispositivi installati. Dal 30 settembre scorso è operativa la piattaforma telematica, predisposta dal MIT in ottemperanza al Decreto 18/8/2025, n. 305, per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. La deadline per comunicare i dati degli autovelox al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è fissata al 30 novembre 2025. LEGGI ANCHE Autovelox, il censimento nazionale segna la nuova era della smart governance stradale Quando la multa è valida Secondo l’orientamento in disamina le sanzioni da autovelox sono considerate legittime se: il dispositivo è approvato dal Ministero; è stato tarato e sottoposto a verifica periodica; è collocato su tratti stradali autorizzati da decreto prefettizio; la contestazione è differita tuttavia conforme alle condizioni previste dal Codice della Strada.