Enforcement Targa contraffatta con adesivo, scatta il reato di falsità materiale Laura Biarella 03 November 2025 Cds La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35822 del 3 novembre 2025, ha confermato la condanna per l’utilizzo di targhe automobilistiche contraffatte, chiarendo la distinzione tra illecito penale e amministrativo e l’irrilevanza della presunta “grossolanità” del falso. Contraffazione e certificato amministrativo La V Sezione Penale si è pronunciata sul ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la condanna per i reati di utilizzo di targhe automobilistiche contraffatte e indebito uso di carta bancomat. Hub del ricorso riguardava l’applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla targa contraffatta. La difesa sosteneva che la condotta di sovrapporre una targa adesiva a quella originale, fosse troppo grossolana per essere considerata contraffazione e che si trattasse solo di nascondere la targa, non di alterarla. Distinzione tra penale e amministrativo La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la targa automobilistica è un certificato amministrativo. La giurisprudenza di legittimità distingue chiaramente le sanzioni: illecito amministrativo (art. 100, comma 12, C.d.S.): si applica a chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, ma non è l’autore della contraffazione, reato penale (art. 100, comma 14, C.d.S. in combinato disposto con art. 482 cod. pen.): riguarda la contraffazione della targa stessa, sanzionando il privato che contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative. Nella specie, la condotta di sovrapporre una targa integralmente falsa e adesiva a quella originale è stata qualificata come “riproduzione di un nuovo certificato, falso”, integrando quindi la fattispecie di integrale contraffazione del documento originale e non il mero nascondimento. Irrilevanza del “falso grossolano” nel controllo stradale Ulteriore aspetto cruciale affrontato dalla Cassazione è l’eccezione di falso grossolano e l’assenza di idoneità ingannatoria, ai sensi dell’art. 49 cod. pen. La Corte ha rigettato tale eccezione, evidenziando che, per escludere la punibilità, la falsificazione deve apparire talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, risultando riconoscibile ictu oculi e da chiunque. Nella specie è emerso che: la polizia giudiziaria ha potuto riscontrare l’alterazione solo dopo aver controllato materialmente l’autovettura, dopo averla rintracciata e fermata, anche le immagini che hanno ripreso la targa davano conto della non immediata riconoscibilità del falso. La tesi difensiva, secondo cui il falso sarebbe stato notato subito dai militari, è stata respinta. Il Collegio ha chiarito che il sospetto (che giustifica il controllo) non esclude l’idoneità ingannatoria del falso, e che le qualità soggettive dei militari non possono estendere la medesima capacità di discernimento a chiunque. Implicazioni per la safety road e la tecnologia La sentenza rafforza il ruolo della targa quale elemento cruciale per l’identificazione veicolare nei sistemi di monitoraggio e controllo delle moderne smart city. L’utilizzo di targhe adesive contraffatte, seppur apparentemente “semplice” o “artigianale,” costituisce un reato penale grave (falsità materiale) quando è in grado di eludere, anche solo temporaneamente, i sistemi di rilevazione automatica o di controllo visivo da parte di operatori non specializzati. La Cassazione ha confermato il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.