Enforcement Polizia Locale, sulla natura giuridica del suo operato Silvestro Mar... 25 November 2025 In attesa di una riforma che coinvolga gli operatori della polizia locale, quantomeno interessando la loro forma contrattuale e non già stravaganti effetti ordinativi, è la Corte di Cassazione a segnare un punto sul suo operare. Polizia Locale, a metterci una pezza ci pensano gli Ermellini Si è sempre saputo che talune attività degli agenti di polizia locale fossero limitate al territorio di competenza e all’orario di lavoro. I riferimenti, specie per le funzioni di polizia giudiziaria, quindi per il perseguimento dei reati, sono almeno un paio, e si ritrovano nel codice di procedura penale e nella legge quadro della polizia locale: art. 57 c.p.p., allorquando si legge, al secondo comma, lettera b): “[…] Sono agenti di polizia giudiziaria: […] i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio […]; art. 5 della l.86/1965, al comma 1 e alla lettera a), in particolare: “Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza […], Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo […]. Almeno un paio, si diceva, perché alla legge quadro si aggiungono leggi regionali, che dettagliano la particolare tematica, nonché giurisprudenza che si assomma nel tempo, come le sentenze del Consiglio di Stato che definiscono le funzioni dirigenziali del servizio, o sulla riorganizzazione dell’ente pubblico. Eppure, per quanto attiene agli aspetti operativi, sempre più spesso è la Corte di Cassazione che va a riempire di contenuto di quanto preveduto come “fascia grigia” da legislatore oppure dal comune sentire, siano gli “ermellini” in composizione civile oppure penale. Polizia locale e rapporto d’impiego Intanto, è interessante constatare come, in uno scarto temporale relativamente misurato, si abbiano un’ordinanza, della Cassazione civile, e una sentenza, da parte di quella penale, particolarmente interessanti: l’ordinanza del 25/2/2025, n. 4963, emessa nel contesto di un risarcimento danni, tratteggia l’operato della polizia locale nell’ambito dell’adempimento del dovere, scriminante prevista dall’art. 51 c.p.. Nella fattispecie, si faceva riferimento all’esito di un inseguimento, operato dalla polizia locale di Venezia, con impatto con vettura inseguita, il quale veniva considerato non un mero incidente stradale, ma va inquadrato nell’ambito di una operazione di pubblica sicurezza effettuata dagli agenti nell’ambito dei propri doveri. Quanto sopra perché gli agenti di P.M. “sono gravati da un generale dovere di vigilanza, nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella tutela delle persone e dei beni, non connesso ad alcuna specifica operazione di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, sicché incombe sugli stessi l’obbligo di intervenire quando sussistano situazioni dagli inequivoci ed oggettivi connotati di gravità ed urgenza così, condivisibilmente, Cass. n. 31388/2019)”. Recap A quanto precede si aggiunge la Cass. pen. sez. VI n. 13264/2025, con la quale si statuisce che l’intervento al di fuori dall’orario di servizio, e in abiti civili, di un agente della polizia municipale, per sventare una truffa, è qualificabile come atto del proprio ufficio, ma, andando per ordine: il contesto è la truffa dello specchietto. L’agente della polizia locale interviene, allorquando comprende quanto sta accadendo, a supporto dello sfortunato automobilista. Certamente si qualifica e nei concitati attimi conseguenti al fermo del reo, si configura anche la resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p. La difesa adombra l’insussistenza della particolare qualifica in capo all’agente, perché, come detto, lo stesso era sostanzialmente in abiti civili e non in servizio. La Suprema Corte di Cassazione, intervenendo stabilisce una pietra miliare nell’interpretazione del combinato disposto degli artt. 57 c.p.p. e art. 5 della legge quadro sulla polizia locale: “la locuzione contenuta dell’art. 57 comma2, lettera b) cod. proc. pen. “quando sono in servizio” va interpretata in chiave funzionale, cioè con riferimento al rapporto di impiego e non all’orario di lavoro. Ne consegue che la condotta illecita del ricorrente è stata commessa mentre l’agente della polizia municipale compiva un atto dell’ufficio di appartenenza, con conseguente integrazione del reato ex art. 337 c.p.”. Silvestro Marascio