Enforcement Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, questione di costituzionalità o di buon senso? Sergio Bedessi 27 November 2025 Cds Una recente (26 settembre 2025) ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Parma, successiva alle meno recenti questioni di costituzionalità sollevate dai giudici di pace di Siena, Macerata e Pordenone, introduce una nuova interpretazione della riformulata, quanto sciagurata, riformulazione della norma dell’art. 187 del codice della strada dovuta alla legge di riforma 25 novembre 2024, n. 177. Guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti” vs “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti” Mentre l’attuale norma dell’art. 187 (Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti) c.d.s. punisce chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope (quindi anche un ansiolitico assunto qualche giorno prima), la precedente formulazione dell’art. 187 puniva la guida solamente in presenza di un “stato di alterazione psico-fisica” derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dunque chi avesse voluto contestare il reato prima della riforma avrebbe dovuto provare non solo l’avvenuta assunzione della sostanza, ma anche il fatto che la stessa avesse determinato, nel momento concreto, uno stato di alterazione psico-fisica con conseguenze sulla condotta di guida. Tale determinazione era rimessa prima al pubblico ministero e poi al giudice, limitandosi la polizia giudiziaria operante (l’organo di polizia stradale) a recuperare le fonti di prova, e dunque non solamente le risultanze degli accertamenti tossicologici di primo e di secondo livello, ma anche tutto ciò che avrebbe potuto servire a far rilevare un eventuale stato di alterazione psico-fisica nella condotta di guida. L’intervento interpretativo del GIP di Parma Il GIP di Parma, dovendo decidere sulla richiesta, da parte del pubblico ministero, di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di un conducente risultato positivo all’accertamento, ha ritenuto il reato non configurabile, dal momento che mancava la prova di un effettivo stato di alterazione psico-fisica, giustificando la sua tesi con la necessarietà di “un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’attuale formulazione della suddetta disposizione incriminatrice”. In sintesi il giudice, anziché sollevare l’ennesima questione di legittimità costituzionale su una norma sicuramente mal congegnata, si è mosso su questo argomento secondo un particolare criterio interpretativo. Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: anche se reato di pericolo è necessario provare l’alterazione Il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, al là del testo della disposizione normativa, è comunque un reato di pericolo per il quale è necessaria una condotta offensiva potenzialmente capace di creare un pericolo per la circolazione. In parole povere si, la persona aveva assunto una sostanza stupefacente, ma l’assunzione di per sé non integra il reato finché non vi è la prova di un effettivo stato di alterazione psico-fisica e dunque un effetto, anche solo potenzialmente, negativo sulla condotta di guida. Non è sufficiente la semplice positività al test, ma devono esserci elementi concreti che dimostrino l’attuale e concreta alterazione della capacità di guida, senza i quali il reato di pericolo non si concretizza. Spetta al giudice di merito valutare se sussista o meno il reato di pericolo Interessante notare come la stessa Corte Costituzionale abbia più volte specificato che spetta al giudice di merito valutare se il caso concreto integra o meno il reato di pericolo al di là della formulazione testuale. In questo senso la sentenza n. 360 del 1995 (che fra l’altro riguarda il possesso di sostanze stupefacenti) con la quale Corte Costituzionale rigettando una eccezione di costituzionalità affermava che “ove l’offensività sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta perché l’indispensabile connotazione di offensività di quest’ultima implica di riflesso che anche in concreto l’offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo”. Sullo stesso orientamento altre due sentenze, le n. 265 del 2005 e la n. 225 dl 2008, ambedue riferite all’art. 707 c.p. (“Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”) dove il giudice a quo metteva in discussione la pericolosità delle condotte descritte nella norma che consentiva di sanzionare anche situazioni nelle quali non vi è un effettivo pericolo per il patrimonio. Anche in questi casi la Corte Costituzionale, respingendo la questione di legittimità, ribadiva che è compito del giudice di merito accertare se il comportamento dell’agente presenti o meno, in concreto, profili di offensività e sia quindi meritevole o meno di sanzione penale. Conclusione: non è sanzionabile la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti senza alterazione psico-fisica Tornando all’interpretazione del novellato art. 187 data nei fatti dal GIP di Parma con la sua ordinanza con la quale rigetta la richiesta del pubblico ministero lo stesso si può concludere che quando non sia provata l’alterazione psico-fisica con effetto sulla guida il reato di cui all’art. 187 C.d.S. non si concretizza. Testualmente: “...l’inciso iniziale del co. 2°-bis dello stesso art. 187 («Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (…)») può intendersi come indicativo della perdurante necessità che l’assunzione di droghe sia produttiva di effetti alteranti le condizioni psicofisiche di chi viene sottoposto a controlli mentre si trova alla guida di un veicolo e non già come mera incongruenza normativa, nonostante il legislatore storico fosse mosso da intento opposto...”. Sergio Bedessi