Enforcement Danni da randagismo, la Cassazione invoca l'auto-responsabilità Laura Biarella 21 November 2025 Cds Safety & Security La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile (ordinanza n. 30616 del 20 novembre 2025) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai familiari di una vittima di un sinistro stradale causato dall’impatto con un cane randagio. Si pone l’accento sulla responsabilità esclusiva del conducente, ribadendo un principio in materia di circolazione stradale e risarcimento danni. Danni da Randagismo, Responsabilità Esclusiva del Conducente, Art. 1227 c.c., Inammissibilità Ricorso, Cassazione Civile, Comune di Ruvo di Puglia, ASL Bari, Sinistro Stradale, Colpa del Danneggiato. Rigetto della istanza risarcitoria I ricorrenti, genitori e fratelli della vittima, avevano agito in giudizio contro il Comune e l’ASL per ottenere il risarcimento dei danni, basando la loro richiesta sull’inosservanza degli obblighi relativi alla prevenzione del randagismo imposti dalla L. n. 281/1991 e dalla L.R. Puglia n. 12/95. Il sinistro era avvenuto quando il congiunto, a bordo della propria vettura, aveva impattato contro un cane randagio presente sulla carreggiata, causando lo sbandamento e il capovolgimento dell’auto. Sia il Tribunale che la successiva Corte d’Appello avevano rigettato la domanda. La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su una duplice motivazione: mancata prova di una condotta omissiva specifica da parte degli enti conventi, responsabilità esclusiva del conducente del veicolo, evincibile dal materiale probatorio in atti. Valutazione del concorso di colpa Il primo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di responsabilità esclusiva del danneggiato (ex art. 1227, comma 2, c.c.) fosse un’eccezione in senso stretto, proponibile solo tempestivamente dai convenuti. La Corte di Cassazione ha respinto questa doglianza, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’accertamento di un concorso colposo del danneggiato, inclusa la sua colpa esclusiva, costituisce una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto. Come tale, può e deve essere esaminata e verificata d’ufficio dal giudice, anche in sede di appello, non essendo soggetta ai termini di decadenza. Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. Autonoma ratio decidendi e inammissibilità Il secondo motivo di ricorso censurava la Corte d’Appello per aver sollevato gli enti convenuti dall’onere probatorio relativo all’assolvimento degli obblighi sul randagismo. La Cassazione ha dichiarato questo motivo inammissibile. La pronuncia impugnata si basava su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sostenerla. In particolare, l’accertamento della responsabilità esclusiva del conducente (per eccesso di velocità e violazione dell’obbligo di tenere la destra, che avrebbero consentito di evitare l’ostacolo ben avvistabile del cane sulla carreggiata) è stata considerata un’autonoma ratio decidendi. Per il principio di diritto richiamato, l’infondatezza o l’inammissibilità delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili per difetto di interesse le censure relative alle altre ragioni. L’accertamento dell’inosservanza degli obblighi sul randagismo non avrebbe potuto comunque escludere la valenza decisiva della colpa esclusiva della vittima, che è stata ritenuta esclusivamente determinante del sinistro. Onere della prova nel danno da randagismo La Corte ribadisce, inoltre, che la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni causati da cani randagi resta soggetta al regime probatorio dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale). Il danneggiato ha l’onere di provare non solo il nesso di causa e il danno, ma anche la colpa della Pubblica Amministrazione. Tale colpa non si presume per il mero fatto del danno, ma esige la dimostrazione di un’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Il ricorso è stato, in definitiva, dichiarato inammissibile.