Legal Superbonus 110% e credito di imposta fittizio: truffa aggravata o indebita percezione? La parola passa alle Sezioni Unite Penali f.bisanti 28 November 2025 Italia Rimessa alle Sezioni Unite Penali la questione dell’esatta qualificazione giuridica del fatto in caso di creazione di un credito di imposta fittizio per le agevolazioni del Superbonus 110% (Cass. pen., 22 ottobre 2025, ord. n. 37423). Tutto nasce da un sequestro preventivo annullato Il Tribunale di Palermo annullava il decreto di sequestro preventivo nei confronti di un imputato titolare di una ditta individuale. Si disponeva la restituzione dei beni sequestrati per un valore pari al credito d’imposta di 965.250 euro. La contestazione mossa dalla Procura era relativa all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell’ambito dei lavori agevolati con il Superbonus 110%. Il Tribunale, pur riconoscendo il fumus dei reati, rilevava due criticità decisive. Non era emersa alcuna prova che l’indagato avesse percepito un compenso per la fattura da 97.500 euro relativa a lavori mai eseguiti. L’imputato non aveva mai riscosso o utilizzato in compensazione il credito di imposta Infatti, la ditta lo aveva solo ceduto a terzi. Ne consegue che, per il Tribunale, non vi era stato alcun danno patrimoniale per lo Stato, mancando il profitto ingiusto tipico del reato consumato. Da ciò derivava la qualificazione del fatto come tentativo di truffa e non come truffa consumata. Operazioni inesistenti, credito non riscosso o utilizzato in compensazione: è truffa consumata o tentata? Di diverso avviso la Procura della Repubblica di Palermo. Veniva impugnata, davanti alla Corte di cassazione, la decisione del Tribunale che aveva riqualificato la condotta dell’imputato come tentata truffa aggravata, in luogo di truffa consumata. Nel ricorso, articolato in un unico motivo, si denunciava la violazione di legge nella qualificazione giuridica adottata dai giudici del riesame. Secondo il Procuratore, il Tribunale avrebbe sottovalutato il danno già prodotto allo Stato, ritenendo che l’assenza di riscossione o compensazione del credito impedisse la consumazione del reato. Per la Procura, invece, il solo fatto che l’amministrazione riconosca un credito – seppur illegittimo – la pone immediatamente nella posizione di debitrice, con tutte le conseguenze contabili e patrimoniali che ne derivano: iscrizioni in bilancio, esposizioni passive e potenziali effetti distorsivi sul sistema di spesa pubblica. Nel ricorso veniva sottolineato come tale riconoscimento potesse generare, comunque, un pregiudizio immediato e concreto, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del credito. Quale reato: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche? Per Seconda Sezione Penale, la soluzione della questione giuridica sottoposta all’attenzione del Collegio imponeva la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Il primo quesito attiene all’esatta qualificazione giuridica del fatto. Nel delineare il confine tra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e quello più grave di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), la Corte di cassazione ha chiarito un punto ormai centrale nelle inchieste sui Superbonus 110%. Alcune recenti decisioni hanno stabilito che si configura la truffa aggravata, non l’indebita percezione, quando l’indagato ottiene il riconoscimento del credito d’imposta attraverso la trasmissione di fatture false relative a lavori mai eseguiti. L’induzione in errore dell’amministrazione, provocata dall’utilizzo di documenti attestanti operazioni inesistenti, rappresenta infatti l’elemento distintivo della truffa. La falsa rappresentazione di lavori edilizi, unite alla successiva cessione del credito d’imposta a terzi, integrano un vero e proprio sistema fraudolento basato su presupposti inesistenti, idoneo a trarre in inganno lo Stato. Dunque, il meccanismo che combina fatture fittizie e cessione del credito non costituisce un semplice illecito percettivo, ma una truffa aggravata, la cui struttura si fonda su artifici e raggiri messi in atto per ottenere un vantaggio economico pubblico non dovuto. Si tratta di indebita percezione di erogazione pubbliche? Per altra tesi, è integrato il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. Richiamando dei precedenti nomofilattici, il danno allo Stato considerato da quella norma incriminatrice, diversamente da quello della truffa aggravata ai danni dello Stato, non è il danno patrimoniale, inteso come uscita o mancata entrata di cassa, ma il danno che viene arrecato alla programmazione economica finanziaria, al bilancio dello Stato, in relazione alla fruizione indebita di benefici che producono non una perdita di cassa ma una lesione alla finanza pubblica, in una prospettiva di ordine economico più che patrimoniale. Secondo tale diversa opzione ermeneutica, in tema di cosiddetto Superbonus, la creazione di un credito di imposta fittizio (in quanto conseguente a lavori mai eseguiti ovvero realizzati per un valore inferiore) è pertanto condotta da qualificarsi ai sensi dell’art. 316-ter c.p. Una tutela per la collettività e per le Smart City: la Cassazione dovrà chiarire come lo Stato deve reagire Le Sezioni Unite Penali dovranno quindi pronunciarsi su due quesiti ben precisi Se, in materia di cosiddetti Superbonus 110%, la creazione di un credito di imposta fittizio, documentato da fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, integra il reato ex art. 640-bis c.p. o ex art. 316-ter c.p. Se, nell’ipotesi in cui la condotta dovesse essere definita giuridicamente ai sensi dell’art. 640-bis c.p., la sola creazione del credito di imposta fittizio con la sua successiva cessione a terzi possa integrare il reato in forma consumata (indipendentemente dalla compensazione o materiale riscossione del credito da parte del cessionario) ovvero in forma tentata. Si tratta di una questione di primaria importanza, perché distorcere la finalità del Superbonus 110% è infliggere un duro colpo anche alle Smart City, che da quei contributi potevano acquisire un vantaggio preciso: la riqualificazione di molti immobili insistenti nel loro territorio.