Politiche ambientali Legal Gara pubblica, il Consiglio di Stato ribadisce i limiti del sindacato giurisdizionale Laura Biarella 28 November 2025 Accessibilità Italia La sentenza n. 9388 del 28 novembre 2025, emanata dal Consiglio di Stato, ha respinto l’appello avverso l’esclusione da una gara pubblica per la fornitura e posa in opera di un turbogruppo. La decisione riafferma il principio di insindacabilità della valutazione tecnico-discrezionale delle commissioni di gara, salvo manifesta illogicità o travisamento dei fatti, con implicazioni rilevanti per la gestione degli appalti nel settore energetico e smart city. La vicenda di fatto La controversia riguarda una procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. . n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per la fornitura e posa in opera di un nuovo turbogruppo da almeno 16 MW, completo di ausiliari e accessori, a servizio di un termovalorizzatore. La lex specialis prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 d.lgs. . 36/2023), con massimo 80 punti per l’offerta tecnica e 20 per quella economica, e una soglia minima tecnica di 55 punti (art. 20 del Disciplinare). Un concorrente ha ottenuto 53,83 punti ed è stato escluso; la gara è stata aggiudicata all’unico operatore rimasto. L’escluso ha impugnato gli atti davanti al TAR, che ha respinto il ricorso. L’appello al Consiglio di Stato ha riproposto le censure, ma è stato definitivamente rigettato. La decisione del Consiglio di Stato La Sezione IV ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione delle offerte tecniche rientra nella discrezionalità della commissione di gara, sindacabile solo se manifestamente illogica, arbitraria o fondata su travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2024, n. 6191). Il Collegio ha ritenuto che i punteggi numerici attribuiti ai sub-criteri (art. 20 Disciplinare) costituiscano motivazione sufficiente, in quanto ancorati a criteri dettagliati e predeterminati. È stato inoltre chiarito che i limiti dimensionali imposti dal disciplinare (art. 18: massimo una cartella A4 per ciascun sub-criterio) non giustificano la carenza qualitativa delle informazioni fornite. Le contestazioni sull’offerta aggiudicataria L’appellante aveva eccepito l’ammissibilità dell’offerta vincitrice, sostenendo: la mancata accettazione integrale del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), in particolare dell’art. 19 (“Risarcimento del danno per mancato funzionamento”), in contrasto con l’art. 17.1 del Disciplinare che impone l’accettazione integrale delle condizioni di gara; il mancato rispetto delle specifiche tecniche del turbogruppo (potenza minima 16 MW e pressione vapore 40 bar, come da artt. 1 e 4 CSA). Il Consiglio di Stato ha ritenuto tali rilievi infondati, confermando la validità dell’aggiudicazione e ribadendo che eventuali modifiche o chiarimenti successivi non hanno alterato sostanzialmente l’offerta. Implicazioni per le smart city La sentenza sottolinea l’importanza della certezza delle regole di gara e della tutela della discrezionalità tecnica delle commissioni. In un contesto di transizione ecologica e di sviluppo delle smart city, la chiarezza dei criteri di valutazione e la loro applicazione coerente sono strumenti essenziali per garantire trasparenza, innovazione e affidabilità negli appalti pubblici. Il caso dimostra come la giurisprudenza amministrativa possa incidere direttamente sulla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, fondamentali per la sostenibilità urbana e la gestione dei rifiuti.