Monopattino e alcol, la stretta della Cassazione: scatta l’art. 186 c.d.s.

Monopattino e alcol, la stretta della Cassazione: scatta l’art. 186 c.d.s.

La Corte di cassazione torna sul tema, molto attuale, della circolazione dei monopattini elettrici e mette un punto fermo: anche chi guida un monopattino in stato di ebbrezza può rispondere del reato di cui all’art. 186 del codice della strada (Cass. pen., Sez. IV, 17 novembre 2025, n. 37391).

Il caso: incidente con monopattino elettrico

Tutto nasce da una vicenda avvenuta nel Vicentino.
Un uomo, alla guida di un monopattino elettrico, dopo aver assunto bevande alcoliche, provocava un incidente stradale.

Il Tribunale di Vicenza prima e la Corte d’appello di Venezia poi lo ritenevano responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b) del codice della strada).

La difesa non si è arresa e ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando dei vizi della sentenza.

  • Il monopattino non sarebbe un “veicolo” ai fini dell’art. 186 c.d.s.
  • Il richiamo alla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019) sarebbe improprio, perché quella legge non potrebbe essere usata per ampliare in via interpretativa l’ambito del reato.
  • Estendere la disciplina penale della guida in stato di ebbrezza anche ai monopattini violerebbe il divieto di analogia in materia penale (art. 14 preleggi), specie quando si tratta di un mezzo a uso “ludico”.

Il Procuratore generale in Cassazione ha invece chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

La risposta della Cassazione: il monopattino è un veicolo a tutti gli effetti

La Suprema Corte respinge il ricorso e conferma la condanna.

Il codice della strada si applica alla circolazione su strada di veicoli e pedoni (art. 1). Nella nozione di veicolo (art. 46) rientrano “tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. Tra i veicoli vi sono i velocipedi (art. 47 cod. strada).

L’art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019 equipara espressamente i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.

Da qui la conclusione per cui ai conducenti dei monopattini si applicano le norme del codice della strada previste per i veicoli, inclusa quella sulla guida in stato di ebbrezza.

Non c’è, secondo la Corte, alcuna forzatura interpretativa: non si sta “inventando” un nuovo reato, né estendendo la norma per analogia, ma si prende atto di un’equiparazione espressamente voluta dal Legislatore.

Il principio di diritto (e il monito per i cittadini)

La Corte cristallizza il seguente principio.

Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi introdotta dall’art. 1, comma 75-quinquies, L. 160/2019, con conseguente applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli.

Non si tratta quindi di un’estensione creativa della norma penale, ma dell’effetto diretto di una scelta legislativa chiara.

Smart City e ruolo dei controlli di polizia locale

Questa pronuncia ha un impatto pratico immediato e racchiude un chiaro monito: chi guida un monopattino elettrico è soggetto alle stesse regole di sicurezza di chi guida altri veicoli.

In sintesi: il monopattino non è un gioco, almeno non per il diritto. E se ci sali sopra dopo aver bevuto troppo, si sarà chiamati a rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza esattamente come se si fosse al volante di un’auto o in sella a una bici.

In questo quadro si inserisce anche il tema, sempre più centrale, della Smart City.

Una città davvero “intelligente” non è solo quella che incentiva la micromobilità elettrica e investe in piste ciclabili o mezzi in sharing, ma anche quella che governa il fenomeno con regole chiare e controlli efficaci.

Spetta all’amministrazione comunale, infatti, dare impulso a mirati servizi della polizia locale per prevenire che conducenti di monopattini possano costituire un pericolo per la circolazione stradale.

Filippo Bisanti