Enforcement Autovelox, il Comune di Castelfidardo vince in Cassazione sulla “regola del chilometro” Laura Biarella 04 December 2025 Cds News&Trend La Corte di Cassazione (sentenza n. 31665 del 04 dicembre 2025) ha accolto il ricorso del Comune di Castelfidardo, chiarendo l’applicazione della “regola del chilometro” per le postazioni fisse di rilevamento della velocità. Una sentenza che fa chiarezza su safety road e governance degli autovelox. Autovelox e limiti di velocità, la Cassazione fa chiarezza La II Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 4 dicembre 2025, ha accolto il ricorso del Comune di Castelfidardo contro la decisione del Tribunale di Ancona. Il caso riguardava una multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox fisso, contestata per presunta violazione della cosiddetta “regola del chilometro”. La vicenda La polizia municipale di Castelfidardo elevava un verbale di accertamento nei confronti del proprietario di un veicolo per violazione dell’articolo 142, comma 8, del Codice della Strada, rilevata mediante autovelox fisso al km 319,900 di un tratto con limite di velocità a 70 km/h, indicato da un segnale verticale al km 321 e da un secondo segnale ripetitivo al km 320,450, in assenza di intersezioni stradali. Il Giudice di Pace respinse l’impugnazione ma il Tribunale accolse l’appello del ricorrente, annullando la sanzione sul presupposto che la postazione fissa fosse posizionata a distanza inferiore a un chilometro dal secondo segnale verticale. Il Comune di Castelfidardo ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando l’applicazione della cosiddetta “regola del chilometro” prevista dall’articolo 25 della legge n. 120/2010. Il nodo della controversia Secondo l’articolo 25 della legge n. 120/2010, fuori dai centri abitati le postazioni fisse devono essere collocate ad almeno un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Il Tribunale aveva annullato la sanzione, ritenendo che la distanza dovesse essere calcolata rispetto al secondo cartello ripetitivo, posto a meno di un chilometro dall’autovelox. La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione: in assenza di intersezioni stradali, la distanza si misura dal primo segnale, mentre i cartelli ripetitivi non incidono sulla regolarità dell’accertamento. Solo in presenza di intersezioni la distanza minima deve essere calcolata dal segnale successivo. La distanza minima di un chilometro dal segnale di limite di velocità si applica solo per postazioni fisse fuori dai centri abitati e in assenza di intersezioni, rendendo irrilevante un segnale meramente ripetitivo entro tale distanza, come confermato dal decreto ministeriale n. 282/2017 nonché dalla circolare del Ministero dell’Interno del 21 luglio 2017. Il giudice di rinvio dovrà ora verificare la presenza di intersezioni tra i segnali e rideterminare la legittimità dell’accertamento, liquidando altresì le spese del giudizio di legittimità. Implicazioni per le smart city Questa pronuncia è significativa per i Comuni che investono in tecnologie di controllo della velocità. La chiarezza normativa consente di pianificare meglio la collocazione degli autovelox, garantendo sicurezza stradale e riducendo il contenzioso. Per le città intelligenti, dove mobilità e legalità vanno di pari passo, la sentenza rappresenta un punto fermo. SFOGLIA LA SENTENZA