Passaggio col rosso: cosa rischia davvero chi viola il semaforo

Passaggio col rosso: cosa rischia davvero chi viola il semaforo

Il passaggio col rosso è una delle infrazioni più pericolose e più sanzionate nelle città italiane.

Con la diffusione di sistemi di controllo intelligenti nelle smart city, le violazioni vengono rilevate con maggiore precisione. 

Smart city e sicurezza, perché il rosso non è negoziabile

Nelle città che investono in mobilità intelligente, il rispetto del semaforo è un elemento essenziale per ridurre incidenti e congestione.

Passare col rosso non è un semplice errore di valutazione: è un comportamento ad alto rischio che può compromettere la sicurezza di pedoni, ciclisti e altri automobilisti.

La giurisprudenza ha più volte ribadito la centralità dei sistemi automatici nelle politiche urbane di sicurezza.

La Corte di Cassazione, Sezione II civile, nella sentenza n. 21606 del 19 ottobre 2011, ha confermato che la rilevazione tramite apparecchiature automatiche è pienamente valida anche senza la presenza dell’agente, purché omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni.

Nessun obbligo di taratura

Per i T‑Red la giurisprudenza di legittimità ha escluso l’obbligo, a pena di nullità, di taratura periodica analogo a quello previsto per gli strumenti di misurazione della velocità (autovelox), fermo restando l’onere dell’opponente di provare malfunzionamenti nel caso concreto.

L’efficacia probatoria della rilevazione sussiste fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza , n. 10458).

Onere della prova a carico dell’opponente, T-red non è autovelox

In tema di rilevazione del passaggio con semaforo rosso tramite T-Red, è stato precisato (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza, , n. 16064) che né il codice della strada, né il regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che l’apparecchiatura elettronica sia stata sottoposta a taratura preventiva e revisione costante durante l’uso, in quanto il T-red non è uno strumento di misurazione come l’autovelox.

Con la conseguenza che l’efficacia probatoria di tale rilevazione permane sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate all’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.

Inoltre, il Tribunale di Lecce (Sezione I Civile, Sentenza , n. 4918) ha stabilito che il verbale di accertamento della inosservanza del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico proiettante luce rossa è valido anche in assenza dell’attestazione della funzionalità del singolo strumento di rilevazione elettronica.

Peraltro, la eventuale difformità di tale strumento rispetto ai requisiti previsti dal decreto di omologazione deve essere provata dall’opponente, atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la sola documentazione fotografica dell’infrazione rilevata con l’apparecchiatura omologata.

Installazione del T‑Red, serve una delibera di Giunta

L’installazione dei sistemi T‑Red, i dispositivi che rilevano automaticamente il passaggio con il rosso, richiede una delibera formale della Giunta comunale.

L’amministrazione deve individuare gli incroci più critici sulla base di dati oggettivi: incidentalità, flussi di traffico, criticità strutturali.

Solo dopo questa valutazione è possibile procedere all’attivazione del dispositivo, che deve essere omologato, collaudato e correttamente segnalato.

La Cassazione civile, ordinanza n. 21894/2024, intervenuta sul caso del Comune di Moncalieri, ha stabilito che in assenza di una delibera di Giunta adeguata, i verbali per passaggio con il rosso rilevati dal T‑Red sono nulli.

Più in dettaglio, in tema di violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l’accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico, è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell’installazione e del posizionamento dell’apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell’ente proprietario.

Una decisione che sottolinea l’importanza della trasparenza amministrativa e della corretta procedura nell’adozione di tecnologie di controllo del traffico nelle smart city.

Sanzioni economiche, quanto costa passare col rosso

La violazione per aver attraversato un semaforo rosso, disciplinata dall’art. 146 C.d.S. prevede importi variabili in base all’orario dell’infrazione:

  • diurno (dalle 7:00 alle 22:00): da 167 a 665 euro;

  • notturno (dalle 22:00 alle 7:00): aumento di un terzo, quindi da 222 a 886 euro.

È possibile ottenere una riduzione del 30% sull’importo minimo pagando entro 5 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica: la sanzione diurna base scende a 116,90 euro, quella notturna a 155,87 euro.

Se il veicolo si ferma all’incrocio senza oltrepassarlo bensì superando la linea di arresto, si applica una multa ridotta: da 42 a 173 euro, con maggiorazione di un terzo di notte.

L’art. 146 punisce chi “prosegue la marcia” con semaforo rosso, mentre l’art. 41, comma 11, specifica che con luce rossa i veicoli non devono superare la striscia di stop (o impegnare l’incrocio in sua assenza), per consentire la visibilità del segnale.

Sanzioni aggiuntive

  • Decurtazione punti patente: 6 punti (12 per neopatentati) per passaggio completo del rosso; solo 2 punti per superamento della linea di arresto.

  • Notifica differita: entro 90 giorni, l’intestatario deve comunicare per iscritto (art. 126-bis) i dati del conducente al momento dell’infrazione, pena una multa extra (senza punti).

  • Recidiva entro 2 anni: sospensione patente da 1 a 3 mesi, oltre alle altre pene.

  • Dal 14 dicembre 2024 (post correttivo Codice della Strada): “sospensione breve” per chi ha meno di 20 punti residui – 7 giorni (da 19 a 10 punti) o 14 giorni (sotto i 10), raddoppiati in ipotesi di sinistro.

Giallo non significa via libera

Il segnale giallo impone comunque l’arresto, salvo che la frenata non possa avvenire in condizioni di sicurezza.

Tribunale di Milano (Sezione X, sentenza , n. 14582) ha ribadito che in ipotesi di scontro tra veicoli, l’accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., non essendo tenuto il conducente dell’altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l’obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo.

Decurtazione dei punti, cosa prevede la legge

Alla sanzione economica, come anticipato, si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente, che diventano 12 per i neopatentati.

E’ stato più volte ribadito (tra cui, Tribunale di Treviso, Sezione I, Sentenza 0, n. 1329) che la mancata comunicazione dei dati del conducente comporta una sanzione autonoma, distinta dalla multa principale.

Più in dettaglio, la sanzione relativa alla decurtazione dei punti della patente in caso di omessa comunicazione dei dati relativi al conducente del veicolo al momento dell’infrazione, ex art. 126 bis, Codice della Strada ha carattere autonomo, e non anche accessorio, rispetto alla sanzione principale.

Le due figure di illecito trovano il loro fattore genetico in presupposti fattuali diversi e presiedono alla violazione di differenti situazioni, posto che la mancata comunicazione dei dati del conducente presidia a un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali.

Consegue che l’eventuale annullamento della sanzione principale non si riverbera, positivamente per l’automobilista, sulla sanzione accessoria, la quale, pertanto, troverà comunque applicazione in caso di inottemperanza del proprietario del veicolo all’invito a comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione.

Recidiva e sospensione della patente

Se l’infrazione viene ripetuta due volte in due anni, è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.

La Cassazione (Sezione I Penale, Sentenza, , n. 10411) ha riconosciuto che il passaggio con il rosso può integrare lesioni o omicidio stradale quando causa un sinistro.

Ruolo delle smart city, tecnologia contro le infrazioni

Le città intelligenti stanno adottando soluzioni integrate per migliorare la sicurezza stradale:

  • telecamere ad alta precisione,
  • sistemi di analisi predittiva dei sinistri,
  • semafori intelligenti che regolano i flussi in tempo reale,
  • piattaforme di monitoraggio collegate alla Polizia Locale,
  • algoritmi che ottimizzano i tempi semaforici.

Una questione di responsabilità collettiva

Il passaggio col rosso rappresenta una delle infrazioni più pericolose per la sicurezza urbana.

In un contesto di smart city, dove la tecnologia supporta la mobilità sostenibile e la prevenzione degli incidenti, rispettare il semaforo significa contribuire a una città più efficiente, più sicura e più vivibile.