Affidare non basta: responsabilità penale, culpa in eligendo nello smaltimento dei rifiuti e ruolo della Smart City

Affidare non basta: responsabilità penale, culpa in eligendo nello smaltimento dei rifiuti e ruolo della Smart City

Non vi è dubbio nell’affermare che la gestione corretta dei rifiuti costituisca una delle fondamenta di una Smart City.

Con tale consapevolezza, si analizza una recente sentenza della Cassazione in tema del ruolo del produttore di rifiuti nella filiera dello smaltimento e sui limiti dell’affidamento a terzi.

Il Collegio ha ribadito che la consegna dei rifiuti a soggetti privi di autorizzazione, o in assenza della necessaria documentazione, integri la gestione illecita e fondi la responsabilità penale per mancato controllo.

Lo ha deciso la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 22 dicembre 2025, n. 41051).

In una prospettiva di Smart City, la decisione valorizza la tracciabilità e il controllo dei flussi ambientali come presìdi di legalità e sostenibilità urbana.

La condanna

Due amministratori di società operanti nel settore dei materiali e dell’edilizia hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Roma li aveva condannati per gestione non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi, ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006.

Ai due imputati era stato contestato di aver concorso, in qualità di produttori dei rifiuti, nella loro successiva gestione illecita, realizzata attraverso attività di raccolta, trasporto e abbandono effettuate senza le prescritte autorizzazioni.

Secondo l’accusa, i rifiuti prodotti dalle rispettive società sarebbero stati ceduti consapevolmente a soggetti che li hanno poi gestiti in violazione della normativa ambientale, inserendo la condotta all’interno di un medesimo disegno criminoso.

Da qui la contestazione del concorso di persone nel reato previsto dal Testo Unico Ambientale.

Il ricorso per cassazione

Nel ricorso per cassazione, gli imputati hanno articolato due principali linee difensive.

  • Con il primo motivo hanno denunciato la nullità del decreto di citazione a giudizio, ritenendo il capo di imputazione eccessivamente generico e indeterminato, tale da non consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.
  • Con il secondo motivo, la difesa ha invece censurato la motivazione della sentenza di condanna, giudicata apodittica e illogica nella parte in cui afferma la responsabilità degli imputati per la cessione dei rifiuti prodotti dalle società. In particolare, una delle ricorrenti ha evidenziato una presunta contraddizione interna alla decisione: pur essendo formalmente amministratrice della società, il Tribunale avrebbe riconosciuto che la gestione effettiva dell’impresa era in realtà riconducibile a un altro soggetto, ponendo così in dubbio la coerenza dell’attribuzione di responsabilità penale.

Cessione di rifiuti: può esserci concorso nella gestione illecita?

La vicenda si inserisce nel solco della giurisprudenza sul ruolo del produttore di rifiuti e sui limiti entro cui la semplice cessione può tradursi in concorso nella gestione illecita, tema centrale nella repressione dei reati ambientali e nella responsabilizzazione degli operatori economici.

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i ricorsi.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge che, nel febbraio 2019, era stata accertata l’esistenza di una discarica abusiva nella quale erano stati rinvenuti rifiuti riconducibili a due società operanti nello stesso capannone industriale.

Gli imballaggi presenti sui cumuli di rifiuti riportavano chiaramente le denominazioni sociali, consentendo di individuarne con certezza la provenienza.

In nessun caso era stata prodotta la documentazione prevista dalla normativa ambientale.

Nel valutare le doglianze difensive, la Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: la consegna dei rifiuti a soggetti privi delle necessarie autorizzazioni, o comunque in assenza della prescritta documentazione, integra il reato di gestione illecita di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, a prescindere dal fatto che il conferimento avvenga, almeno formalmente, presso un centro autorizzato.

La culpa in eligendo del produttore del rifiuto

Per quale ragione sussiste la colpa di chi affida il rifiuto a un soggetto inaffidabile?

Sul produttore dei rifiuti grava un preciso obbligo di verifica, sia sull’affidabilità del soggetto incaricato dello smaltimento, sia sulla sussistenza delle autorizzazioni richieste.

La violazione di tali obblighi legittima l’affermazione della responsabilità penale a titolo di mancato controllo, secondo lo schema della culpa in eligendo (per intendersi, “hai sbagliato a scegliere“).

Inoltre, per la Cassazione la circostanza che una delle società fosse, di fatto, gestita da un soggetto diverso dall’amministratrice formale non esclude infatti la responsabilità di quest’ultima, soprattutto in presenza di rifiuti chiaramente riconducibili anche alla sua impresa.

L’inerzia dell’amministratore rispetto a una gestione illecita dei rifiuti prodotti dalla società costituisce, di per sé, elemento sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza.

Smart City e responsabilità ambientale

L’ambiente è un bene di tutti.

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza rigorosa in materia ambientale, che individua nel produttore dei rifiuti un garante del corretto smaltimento e rafforza il principio secondo cui la responsabilità penale non può essere elusa attraverso il semplice affidamento a terzi, quando manchi un serio e documentato controllo sulla legittimità dell’operazione.

In una Smart City, la tracciabilità dei flussi e il controllo della filiera non sono solo strumenti tecnologici, ma presìdi di legalità.

Il produttore resta il primo garante del corretto smaltimento e non può sottrarsi agli obblighi di verifica delegando a terzi senza controllo.

L’innovazione urbana, dunque, non attenua la responsabilità, ma la rende più esigente: una città è davvero smart solo se è capace di governare, anche giuridicamente, i propri rifiuti.

Filippo Bisanti