Enforcement Legal Un nuovo “Decreto Sicurezza”, le anticipazioni Sergio Bedessi 19 January 2026 Cds Italia Il Ministro dell’interno ha presentato il 15 gennaio 2026 al Consiglio dei ministri la prima bozza del nuovo “decreto sicurezza”. Il provvedimento dovrebbe risolvere i sempre più gravi problemi di sicurezza che affliggono il nostro paese. La bozza di decreto legge è circolata anche fra i sindacati di polizia, qualcuno dei quali (COISP) ha espresso apprezzamento, più che altro per le previste assunzioni nella Polizia di Stato. Chiaramente il provvedimento è in una fase di transizione fra bozza tecnica e approvazione formale ed è quindi suscettibile di innumerevoli variazioni, come già accaduto anche in passato, talvolta anche poco prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’articolato, suddiviso in quattro titoli, consterebbe di circa 65 articoli anche se potrebbe accadere che alcuni degli argomenti fossero dirottati su un disegno di legge, magari recuperando così il DDL al momento rimasto al Senato (S.1236) “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, inglobando anche proposte come quella presente presso la Camera dei deputati (A.C. 2485) sulla modifica dell’art. 335 c.p.p.. Mentre il Titolo I tratterebbe l’ordine pubblico, il Titolo II avrebbe a oggetto l’immigrazione, il Titolo III la sicurezza digitale e il terrorismo e il Titolo IV la sicurezza urbana. Andando per argomenti. Misure a tutela della sicurezza urbana – Le “zone rosse” Il potere dei prefetti, di ricorso alle ordinanze ex art. 2 TULPS, riesumato e reso stringente dalla direttiva del Ministro dell’interno del 17 dicembre 2024, già utilizzato nell’anno passato per istituire quelle che poi sono state denominate “zone rosse”, aree cittadine nelle quali viene istituito il divieto di stazionamento per chi assuma comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, oppure sia già stato segnalato all’autorità giudiziaria in merito a una serie di reati, viene reso strutturale, ampliandone la portata. La norma ha molte probabilità di essere riconosciuta incostituzionale per vari motivi. Primo fra tutti il fatto che espande eccessivamente il potere di ordinanza, che dovrebbe invece essere ben circoscritto oltre che circostanziato. Misure di contrasto alle “baby gang” Preso atto del frequente uso di armi da taglio da parte dei componenti delle baby gand si prevede un inasprimento drastico relativamente al porto di coltelli. Si fa così divenire un delitto (reclusione da uno a tre anni) quello che prima era un reato contravvenzionale, inserendo anche aggravanti specifiche, con l’aumento di pena qualora il reato sia commesso in prossimità di scuole o luoghi di aggregazione giovanile ma anche fermate di mezzi pubblici e parchi. Introdotto probabilmente anche il divieto di vendita assoluto di coltelli a minori di anni 18, anche online, con sanzioni fino a 12.000 euro e revoca delle autorizzazioni in caso di recidiva e il paventato quanto assurdo obbligo per i commercianti di tenere un registro delle vendite di coltelli. Si interviene anche in una fase prodromica, prevedendo l’abbassamento della soglia di età per l’ammonimento del questore. Lo stesso potrà disporre il divieto di accesso o di stazionamento nelle vicinanze di locali pubblici o istituti scolastici per i minori da 12 a 14 anni denunciati per reati contro la persona commessi in tali aree. Contestualmente alla misura dell’ammonimento per il minore, al genitore o chi per lui potrà essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che lo stesso non provi di non aver potuto impedire il fatto. Inserita, infine, la possibilità di incrociare i dati dei sistemi di sorveglianza urbana con i dati presenti nei database delle forze di polizia. E ciò per identificare i componenti delle baby gang dopo la commissione del reato. Cosa peraltro già possibile, nonché la flagranza differita per i reati di violenza o danneggiamento commessi da gruppi organizzati di minori durante manifestazioni o in aree videosorvegliate. Sicurezza nelle stazioni ferroviarie Il nuovo pacchetto sicurezza prevederà l’accesso diretto degli organi di polizia alle banche dati passeggeri detenute dai gestori ferroviari. Ma anche la possibilità di identificare e allontanare (con divieto di rientro fino a 48 ore) soggetti che pregiudicano la sicurezza o il decoro nelle aree ferroviarie. Previsto anche uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’adozione di misure di vigilanza armata all’interno delle stazioni ferroviarie. Tenuto conto che ormai è tutto privatizzato (una volta le ferrovie e gli immobili a servizio delle stesse erano dello Stato) viene da chiedersi perché mai lo Stato debba farsi carico della sicurezza di luoghi che, ancorché aperti al pubblico, sono di fatto privati. Un discorso simile andrebbe fatto per la sicurezza connessa agli impianti sportivi e agli eventi sportivi, che anziché essere messa in carico a chi tali eventi organizza rimane purtroppo in capo allo Stato. Misure di contrasto alla violenza negli stadi Il “pacchetto sicurezza” autorizzerebbe l’utilizzazione di sistemi di riconoscimento biometrico a posteriori sulle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. Ciò al fine di identificare chi viola i divieti di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO). Questo potrebbe portare a problemi per presupposta incompatibilità col Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (AI-Act). Fuga a posti di blocco stradali Modificando l’attuale previsione del codice della strada si prevederebbe un nuovo illecito penale per inquadrare la condotta di chi non ottemperi all’ordine di fermarsi intimato da un organo di polizia, per poi darsi alla fuga con pericolo per la pubblica incolumità. Si tratterebbe di un delitto punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, oltre la pena accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni, la confisca del veicolo, con la possibilità di arresto in flagranza differita. Provvedimenti per la sicurezza degli istituti di pena Verrebbe integrato l’art. 41-bis del codice dell’ordinamento penitenziario per punire la “resistenza passiva coordinata e organizzata”, un tipo di azione che impedisce il regolare svolgimento delle attività dell’istituto penitenziario, anche in assenza di atti di violenza fisica. Altre norme Oltre a rinforzare gli organici della Polizia di Stato prevedendo un concorso straordinario e la semplificazione dei concorsi interni si istituirebbe la Direzione centrale della polizia scientifica quale dipartimento autonomo. Si introdurrebbero anche forme di tutela legale anticipata per gli appartenenti agli organi di polizia con la previsione del rimborso delle spese di difesa in caso di uso legittimo delle armi o altri mezzi di coazione durante l’espletamento dei compiti di istituto. Sul fronte immigrazione il provvedimento andrebbe a prevedere l’accelerazione delle procedure di rimpatrio per i migranti irregolari con precedenti penali. E anche un inasprimento delle sanzioni per i trafficanti e i facilitatori di immigrazione clandestina. Conclusioni Il governo attuale, come i precedenti e indipendentemente dal colore politico, continua con la logica iniziata ormai venti anni or sono col d.l. n. 92/2008, che si sostanzia nel trattare una materia importante e strutturale come la sicurezza a suon di decreti legge, provvedimenti che la Costituzione prevede possano essere adottati solamente in caso di urgenza. Evidente che il problema della sicurezza complessiva debba essere risolto al più presto ma altrettanto evidente e lapalissiano che la soluzione deve prevedere il più ampio consenso politico possibile ma, prima ancora, lo studio di misure che non siano contingenti, ma permanenti e dunque ben congegnate. Sergio Bedessi