Le circolari del Ministero dell'interno (italiano) dopo i fatti di Crans-Montana

Le circolari del Ministero dell’interno (italiano) dopo i fatti di Crans-Montana

A seguito dei fatti accaduti a Crans-Montana (Svizzera) dove hanno perso la vita ben 47 persone e 115 sono risultate ferite, il Ministero dell’interno corre ai ripari emanando due atti: una circolare e una direttiva.

La prima, in ordine cronologico, è una circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – avente a oggetto: “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi” datata 15 gennaio 2026.

La seconda è invece una direttiva del Ministro dell’interno datata 19 gennaio 2026 relativa “Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.”, atto con valenza più generale.

La direttiva del Ministro in materia di controlli

La direttiva del 19 gennaio 2026 si richiama direttamente ai fatti di Crans-Montana specificando, con un eccesso di fiducia nelle capacità italiane, che “il nostro sistema di safety, come noto, imperniato su regole e procedure molto rigorose, ha mostrato nel tempo grande affidabilità, costituendo un modello di riferimento anche all’estero”.

Quasi a dire: “da noi questo non sarebbe mai successo”, scordandosi però che fatti del genere sono invece accaduti, anche se meno gravi.

Probabilmente, al di là della manifestata e incondizionata fiducia nel “nostro sistema di safety” si è compreso che la situazione reale è diversa e che è meglio correre ai ripari.

Non è accaduto mai niente di grave più per fortuna che per i controlli, tant’è che la direttiva rappresenta una certa urgenza invitando i prefetti a “convocare specifiche riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con la presenza, fra l’altro, dei Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco e la partecipazione delle associazioni rappresentative dei pubblici esercenti”.

Il ruolo del CPSOP

L’intera direttiva ministeriale ha il suo fulcro nel ruolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (CPSOP).

Val la pena di ricordare che i membri del CPOSP (art. 20 l. 1° aprile 1981, n. 121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.”) sono, oltre al prefetto che lo presiede, il questore, il comandante provinciali dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia.

Quando le questioni da trattare riguardano Comuni diversi dal capoluogo di provincia devono farne parte anche i sindaci dei Comuni interessati.

La direttiva quindi invita i prefetti a convocare il CPOSP anche con la presenza del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco e i rappresentanti delle Associazioni dei pubblici esercenti, oltre ai referenti dell’Ispettorato del lavoro “per un’analisi di contesto della situazione a livello provinciale” relativa ai locali dove si tengono eventi, così come per le attività di somministrazione che propongono allietamento musicale.

La ricaduta del problema dei controlli periodici sui Comuni

Un punto chiave della direttiva richiama l’attenzione su quelli che dovrebbero essere i controlli periodici, da parte della Commissione di vigilanza (provinciale o comunale che sia), sulle attività che sono state oggetto nel tempo di rilascio di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS.

Purtroppo tali controlli periodici, pure previsti dagli articoli 141, 141-bis, 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, così come modificato prima dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e poi (relativamente all’art. 141 bis) dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, non vengono mai attuati, salvo rarissimi casi, dalle Commissioni comunali.

Basterebbe controllare il registro dei verbali di una qualsiasi Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli per sincerarsene e comprendere come la Commissione interviene, quando interviene perché molte attività ormai sono state liberalizzate, solo in fase di rilascio dell’agibilità.

L’agibilità viene rilasciata, nei casi previsti (e ormai sono sempre meno) dal Comune previo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, commissione che può essere comunale o provinciale (per capienze superiori a 5.000 spettatori, teatri/cinema sopra i 1.300 spettatori, spettacoli viaggianti sopra i 1.300 e manifestazioni temporanee oltre 5.000).

Dunque la direttiva del Ministro alla fin fine fa ricadere essenzialmente sui Comuni la responsabilità delle verifiche periodiche sull’agibilità dei locali di pubblico spettacolo dal momento che oltre le competenze della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli, l’ente locale si vede addossare, ai sensi del richiamato art. 141-bis del regolamento del TULPS, anche i controlli della Commissione provinciale.

La richiesta di controlli urgenti

La direttiva ministeriale dopo aver ricordato la necessità delle verifiche periodiche chiede ai prefetti, già prima della convocazione del CPSOP, di “impartire puntuali indicazioni a tutti gli attori del sistema al fine di intensificare i dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi per verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare eventuali forme di esercizio abusivo”.

La direttiva non specifica chi sarebbero gli “attori del sistema” che dovrebbero intensificare tali controlli, ma usando questa terminologia è evidente che si tratta degli organi di polizia e di altri organi come l’Ispettorato provinciale del lavoro.

Il problema bar e ristoranti

La direttiva poco si spende sul problema dei bar e dei ristoranti, attività di somministrazione che infatti non necessitano di alcunché per quegli eventi denominati di allietamento, salvo che per dire “particolare attenzione dovrà essere riposta sul possibile svolgimento di attività complementari rispetto ai servizi propri di bar e ristoranti, per appurare se esse assumano carattere prevalente”, perché in tal caso sarebbero riconducibili alle regole degli articoli 68 e 80 del TULPS.

Sul punto si spende invece maggiormente la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – del 15 gennaio 2026.

Questa, dopo aver preso atto che bar e ristoranti non sono soggetti alla disciplina del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) e che non sono soggetti alle norme del D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.) salvo che quando la sala superi la capienza di 100 persone ricorda che l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del datore di lavoro.

Il ruolo delle Polizie Locali nel controllo

La direttiva suggerisce infine “il coinvolgimento del personale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato del lavoro e della Polizia locale”.

Peccato che malgrado la direttiva riconosca “come una puntuale ed efficace attività di controllo presupponga il coinvolgimento di più Enti e Istituzioni” ci si guarda bene dal trasmettere la direttiva stessa ai Comuni, magari tramite l’ANCI, lasciando ai prefetti “l’azione di impulso e di raccordo”.

Quanto sopra rimarca, purtroppo, come lo Stato pensi ancora a compartimenti stagni, scordandosi che l’organo di polizia maggiormente diffuso a livello territoriale è proprio la Polizia Locale: vuole il coinvolgimento ma non pone le premesse per attuarlo.

Osservazioni e conclusioni

Tanto la direttiva ministeriale quanto la precedente circolare sorvolano sul fatto che ormai molte attività equivalenti a quella di Crans-Montana sono in Italia pressoché liberalizzate.

Inoltre molte di quelle che necessitano di esplicita autorizzazione ex art. 68 TULPS non sono soggette all’agibilità ex art. 80 TULPS e al previo parere della Commissione comunale di vigilanza.

Questo non significa che tali attività non debbano rispettare norme e regole, ma che da una situazione nella quale i controlli sui requisiti soggettivi e oggettivi erano ex ante, dunque più semplici a attuarsi da parte della pubblica amministrazione, siamo passati a una situazione nella quale i controlli sono pressoché tutti ex post, fra l’altro imbrigliati dalle norme che prevedono, per i controlli sulle attività economiche, che si agisca su esposto o per sorteggio.

Solo le attività specifiche di locale notturno, discoteca, teatro, cinema o simili, non rientrano nel regime semplificato e devono quindi ottenere prima l’agibilità del locale (oltre ovviamente l’agibilità edilizia) e poi l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

La realizzazione di eventi temporanei, sempre a livello professionale, qualora lo spettacolo termini entro le ore 1 del mattino successivo e con un massimo di 2.000 spettatori, può accedere al regime semplificato (SCIA e, a determinate condizioni, agibilità sostituita da dichiarazione di tecnico abilitato) e la realizzazione di eventi, se esercitata come collaterale all’attività di somministrazione (bar o ristorante che sia) non ha obblighi di sorta.

Concludendo mentre si emanano direttive e circolari per stimolare maggiori controlli al fine di prevenire eventi drammatici come quelli di Crans-Montana, facendo ricadere la maggior parte delle responsabilità sui Comuni, si fa di tutto, a livello normativo, per renderli difficoltosi se non impossibili.

Sergio Bedessi