Legal Smart Road Prostituzione abituale, sì alla tassazione Laura Biarella 28 January 2026 Italia L’ordinanza n. 1285/2026 stabilisce che l’attività di prostituzione, se svolta con carattere di continuità, è soggetta a IRPEF e IVA come ogni prestazione di servizi. Nella complessa evoluzione delle nostre città, dove i confini tra economia formale e sommersa si intrecciano sempre più con le piattaforme digitali, la Corte di Cassazione ha posto un punto fermo su una questione giuridica e fiscale di grande rilievo. Con l’ordinanza n. 1285 depositata il 21 gennaio 2026, gli Ermellini hanno confermato che i proventi derivanti dall’attività di prostituzione non possono sfuggire al prelievo fiscale. Accertamenti bancari e attività abituale La vicenda origina da una serie di indagini della Guardia di Finanza su un contribuente che, tra il 2007 e il 2012, aveva movimentato ingenti somme di denaro non dichiarate. Il cuore della difesa del contribuente si basava sull’idea che tali proventi, derivanti dalla prostituzione, non fossero inquadrabili nelle categorie di reddito imponibile a causa della particolarità dell’attività stessa. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto questa tesi, sottolineando che, in presenza di accertamenti bancari, l’onere della prova spetta al contribuente: è il privato a dover dimostrare che i movimenti di denaro non sono fiscalmente rilevanti. Prostituzione come “Prestazione di Servizi” ai fini IVA Uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza riguarda l’applicabilità dell’IVA. La Corte ha ribadito che la prostituzione, pur essendo considerata “moralmente disdicevole”, non costituisce di per sé un reato per chi la esercita. Di conseguenza: L’attività rientra nella nozione di “attività economica” definita a livello europeo, se esercitata abitualmente e in modo autonomo, si configura come una prestazione di servizi verso corrispettivo, è quindi soggetta a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972. Verso una città più trasparente, no all’incertezza normativa Il ricorrente aveva tentato di far valere il principio dell’”obiettiva incertezza normativa” per evitare almeno le sanzioni, citando lo Statuto del Contribuente. La Cassazione è stata però irremovibile: non esiste alcuna confusione legislativa che giustifichi l’evasione in questo settore. I proventi, anche se derivanti da attività qualificabili come illecite o “borderline”, vanno inquadrati tra i “redditi diversi” e tassati di conseguenza. “La prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita che rientra pienamente nelle dinamiche economiche soggette a imposta“. Sanzioni Oltre alla conferma del debito d’imposta, il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.100,00 euro, e al versamento del doppio contributo unificato. Questa sentenza rappresenta un monito per la gestione della legalità economica nelle moderne smart city, dove la tracciabilità dei flussi finanziari diventa uno strumento cardine per l’equità sociale.